La Corte di Cassazione ha recentemente sancito che, anche quando la contabilità di una società risulta complessivamente inattendibile, l’Amministrazione finanziaria può avvalersi del metodo di accertamento “analitico-induttivo”. Questa decisione, espressa nelle sentenze n. 16498 e 16528 del 13 giugno 2024, sottolinea la flessibilità dell’ufficio nell’utilizzo dei metodi di accertamento fiscale, confermando che non è obbligato a ricorrere esclusivamente al metodo “induttivo puro”.
Sommario
Metodi di Accertamento Fiscale: Un Panorama Completo
Il Testo Unico sull’Accertamento (DPR n. 600/1973) stabilisce le principali modalità di accertamento a disposizione del Fisco. Questi metodi sono:
- Accertamento Analitico: Consente la rettifica delle singole componenti reddituali, attive e passive, ricalcolando le voci che compongono il reddito.
- Accertamento Sintetico: Si basa sull’analisi delle spese sostenute dal contribuente durante il periodo d’imposta.
- Accertamento Analitico-Induttivo: Utilizza presunzioni qualificate (gravità, precisione, e concordanza) per determinare il reddito.
- Accertamento Induttivo-Puro: Permette di rideterminare il reddito senza considerare le risultanze contabili, applicabile solo in presenza di gravi violazioni previste dalla normativa.
Il Caso in Esame
Le sentenze della Corte di Cassazione riguardano una Srl che era stata oggetto di accertamenti fiscali da parte dell’Agenzia delle Entrate. L’agenzia aveva accertato irregolarità relative a:
- Emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti (attività di “cartiera”).
- Vendita di rottami con ricavi non contabilizzati.
Per l’accertamento, l’ufficio aveva applicato il metodo analitico-induttivo, come previsto dall’articolo 39, comma 1, lettera d) del DPR n. 600/1973. Tuttavia, la Commissione Tributaria Provinciale (Ctp) di Napoli e la Commissione Tributaria Regionale (Ctr) della Campania avevano sostenuto che l’Amministrazione finanziaria avrebbe dovuto usare il metodo “induttivo puro” a causa dell’inattendibilità della contabilità della società.
La Decisione della Corte di Cassazione
Contrariamente alle precedenti decisioni di merito, la Corte di Cassazione ha stabilito che, anche in presenza di contabilità inattendibile, l’ufficio può optare per il metodo analitico-induttivo. Questo approccio deve comunque rispettare i criteri di ragionevolezza e il parametro costituzionale della capacità contributiva, come già stabilito in precedenti sentenze (Cass. n. 1506 del 2017; Cass. n. 19191 del 2019).
In particolare, la Corte ha ritenuto che, anche se la contabilità della società era considerata inattendibile per le vendite, era legittimo per l’Agenzia delle Entrate utilizzare i dati relativi agli acquisti e alle rimanenze. Di conseguenza, il ricorso dell’Agenzia è stato accolto, confermando la validità del metodo analitico-induttivo utilizzato.
Questa pronuncia ribadisce la possibilità per l’Amministrazione finanziaria di adottare metodi di accertamento flessibili, anche quando emergono problematiche nella contabilità dell’impresa, a condizione che il reddito sia ricostruito in modo giustificabile e conforme alle normative fiscali vigenti.