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lunedì 5 Agosto 2024

Trattamento Fiscale delle Restituzioni da Comunità Energetica Rinnovabile: Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

La restituzione delle somme da parte di una Comunità Energetica Rinnovabile (CER), configurata come ente non commerciale, ai propri associati non costituisce una distribuzione di utili. Questo è il chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 37/E del 22 luglio 2024.

 

Incentivi e Restituzione delle Somme

L’Agenzia delle Entrate ha analizzato il trattamento fiscale degli incentivi erogati dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) e restituiti dalle CER ai propri membri che partecipano all’autoconsumo di energia. La risoluzione sottolinea che, quando la CER è costituita come ente non commerciale, la restituzione delle somme non viola il principio del divieto di distribuzione degli utili, previsto dal Codice del Terzo Settore.

Il chiarimento è particolarmente rilevante nel contesto della promozione dell’uso dell’energia rinnovabile, come indicato dalla direttiva UE 2018/2001. Il 8 aprile 2024 è stata avviata l’apertura dei portali del GSE per la presentazione delle istanze di ammissione agli incentivi, che includono una tariffa incentivante ventennale e un contributo di valorizzazione.

 

Normativa e Disciplina Fiscale

L’articolo 42-bis del DL 162/2019 ha introdotto la possibilità di sperimentare l’autoconsumo collettivo e le CER, con il successivo recepimento definitivo avvenuto con il DLgs n. 199/2021. Questo decreto stabilisce che i clienti finali, inclusi i domestici, possono organizzarsi in CER per ottenere benefici ambientali, economici o sociali, e non a fini di profitto. Le CER possono includere vari soggetti, ma per le imprese, la partecipazione non deve essere l’attività commerciale principale.

Dal punto di vista fiscale, le risoluzioni n. 18/2021 e n. 37/2022 hanno chiarito che i proventi derivanti dalla vendita di energia per le CER strutturate come enti non commerciali sono considerati “redditi diversi” e non come redditi d’impresa. La circolare n. 23/2022 ha confermato che solo il corrispettivo per la vendita di energia eccedente l’autoconsumo istantaneo è rilevante ai fini fiscali.

 

Gestione delle Partite di Pagamento

L’articolo 32 del DLgs n. 199/2021 consente ai partecipanti delle CER di affidare alla CER stessa la gestione delle partite di pagamento e incasso con il GSE. Questo crea un rapporto di mandato senza rappresentanza, in cui la CER gestisce tutti i rapporti con il GSE, inclusi gli incentivi.

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che il corrispettivo per la vendita dell’energia che supera l’autoconsumo istantaneo, ricevuto dal GSE e attribuito ai membri della CER, è considerato reddito dei singoli membri e non della CER. Pertanto, il trattamento fiscale varia a seconda della natura del soggetto ricevente. Tuttavia, poiché le CER perseguono obiettivi sociali e ambientali, la spartizione degli incentivi non costituisce una distribuzione di utili.

 

Normativa sul Codice del Terzo Settore

Il Codice del Terzo Settore (articolo 5, DLgs n. 117/2017) specifica che le attività di condivisione e scambi economici tra una CER e i suoi utenti non devono essere considerate profitto finanziario, ma parte di un’attività di interesse condiviso. Inoltre, una CER non può distribuire utili e avanzi di gestione agli associati né effettuare cessioni di beni e servizi a favore degli stessi (articolo 8, DLgs n. 117/2017).

 

Conclusioni

L’Agenzia delle Entrate conclude che la restituzione delle somme da parte di una CER, configurata come ente del terzo settore, ai propri associati non rappresenta una violazione del divieto di distribuzione degli utili. Questo chiarimento assicura che le CER possano continuare a operare secondo le normative senza incorrere in problematiche fiscali relative alla distribuzione degli incentivi ricevuti.

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