Cos’è la servitù non aedificandi
La servitù non aedificandi è un diritto reale che grava su un fondo (detto “fondo servente”) e vieta al suo proprietario di costruire o comunque edificare su di esso. In questo modo, viene garantito al proprietario del fondo dominante (il fondo che beneficia della servitù) la possibilità di godere di una vista panoramica, di luce, di soleggiamento o di aerazione, senza che la sua visuale o la sua illuminazione siano ostruite da nuove costruzioni.
Sommario
Come si costituisce la servitù non aedificandi
La servitù non aedificandi può costituirsi in diversi modi:
- Per legge: in alcuni casi, la servitù non aedificandi è prevista per legge, come ad esempio per i terreni situati in zone vincolate a tutela paesaggistica o per i terreni adiacenti a strade o ferrovie.
- Per atto volontario: la servitù non aedificandi può essere costituita volontariamente dalle parti, mediante un contratto o un testamento.
- Per usucapione: la servitù non aedificandi può essere acquisita per usucapione, se il proprietario del fondo dominante ha esercitato il diritto di non vedere edificare sul fondo servente per un determinato periodo di tempo (10 anni se i fondi sono situati in un centro abitato, 20 anni se i fondi sono situati in zone rurali).
Come si esercita la servitù non aedificandi
Il proprietario del fondo dominante può esercitare la servitù non aedificandi impedendo al proprietario del fondo servente di costruire o edificare su di esso. In caso di violazione, il proprietario del fondo dominante può agire in giudizio per ottenere la demolizione delle opere abusive e il risarcimento del danno.
Quali sono i limiti della servitù non aedificandi
La servitù non aedificandi non è un diritto assoluto e può subire alcune limitazioni. Ad esempio, il proprietario del fondo servente può avere il diritto di costruire se ottiene una deroga dall’autorità competente, oppure se le nuove costruzioni non pregiudicano in modo significativo la vista, la luce, il soleggiamento o l’aerazione del fondo dominante.