Con il recente Decreto del Fare D. L. 69/2013 è stata ridotta e circoscritta l’azione esecutiva sulle proprietà immobiliari del (contribuente) debitore. Infatti, Equitalia e tutti gli enti di accertamento e riscossione, sia a livello locale che nazionale, non possono più dare corso all’espropriazione se l’unico immobile di proprietà del debitore è adibito ad uso abitativo.
Sommario
Con il recente Decreto del Fare D. L. 69/2013 è stata ridotta e circoscritta l’azione esecutiva sulle proprietà immobiliari del (contribuente) debitore. Infatti, Equitalia e tutti gli enti di accertamento e riscossione, sia a livello locale che nazionale, non possono più dare corso all’espropriazione se l’unico immobile di proprietà del debitore è adibito ad uso abitativo.
Requisiti
Come detto il debitore deve avere come unico immobile l’abitazione principale, inoltre, è basilare che vi abbia stabilito la propria residenza anagrafica.
Estensione del grado di tutela alle pertinenze
La stessa Equitalia con nota mese di luglio 2013 ha chiarito che il grado di tutela di estende anche alle pertinenza della abitazione principale (box, garage, cantina, etc. ) incluse quelle accatastate autonomamente.
Esclusioni
Sono escluse dalla tutela in oggetto le abitazioni di lusso ed i fabbricati con classe catastale A/8 ed A/9.
Negli altri casi (non abitazione prinpale ad unicum del debitore e non appartenenza classe A/8 ed A/9) l’espropriazioni immobiliare è concessa se l’importo complessivo del credito vantato supera la soglia di €. 120. 000 (centoventimilaeuro). Ciodetto, la richiamata azione esecutiva, può essere avviata solo se in precedenza si è scritta ipoteca e siano decorsi almeno sei mesi dalla stessa (iscrizione ipoteca) senza che il debito sia stato estinto.
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