Pubblicazione della Circolare
Il 29 luglio 2024, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 17 che chiarisce il regime fiscale delle plusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate realizzate da società ed enti commerciali non residenti.
Sommario
Questa modifica è stata introdotta dalla legge di Bilancio 2024, precisamente dall’articolo 1, comma 59, della legge n. 213 del 30 dicembre 2023. Con l’introduzione del nuovo comma 2-bis nell’articolo 68 del Tuir, si mira ad uniformare il trattamento fiscale delle plusvalenze realizzate da soggetti residenti in Stati UE o SEE a quello dei soggetti residenti in Italia, rispettando così gli obblighi del diritto comunitario.
Ambito di Applicazione
Il comma 2-bis stabilisce che le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate in Italia, escluse quelle in società semplici e alcune altre specifiche, realizzate da società ed enti commerciali non residenti, godano di un regime fiscale agevolato.
Questo vale per i soggetti residenti in Stati UE o SEE, che siano soggetti a un’imposta sul reddito delle società e che soddisfino i requisiti dell’articolo 87 del Tuir (cosiddetta “pex”).
Requisiti e Condizioni
La norma si applica alle società e agli enti commerciali residenti in uno Stato UE o SEE, a condizione che siano soggetti a un’imposta paragonabile all’IRES e che abbiano una forma giuridica equivalente a quella delle società commerciali italiane. Se tali soggetti hanno una stabile organizzazione in Italia, le partecipazioni non devono essere connesse a essa, ma alla entità non residente.
Le plusvalenze in questione sono quelle derivanti dalla cessione onerosa di partecipazioni qualificate, sia negoziate in mercati regolamentati sia non quotate. Sono escluse le plusvalenze derivanti da partecipazioni in società semplici e in soggetti residenti o localizzati in Paesi black list, salvo dimostrazione contraria.
Dettagli Operativi
Per l’applicazione del nuovo regime fiscale, la partecipazione ceduta deve rispettare i requisiti dell’articolo 87 del Tuir, in particolare essere classificata tra le immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso. Per i soggetti che adottano principi contabili internazionali, si considerano immobilizzazioni finanziarie gli strumenti non detenuti per la negoziazione, come specificato dall’articolo 85 del Tuir.
Plusvalenze Escluse e Calcolo della Tassazione
Non rientrano nel comma 2-bis le obbligazioni convertibili, mentre vi rientrano titoli come opzioni e warrants che soddisfino i requisiti dell’articolo 87 del Tuir. Le plusvalenze assimilate a quelle da cessione di partecipazioni qualificate, come specificato nella circolare, devono soddisfare determinate condizioni.
Norme Transitorie e Imposta Sostitutiva
Le plusvalenze soggette al nuovo regime sono esclusivamente quelle realizzate dal 1° gennaio 2024. Sono tassate con un’imposta sostitutiva al 26%, come previsto dall’articolo 5 del Dlgs n. 461 del 1997. La circolare specifica che queste indicazioni non considerano l’eventuale applicabilità delle convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall’Italia.
In conclusione, la circolare dell’Agenzia delle Entrate fornisce una guida dettagliata sul nuovo regime fiscale per le plusvalenze dei non residenti, chiarendo requisiti e modalità di applicazione per garantire la conformità al diritto comunitario e alle normative italiane.