Stop Temporaneo alle Comunicazioni Fiscali
A partire da giovedì 1° agosto, l’Agenzia delle Entrate sospenderà temporaneamente l’invio di alcune comunicazioni e atti, in linea con le disposizioni previste dal decreto Adempimenti (articolo 10, comma 1, Dlgs n. 1/2024). Questa sospensione resterà in vigore fino a mercoledì 4 settembre e riguarderà specifiche attività di controllo fiscale, a meno che non vi siano situazioni di indifferibilità e urgenza che richiedano un intervento immediato.
Sommario
Dettagli della Sospensione
Durante i periodi compresi tra il 1° e il 31 agosto e tra il 1° e il 31 dicembre, l’amministrazione fiscale non potrà inviare ai contribuenti una serie di atti. In particolare, la sospensione riguarda:
- Comunicazioni sui controlli automatizzati (articoli 36-bis del Dpr n. 600/1973 e 54-bis del Dpr n. 633/1972).
- Comunicazioni sui controlli formali (articolo 36-ter del Dpr n. 600/1973).
- Comunicazioni sugli esiti della liquidazione delle imposte sui redditi a tassazione separata (articolo 1, comma 412, della legge n. 311/2004).
- Inviti all’adempimento (articolo 1, commi da 634 a 636, della legge n. 190/2014).
Eccezioni per Urgenza e Indifferibilità
In casi di particolare urgenza, come indicato nella circolare n. 9/E del 2024, l’Agenzia delle Entrate può derogare alla sospensione. Questo accade, ad esempio, quando vi è un pericolo imminente per la riscossione o quando è necessario inviare atti che contengono una notizia di reato (articolo 331 del codice di procedura penale). Anche le comunicazioni destinate a soggetti sottoposti a procedure concorsuali possono essere inviate durante il periodo di sospensione.
Sospensione dei Termini di Pagamento
Come previsto dall’articolo 10, comma 2, del decreto Adempimenti, dal 1° agosto al 4 settembre vengono sospesi i termini di 30 giorni per il pagamento delle somme derivanti da controlli automatizzati e formali, nonché per i versamenti relativi ai redditi soggetti a tassazione separata.
Esclusioni dalla Sospensione
Tuttavia, non tutte le attività fiscali sono soggette a sospensione. Ad esempio, i termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle Entrate o da altri enti impositori rimangono attivi se richiesti durante attività di accesso, ispezione e verifica, o nell’ambito delle procedure di rimborso dell’IVA.
Conclusioni
La sospensione estiva delle comunicazioni fiscali rappresenta un periodo di sollievo per i contribuenti, ma è importante essere consapevoli delle eccezioni e dei termini che rimangono attivi. Chiunque sia soggetto a procedure fiscali deve prestare attenzione ai dettagli e alle specifiche eccezioni previste dalla normativa vigente.