Nel 2025 si riafferma con forza il tema della sicurezza sul lavoro, con particolare attenzione ai macchinari datati e agli obblighi dei datori di lavoro. A riaccendere i riflettori su questi aspetti è la circolare INL n. 2668 del 6 marzo 2025, che fornisce importanti precisazioni operative su modalità di accertamento delle violazioni, criteri sanzionatori, e utilizzo di attrezzature non conformi ai requisiti minimi di sicurezza. L’obiettivo è quello di rafforzare la cultura della prevenzione e chiarire responsabilità e limiti per evitare fraintendimenti normativi.
Sommario
In particolare, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro pone l’attenzione sui macchinari costruiti prima del 1996, ovvero prima dell’entrata in vigore della Direttiva Macchine (Direttiva 89/392/CEE, poi confluita nella 2006/42/CE). Molti di questi strumenti sono ancora utilizzati nei reparti produttivi di PMI italiane e pongono il problema dell’adeguamento ai requisiti minimi di sicurezza previsti dal D.Lgs. 81/2008.
L’INL chiarisce anche come comportarsi in sede ispettiva: quali parametri seguire per valutare una violazione, come quantificare le sanzioni, e quali obblighi gravano sul datore di lavoro. Si tratta di un cambio di passo importante, che punta a fare chiarezza in un ambito spesso oggetto di interpretazioni diverse e che coinvolge direttamente la gestione del rischio nelle aziende italiane.
La circolare INL 2668/2025
La circolare n. 2668 del 6 marzo 2025 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro rappresenta un documento di indirizzo fondamentale per tutti gli operatori del settore sicurezza e per i datori di lavoro. Il testo mira a uniformare i comportamenti degli ispettori durante le attività di controllo e a offrire criteri oggettivi per la valutazione delle violazioni in materia di sicurezza, in particolare in relazione all’uso di attrezzature di lavoro non conformi.
La circolare si inserisce nel quadro normativo del D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza) e si propone di evitare discrezionalità nelle verifiche, offrendo un approccio tecnico-giuridico più preciso.
Uno degli aspetti centrali del documento riguarda la distinzione tra violazioni gravi e non gravi, concetto che influisce direttamente sull’applicazione delle sanzioni. L’INL specifica che la gravità della violazione va valutata in funzione del rischio residuo per il lavoratore, considerando l’insieme delle misure adottate dal datore di lavoro. Per esempio, un macchinario datato può risultare ancora utilizzabile se correttamente manutenuto e integrato con dispositivi di sicurezza aggiuntivi.
La circolare richiama anche l’obbligo, da parte degli ispettori, di fornire motivazioni dettagliate nei verbali di ispezione, con riferimento sia alla norma violata che al rischio effettivamente riscontrato. Questo punto è cruciale perché riduce il margine di ambiguità in sede di contenzioso e rafforza la trasparenza dell’intero sistema ispettivo.
Macchinari ante 1996
Uno dei punti chiave affrontati nella circolare INL 2668/2025 riguarda l’utilizzo dei macchinari costruiti prima del 1996, ovvero prima dell’entrata in vigore della Direttiva Macchine 89/392/CEE (recepita in Italia con il D.P.R. 459/1996), oggi confluita nella Direttiva 2006/42/CE. Queste attrezzature, spesso ancora in uso in molti contesti produttivi, non sono soggette all’obbligo di marcatura CE, ma devono comunque rispettare i requisiti minimi di sicurezza imposti dal Titolo III del D.Lgs. 81/2008, in particolare dall’Allegato V.
L’INL chiarisce che la vetustà del macchinario non è di per sé sufficiente a configurare una violazione: ciò che conta è la sua conformità ai requisiti di sicurezza applicabili. Questo significa che un’attrezzatura costruita prima del 1996 può essere legittimamente utilizzata, a patto che il datore di lavoro ne garantisca la piena efficienza e sicurezza attraverso interventi di manutenzione, dispositivi aggiuntivi di protezione, e adeguata formazione degli operatori.
È importante sottolineare che in caso di ispezione, il datore di lavoro deve essere in grado di dimostrare le misure adottate per la tutela della sicurezza, comprese eventuali verifiche tecniche, certificazioni interne o perizie asseverate. Il principio cardine è la valutazione del rischio effettivo: anche un macchinario non marchiato CE può essere considerato sicuro se il rischio residuo è stato minimizzato e documentato.
Questo approccio mira a evitare sanzioni pretestuose, ma responsabilizza i datori di lavoro a mantenere elevati standard di sicurezza, indipendentemente dall’anno di costruzione delle attrezzature.
