La Corte di Cassazione ha recentemente emesso una sentenza favorevole ai contribuenti, stabilendo l’immediata esecutività delle sentenze dei giudici tributari che condannano l’amministrazione finanziaria a pagare somme di denaro.
La sentenza n. 12074/2024 si applica a tutte le pronunce emesse dopo il 1° gennaio 2016. Questa decisione si basa sull’analisi del d.lgs. 546/1992, in particolare l’art. 69, modificato dal d.lgs. 156/2015, che dichiara immediatamente esecutive le sentenze di condanna al pagamento di somme in favore dei contribuenti.
Il legislatore ha previsto anche che, in caso di mancata esecuzione della sentenza, il contribuente possa richiedere l’ottemperanza alla commissione tributaria competente. Inoltre, l’art. 1, comma 2 del d.lgs. 546/1992 conferma la compatibilità delle norme del codice di procedura civile con quelle del processo tributario, rendendo applicabile l’art. 282 c.p.c. che sancisce la esecutività provvisoria delle sentenze.
Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 758 del 2016, avevano già riconosciuto l’efficacia immediata delle pronunce favorevoli ai contribuenti emesse dalle Commissioni tributarie. Il d.lgs. 156/2015 ha dunque introdotto l’immediata esecutività delle sentenze tributarie, rafforzata ulteriormente dalla circolare n. 38/E/2015, che specifica che non è necessario il passaggio in giudicato per l’efficacia delle pronunce, inclusa la condanna dell’amministrazione finanziaria.
Per le sentenze non definitive, il legislatore ha previsto che, per somme superiori a 10.000 €, il giudice possa richiedere una garanzia idonea. Tuttavia, l’amministrazione può pagare quanto dovuto prima della prestazione della garanzia per evitare ulteriori spese.
Infine, l’art. 70 del d.lgs. 546/92 prevede la possibilità per il contribuente di ricorrere al giudizio di ottemperanza entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza di condanna, nel caso in cui l’amministrazione non si conformi alla sentenza.