Le società estere, ovvero quelle costituite secondo l’ordinamento giuridico di un altro Paese, possono operare in Italia in diverse modalità, ognuna con specifiche implicazioni giuridiche e fiscali. In questo articolo, approfondiremo i principali aspetti da considerare per le società estere che intendono svolgere attività in Italia.
Sommario
Stabili organizzazione in Italia (SO)
Se una società estera svolge in Italia un’attività di organizzazione stabile, è considerata residente fiscalmente in Italia per i redditi prodotti da tale stabile organizzazione. Una stabile organizzazione si configura in diverse fattispecie, tra cui:
- Una sede fissa di affari.
- Un dipendente o un agente autorizzato ad agire per conto della società estera.
- La presenza di un deposito di merci.
In caso di stabile organizzazione, la società estera è soggetta all’imposta sul reddito delle imprese (IRES) e all’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) sui redditi derivanti dall’attività svolta in Italia.
Branch
Le società estere possono aprire in Italia una branch, ovvero una diramazione della casa madre dotata di propria autonomia operativa e gestionale. La branch è considerata un’unità locale della società estera e non una persona giuridica autonoma. I redditi prodotti dalla branch sono imputati direttamente alla società estera, che ne è responsabile ai fini fiscali in Italia.
Società per azioni (S.p.A.) o società a responsabilità limitata (S.r.l.)
Le società estere possono costituire in Italia una società per azioni (S.p.A.) o una società a responsabilità limitata (S.r.l.). In questo caso, la società italiana è una nuova persona giuridica autonoma, con propria responsabilità patrimoniale e distinta da quella della società estera madre. La società italiana è soggetta a IRES e IRAP sui propri redditi.
Trattamento fiscale dei dividendi
I dividendi distribuiti da una società residente in Italia a soci residenti o non residenti in Italia sono assoggettati a una ritenuta d’imposta a titolo d’imposta nella misura del 26%. L’aliquota può essere ridotta o azzerata in base a specifiche convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni.
Regime di tassazione controllata (CFC)
Le società estere controllate da società residenti in Italia possono essere soggette al regime di tassazione controllata (CFC). In questo regime, i redditi non distribuiti dalla società estera controllata possono essere tassati in capo alla società residente in Italia, come se fossero stati effettivamente distribuiti.