Il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ha pubblicato, con Decreto Ministeriale del 17 maggio 2024, le disposizioni attuative relative al credito d’imposta per la Zona Economica Speciale (ZES) Unica del Mezzogiorno.
Sommario
Questo Decreto rappresenta un passo cruciale nella promozione degli investimenti nel Sud Italia, definendo con chiarezza i soggetti beneficiari, gli investimenti ammissibili, la misura del credito d’imposta, la procedura di accesso, le modalità di fruizione e i controlli.
Soggetti beneficiari
Possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato già operative o che si insediano nella ZES unica.
Soggetti esclusi
L’agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti, esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti, e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga nonché’ nei settori creditizio, finanziario e assicurativo.
L’agevolazione, altresì, non si applica alle imprese che si trovano in stato di liquidazione o di scioglimento ed alle imprese in difficoltà come definite dall’art. 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.
Investimenti ammissibili
Sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale, come definito all’art. 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024, relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi:
- macchinari, impianti e attrezzature varie
- terreni e acquisizione, realizzazione ovvero ampliamento di immobili strumentali agli investimenti.
Destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella ZES unica ed effettivamente utilizzati per l’esercizio dell’attività nella struttura produttiva ubicata nelle zone assistite delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
N.B.: Gli investimenti in beni immobili strumentali sono agevolabili anche se riguardanti beni già utilizzati dal dante causa o da altri soggetti per lo svolgimento di un’attività economica.
Il valore dei terreni e dei fabbricati ammessi all’agevolazione non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato.
Sono agevolabili esclusivamente le acquisizioni avvenute tra soggetti tra i quali non debbono sussistere rapporti di controllo o di collegamento di cui all’art. 2359 del Codice civile e, comunque, realizzate a condizioni di mercato.
Non sono agevolabili i progetti di investimento il cui costo complessivo sia inferiore a 200.000 euro.
Misura del credito d’imposta
Procedura di accesso
Per accedere al contributo sotto forma di credito d’imposta, i soggetti interessati comunicano all’Agenzia delle entrate, dal 12 giugno al 12 luglio 2024, l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2024 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2024.
Un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate approverà il modello di comunicazione, con le relative istruzioni, e definirà il contenuto e le modalità di trasmissione dello stesso.
Il totale del credito spettante sarà determinato dall’Agenzia delle Entrate che rapporterà il limite di spesa all’ammontare complessivo dei crediti totali richiesti.
Modalità di fruizione
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate e, comunque, non prima della data di realizzazione dell’investimento.
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