Un innovativo servizio, nato dalla collaborazione tra l’Agenzia delle entrate e il Consiglio nazionale del notariato, segna un progresso significativo nella dematerializzazione degli adempimenti. A partire dal 24 settembre, i notai possono accedere all’applicativo Voltura 2.0 – Telematica attraverso la piattaforma “Scrivania del Territorio”. Questo strumento offre un collegamento telematico per il pagamento dei tributi associati alle richieste di voltura catastale.
Il servizio è il risultato di un recente accordo tra l’Agenzia delle entrate e il Consiglio nazionale del notariato. La sua attivazione consente a un numero maggiore di professionisti di effettuare il pagamento dei tributi speciali catastali e dell’imposta di bollo, grazie a un prelievo automatico delle somme necessarie. Questa iniziativa punta a semplificare gli adempimenti burocratici e a garantire un aggiornamento corretto delle banche dati catastali.
La procedura “Voltura 2.0 – Telematica” offre funzionalità interattive che permettono l’accesso in tempo reale alle informazioni contenute nei database catastali e ipotecari, facilitando la preparazione del documento di aggiornamento e il controllo dei dati. È importante notare che il servizio consente solo volture “in sostituzione di”, mantenendo così la continuità storica delle variazioni di intestazione.
Una delle caratteristiche interessanti per i notai è la possibilità di inviare richieste di voltura per il recupero di voltura automatica. Questa opzione è valida quando il notaio è anche il dichiarante e ha già trasmesso il modello unico per la “voltura automatica” ma non è riuscito a registrarla correttamente. Questa tipologia di voltura non prevede costi aggiuntivi.
In aggiunta alle richieste di voltura, i notai possono anche presentare domande di “annotamento”. Queste sono utilizzabili quando si desidera perfezionare un’intestazione già presente nel catasto, senza trasferire la proprietà dell’immobile. In questo caso, è previsto il pagamento esclusivo dell’imposta di bollo. Gli interessati devono fornire documenti giuridici, come atti o sentenze, per supportare la richiesta di annotamento. È importante notare che non sono accettati atti di notorietà.