Il raddoppio dei termini di prescrizione dell’accertamento per reati tributari è un tema complesso e in continua evoluzione, con importanti novità introdotte dalla giurisprudenza di recente. In questo articolo, cercheremo di fare chiarezza sulla disciplina vigente, fornendo informazioni precise e aggiornate alla luce delle ultime pronunce della Corte di Cassazione.
Sommario
Cosa prevede la normativa
Il raddoppio dei termini di prescrizione dell’accertamento è disciplinato dall’articolo 30 del Decreto Legislativo n. 76/2007 (c.d. “Decreto Incentivi”). La norma stabilisce che, in caso di violazioni fiscali che configurano reati previsti dal codice penale, i termini ordinari di prescrizione dell’accertamento raddoppiano.
Termini ordinari di prescrizione
I termini ordinari di prescrizione dell’accertamento variano a seconda del tipo di violazione:
- 4 anni: per le violazioni relative a dichiarazioni presentate;
- 5 anni: per le violazioni relative a dichiarazioni omesse o nulle.
Termini raddoppiati
In caso di reati tributari, i termini ordinari di prescrizione raddoppiano, diventando:
- 8 anni: per le violazioni relative a dichiarazioni presentate;
- 10 anni: per le violazioni relative a dichiarazioni omesse o nulle.
Condizioni per il raddoppio dei termini
Il raddoppio dei termini opera a determinate condizioni:
- La violazione fiscale deve configurare un reato previsto dal codice penale;
- L’Amministrazione finanziaria deve presentare la denuncia penale all’autorità giudiziaria entro i termini ordinari di prescrizione.
Esclusioni dal raddoppio dei termini
In alcuni casi, il raddoppio dei termini non opera. Ad esempio, il raddoppio non opera per le violazioni relative a:
- Redditi da lavoro dipendente;
- Redditi da capitale (ad esempio, dividendi e interessi);
- Plusvalenze da cessione di terreni e fabbricati.
Giurisprudenza recente
La giurisprudenza di recente ha fornito importanti chiarimenti in materia di raddoppio dei termini di prescrizione dell’accertamento. In particolare, la Corte di Cassazione ha stabilito che:
- Il raddoppio dei termini opera solo se la denuncia penale è presentata entro i termini ordinari di prescrizione.
- Se la denuncia penale è presentata oltre i termini ordinari di prescrizione, il raddoppio non opera e i termini ordinari non decorrono nuovamente.