Verifiche ispettive
Una delle novità più rilevanti introdotte dalla circolare riguarda le modalità con cui gli ispettori del lavoro devono accertare e verbalizzare le violazioni in materia di sicurezza. L’Ispettorato Nazionale del Lavoro sottolinea l’importanza di adottare criteri tecnici, oggettivi e coerenti per valutare ogni situazione. L’obiettivo è garantire un approccio uniforme su tutto il territorio nazionale, evitando disparità interpretative tra diverse sedi ispettive.
Nel caso specifico dei macchinari datati, gli ispettori dovranno valutare la presenza o meno dei requisiti minimi previsti dall’Allegato V del D.Lgs. 81/2008. Non è sufficiente rilevare l’assenza della marcatura CE o il fatto che il macchinario sia stato costruito prima del 1996: ciò che va accertato è se il macchinario presenta caratteristiche tecniche e dispositivi di sicurezza tali da minimizzare il rischio per l’operatore. In caso contrario, si configura una violazione.
La circolare specifica inoltre che ogni accertamento deve essere accompagnato da una motivazione dettagliata nel verbale: l’ispettore deve indicare quale norma è stata violata, quale rischio concreto è stato riscontrato, e perché le misure adottate dall’azienda sono state giudicate inadeguate. Questo approccio documentale consente non solo una maggiore trasparenza, ma anche una più solida difesa per entrambe le parti in caso di contenzioso.
Infine, viene raccomandata la collaborazione tra ispettori e tecnici delle ASL, in modo da integrare competenze normative e tecniche per una valutazione completa e coerente delle situazioni aziendali.
Sanzioni
La circolare INL 2668/2025 introduce una maggiore chiarezza anche sul fronte sanzionatorio. Le sanzioni per violazioni in materia di sicurezza sul lavoro possono variare notevolmente in base alla gravità dell’infrazione, all’eventuale recidiva e all’effettivo pericolo per i lavoratori.
In particolare, l’Ispettorato distingue tra:
- Violazioni formali (ad esempio, carenza documentale o formazione incompleta);
- Sostanziali (mancanza di dispositivi di sicurezza, utilizzo di macchinari pericolosi);
- Violazioni gravi e imminenti, che giustificano anche provvedimenti di sospensione dell’attività lavorativa.
Le sanzioni pecuniarie per violazioni del Titolo III del D.Lgs. 81/2008 possono arrivare anche a 6.400 euro per ciascun lavoratore interessato, oltre ad eventuali responsabilità penali, in particolare quando si accerta la colpa del datore di lavoro per omessa prevenzione.
Per evitare o ridurre le sanzioni, la circolare ribadisce l’importanza dell’approccio proattivo del datore di lavoro.
Questo significa:
- effettuare verifiche tecniche periodiche sulle attrezzature datate;
- aggiornare la valutazione dei rischi (DVR);
- dotare i macchinari obsoleti di dispositivi di protezione integrativi;
- documentare ogni intervento migliorativo (anche attraverso perizie giurate);
- mantenere tracciabilità delle manutenzioni.
Inoltre, la collaborazione con consulenti tecnici può rivelarsi decisiva per dimostrare la buona fede e l’impegno dell’azienda nella prevenzione, fattori che possono incidere nella modulazione delle sanzioni o nella concessione di tempi per l’adeguamento.
Casi pratici e ricadute sulle PMI
Le piccole e medie imprese italiane, in particolare nei settori manifatturiero, metalmeccanico e agricolo, rappresentano il segmento più esposto alle novità introdotte dalla circolare INL 2668/2025. Questo perché molte di esse continuano ad utilizzare macchinari acquistati prima del 1996, perfettamente funzionanti, ma non marcati CE. Fino ad oggi, in assenza di direttive univoche, spesso si sono trovate in balia di interpretazioni ispettive diverse da regione a regione.
Con le nuove indicazioni, l’INL fornisce finalmente una linea guida nazionale: non è più il solo anno di costruzione a determinare la sanzionabilità di un’attrezzatura, bensì il livello di rischio residuo in base alle condizioni di utilizzo. Questo rappresenta un sollievo per molti imprenditori, ma impone anche un cambio di mentalità: non basta che il macchinario “funzioni”, è necessario documentare che funzioni in sicurezza.
Facciamo un esempio concreto: un tornio industriale del 1990 può ancora essere utilizzato se:
- è stato sottoposto a manutenzione regolare;
- sono presenti carterature e protezioni aggiuntive;
- l’operatore è formato e consapevole dei rischi;
- l’azienda ha aggiornato il DVR con la valutazione specifica su quel macchinario.
Al contrario, l’uso di un’attrezzatura datata priva di qualsiasi intervento correttivo o documentazione, può portare a sanzioni, sospensione dell’attività e responsabilità penale in caso di infortunio.
