IL RAPPORTO DI APPRENDISTATO è UN CONTRATTO A CAUSA MISTA, CARATTERIZZATO OLTRE CHE DALLO SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA, ANCHE DALL’OBBLIGO DI GARANTIRE UN EFFETTIVO ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE FINALIZZATO. L’ACQUISIZIONE, DA PARTE DEL TIROCINANTE, DI UNA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE RAPPRESENTA IL DATO ESSENZIALE DELLA SPECIALE FIGURA CONTRATTUALE. PER RAGGIUNGERE L’OBIETTIVO FORMATIVO, è NECESSARIO LO SVOLGIMENTO EFFETTIVO E NON MERAMENTE FIGURATIVO SIA DELLE PRESTAZIONI LAVORATIVE SIA DELLA CORRISPONDENTE ATTIVITà DI INSEGNAMENTO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO, PER IL PERIODO DI TEMPO NON INFERIORE A QUELLO RITENUTO CONGRUO DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA.
ACCERTAMENTO NATURA RAPPORTO DI LAVORO E INDENNITà CONTRATTUALI
TRIBUNALE DI RIETI 17 FEBBRAIO 2012, N. 452
IL RAPPORTO DI APPRENDISTATO è UN CONTRATTO A CAUSA MISTA, CARATTERIZZATO OLTRE CHE DALLO SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA, ANCHE DALL’OBBLIGODI GARANTIRE UN EFFETTIVO ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE FINALIZZATO. L’ACQUISIZIONE, DA PARTE DEL TIROCINANTE, DI UNA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE RAPPRESENTA IL DATO ESSENZIALE DELLA SPECIALE FIGURA CONTRATTUALE. PER RAGGIUNGERE L’OBIETTIVO FORMATIVO, è NECESSARIO LO SVOLGIMENTO EFFETTIVO E NON MERAMENTE FIGURATIVO SIA DELLE PRESTAZIONI LAVORATIVE SIA DELLA CORRISPONDENTE ATTIVITà DI INSEGNAMENTO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO, PER IL PERIODO DI TEMPO NON INFERIORE A QUELLO RITENUTO CONGRUO DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA.
IL LAVORATORE CHE AGISCA IN GIUDIZIO PER CHIEDERE LA CORRESPONSIONE DELL’INDENNITà SOSTITUTIVA PER FERIE NON GODUTE, HA L’ONERE DI PROVARE L’AVVENUTA PRESTAZIONE DI ATTIVITà LAVORATIVA NEI GIORNI AD ESSE DESTINATI.
NOTA – LA RICORRENTE SI è RIVOLTA AL TRIBUNALE PER VEDERSI RICONOSCERE IL RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO CON L’O. SRL, QUALE COMMESSA 3° LIVELLO CCNL COMMERCIO, PER IL PERIODO DAL 25. 9. 2007 AL 22. 5. 2008 IN CUI AVREBBE PRESTATO LA PROPRIA ATTIVITà “IN NERO”, E DAL 22. 5. 2008 AL 25. 7. 2009 IN
CUI SAREBBE STATA REGOLARIZZATA CON RAPPORTO DI APPRENDISTATO PART TIME PER 20 ORE SETTIMANALI, A FRONTE DI UN ORARIO DI OTTO ORE GIORNALIERE DAL MARTEDì ALLA DOMENICA (RIPOSO IL LUNEDì).
PER CUI CHIEDEVA IL PAGAMENTO DELLE DIFFERENZE RETRIBUTIVE E DELLE INDENNITà CONTRATTUALI.
IL GIUDICE HA RITENUTO DI AFFRONTARE, COME PRIMA QUESTIONE, QUELLA RELATIVA ALL’ESATTA QUALIFICAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DEDOTTO IN LITE: LA MATRICE SOLTANTO FITTIZIA DEL RAPPORTO DI APPRENDISTATO E DELL’ESISTENZA, NEI FATTI E AB INITIO, DI UN RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO VIENE DESUNTA, NELLA PROSPETTIVA DIFENSIVA DEL RICORRENTE, DALLA CARENZA, NELLO SPECIFICO CASO, DEI REQUISITI TIPICI DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO.
