La riportabilità delle perdite è un tema di fondamentale importanza per le imprese e i professionisti, in quanto consente di compensare i risultati negativi di un esercizio con i redditi positivi generati in periodi successivi. Tale istituto è disciplinato dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) e presenta diverse articolazioni a seconda del tipo di soggetto e delle caratteristiche della perdita stessa.
Sommario
Regime ordinario
Nel regime ordinario, le perdite fiscali possono essere riportare in avanti senza limiti temporali, ma con la limitazione all’80% del reddito imponibile dell’esercizio in cui si vuole effettuare la compensazione. L’utilizzo delle perdite riportabili è consentito esclusivamente per la compensazione dei redditi della stessa categoria da cui derivano le perdite stesse.
Eccezioni al regime ordinario
Esistono alcune eccezioni al regime ordinario di riportabilità delle perdite, che prevedono limiti temporali o percentuali di utilizzo differenti:
- Perdite subite da società in accomandita semplice: le perdite eccedenti il capitale sociale possono essere riportare dagli accomandatari solo per i primi cinque periodi d’imposta successivi.
- Perdite derivanti da partecipazioni in società: le perdite derivanti da partecipazioni in società di persone o in società a responsabilità limitata possono essere riportare senza limiti temporali, ma solo per la compensazione dei redditi da partecipazione conseguiti nel periodo d’imposta in cui si vuole effettuare la compensazione e in quelli successivi.
- Perdite relative a terreni e fabbricati situati all’estero: le perdite relative a terreni e fabbricati situati all’estero possono essere riportare senza limiti temporali, ma solo per la compensazione dei redditi di immobili situati all’estero.
- Perdite da ristrutturazione di immobili: le perdite da ristrutturazione di immobili possono essere riportare per un periodo di tre anni successivo a quello in cui sono state sostenute, con la limitazione al 50% del reddito imponibile.
Requisiti per la riportabilità
Per poter essere riportare, le perdite devono soddisfare alcuni requisiti fondamentali:
- Derivare da attività fiscalmente riconosciute: le perdite devono derivare da attività che generano redditi imponibili ai fini delle imposte sui redditi.
- Essere certificate fiscalmente: le perdite devono essere correttamente documentate e contabilizzate ai fini fiscali.
- Non essere state oggetto di fruizione di benefici fiscali: le perdite non devono aver già beneficiato di agevolazioni fiscali, come ad esempio il credito d’imposta per le ristrutturazioni edilizie.
Modalità di riportabilità
La riportabilità delle perdite deve essere espressamente indicata nella dichiarazione dei redditi mediante la compilazione del quadro RL. In particolare, devono essere compilati i righi da RL22 a RL25, che permettono di specificare l’ammontare delle perdite riportabili e il loro utilizzo nell’esercizio in corso.
Considerazioni finali
La riportabilità delle perdite rappresenta un importante strumento per le imprese e i professionisti per fronteggiare periodi di crisi economica e salvaguardare la propria continuità aziendale. È fondamentale conoscere le regole e i requisiti previsti dalla normativa vigente per poter fruire correttamente di questo beneficio fiscale e ottimizzare la propria gestione fiscale.
Riferimenti normativi
- Articolo 84 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR)
- Circolare Agenzia delle Entrate n. 20/2019
Altri suggerimenti
- In caso di dubbi o perplessità sulla riportabilità di specifiche perdite, è consigliabile consultare un professionista contabile o un commercialista.
- L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti un servizio di risposte alle domande online (Telefisco) che può essere utile per ottenere chiarimenti in materia di riportabilità delle perdite.
Conclusione
Spero che questa guida completa sulla riportabilità delle perdite sia stata utile. Se hai ulteriori domande o necessiti di approfondimenti specifici, non esitare a contattarmi.