Questa circolare, quindi, può essere letta anche come un’opportunità: adeguarsi oggi significa prevenire problemi domani e aumentare il valore complessivo dell’impresa.
Responsabilità del datore di lavoro
Nel quadro delineato dalla circolare INL 2668/2025, viene ulteriormente rafforzata la responsabilità del datore di lavoro quale principale garante della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. In caso di utilizzo di attrezzature non conformi o obsolete, non è sufficiente sostenere l’assenza di alternative o la mancanza di fondi per la sostituzione: la legge pretende un comportamento attivo e diligente nella gestione del rischio.
Secondo il D.Lgs. 81/2008, il datore di lavoro ha l’obbligo non solo di fornire attrezzature sicure, ma anche di aggiornare costantemente la valutazione dei rischi, adottare le misure tecniche e organizzative necessarie, e garantire formazione specifica ai lavoratori. L’inosservanza di questi obblighi può portare a sanzioni amministrative, civili e penali, con aggravanti in caso di infortunio o malattia professionale.
Tuttavia, la circolare riconosce che ci sono anche spazi per una difesa consapevole e ben documentata.
In sede ispettiva o giudiziaria, il datore di lavoro può ridurre o evitare la responsabilità dimostrando di aver:
- attuato tutti gli interventi tecnicamente possibili;
- incaricato professionisti qualificati per verifiche e adeguamenti;
- aggiornato la documentazione tecnica (DVR, verbali di manutenzione, istruzioni operative);
- adottato misure compensative rispetto alle carenze del macchinario.
In sostanza, è la diligenza concreta nell’attività preventiva a fare la differenza. La circolare spinge in questa direzione, tutelando chi si impegna davvero nella sicurezza, anche senza poter sostituire ogni attrezzatura obsoleta.
Come adeguarsi alla normativa
Alla luce delle indicazioni della circolare INL 2668/2025, le aziende – in particolare le PMI – devono impostare un percorso di adeguamento chiaro e tracciabile per mettersi al riparo da violazioni, sanzioni e responsabilità penali. Il principio guida è quello della prevenzione attiva: intervenire prima che il problema emerga, non dopo un’ispezione o un infortunio.
Ecco una strategia in 5 passi consigliata per adeguarsi correttamente:
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Mappatura delle attrezzature datate: identificare tutti i macchinari costruiti prima del 1996, verificando la loro documentazione tecnica e le condizioni attuali di utilizzo.
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Valutazione dei rischi specifici: aggiornare il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) includendo l’analisi puntuale delle attrezzature non marcate CE, con l’eventuale supporto di consulenti tecnici.
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Interventi di messa in sicurezza: installare protezioni aggiuntive, sistemi di arresto d’emergenza, segnaletica, e adeguare la postazione di lavoro secondo quanto previsto dall’Allegato V del D.Lgs. 81/2008.
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Formazione mirata per gli operatori: istruire i lavoratori sull’uso sicuro delle attrezzature, con focus su rischi specifici, comportamenti corretti e uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI).
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Documentazione e tracciabilità: conservare ogni intervento tecnico o formativo effettuato, comprese eventuali perizie asseverate o check-list di conformità. Questi documenti saranno fondamentali in sede ispettiva.
Attuare questi passaggi permette non solo di prevenire sanzioni, ma anche di migliorare la sicurezza generale e la reputazione dell’impresa, elemento sempre più rilevante nel rapporto con clienti, stakeholder e appalti pubblici.
Considerazioni finali
La circolare INL n. 2668/2025 rappresenta un passaggio importante nel percorso verso una maggiore chiarezza normativa in materia di sicurezza sul lavoro, soprattutto in riferimento all’utilizzo di macchinari datati. Non si tratta di un irrigidimento sanzionatorio, ma di un invito esplicito all’adeguamento consapevole e responsabile.
Le aziende non sono obbligate a rottamare le attrezzature non marcate CE, ma devono dimostrare – con dati e documenti – che quelle attrezzature sono utilizzate in modo sicuro, grazie a manutenzioni, aggiornamenti tecnici e formazione adeguata.
Per le PMI, questa è un’opportunità per migliorare i propri standard operativi, rafforzare la cultura della sicurezza e valorizzare il proprio impegno anche verso clienti e partner commerciali. In un contesto dove la reputazione aziendale gioca un ruolo sempre più strategico, essere in regola con le norme può diventare anche un vantaggio competitivo.
Adeguarsi oggi significa evitare sanzioni, blocchi produttivi, o peggio, infortuni sul lavoro. Ma significa anche rendere l’ambiente di lavoro più efficiente, stabile e sostenibile. Un datore di lavoro che investe nella sicurezza non solo tutela la salute dei propri dipendenti, ma rafforza il futuro della propria impresa.