Né IN FASE ISTRUTTORIA LA PARTE RESISTENTE HA OFFERTO ALCUNA PROVA DELLA RICORRENZA, NELLA FATTISPECIE, DEI CONNOTATI SALIENTI DEL RAPPORTO DI APPRENDISTATO.
ESSO, DEFINITO DALLA LEGGE COME UNO SPECIALE RAPPORTO DI LAVORO IN FORZA AL QUALE IL DATORE DI LAVORO è OBBLIGATO AD IMPARTIRE O FAR IMPARTIRE ALL’APPRENDISTA L’INSEGNAMENTO NECESSARIO PERCHé POSSA CONSEGUIRE LA CAPACITà TECNICA PER DIVENTARE LAVORATORE QUALIFICATO, è IN EFFETTI UN CONTRATTO A CAUSA MISTA.
E’ INFATTI CARATTERIZZATO, OLTRE CHE DALLO SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA, ANCHE DALL’OBBLIGO, DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO, DI GARANTIRE UN EFFETTIVO ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE, DA PARTE DEL TIROCINANTE, DI UNA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE, LA QUALE, ALLA FINE, RAPPRESENTA IL DATO ESSENZIALE DELLA SPECIALE FIGURA CONTRATTUALE.
L’ESSENZIALITà DELLA FORMAZIONE NEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO è STATA PIù VOLTE SOTTOLINEATA DALLA STESSA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI LEGITTIMITà, SECONDO CUI AFFINCHé L’OBIETTIVO FORMATIVO POSSA ESSERE RAGGIUNTO, è NECESSARIO LO SVOLGIMENTO EFFETTIVO E NON MERAMENTE FIGURATIVO SIA DELLE PRESTAZIONI LAVORATIVE DA PARTE DEL LAVORATORE, SIA DELLA CORRISPONDENTE ATTIVITà DI INSEGNAMENTO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO, PER IL PERIODO DI TEMPO NON INFERIORE A QUELLO RITENUTO CONGRUO DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA, PER L’APPRENDIMENTO DEL GIOVANE.
IN TALE PROSPETTIVA NON PUÒ PERTANTO RITENERSI CONFORME ALLA SPECIALE FIGURA CONTRATTUALE COME DEFINITA DAL LEGISLATORE, LO SVOLGIMENTO DI UN RAPPORTO DI LAVORO AVENTE AD OGGETTO L’ESECUZIONE DI ATTIVITà ASSOLUTAMENTE ELEMENTARI O ROUTINARIE NON INTEGRATE DA UN EFFETTIVO APPORTO DIDATTICO E FORMATIVO DI NATURA TEORICA E PRATICA.
ALLA LUCE DI TALE IMPOSTAZIONE, PARTE RESISTENTE HA OMESSO DI PROVARE, IN RELAZIONE AL MODELLO CONTRATTUALE PRESCELTO (APPRENDISTATO), DI AVER IMPARTITO ALLA LAVORATRICE UN VERO E PROPRIO INSEGNAMENTO PROFESSIONALE AL FINE DI FARLA DIVENTARE “QUALIFICATA”.
IN MERITO ALLA RICHIESTA DELLE INDENNITà CONTRATTUALI, TRA CUI L’INDENNITà PER FERIE NON GODUTE, IL GIUDICE CONFORMANDOSI, ANCORA UNA VOLTA, ALLA GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITà HA RITENUTO CHE IL LAVORATORE CHE AGISCA IN GIUDIZIO PER CHIEDERE LA CORRESPONSIONE DELL’INDENNITà SOSTITUTIVA PER FERIE NON GODUTE, HA L’ONERE DI PROVARE L’AVVENUTA PRESTAZIONE DI ATTIVITà LAVORATIVA NEI GIORNI AD ESSE DESTINATI, ATTESO CHE L’ESPLETAMENTO DI ATTIVITà LAVORATIVA IN ECCEDENZA, RISPETTO ALLA NORMALE DURATA DEL PERIODO DI EFFETTIVO LAVORO ANNUALE, SI PONE COME FATTO COSTITUTIVO DELL’INDENNITà SUDDETTA, RISULTANDO IRRILEVANTE LA CIRCOSTANZA CHE IL DATORE DI LAVORO ABBIA MAGGIORE FACILITà DI PROVARE L’AVVENUTA FRUIZIONE DELLE FERIE DA PARTE DEL LAVORATORE.