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martedì 1 Ottobre 2024

La Cassazione Conferma l’Imponibilità Iva dei Pacchetti Turistici “Tutto Incluso”

Con la sentenza n. 16480 del 13 giugno 2024, la Corte di Cassazione ha stabilito che i pacchetti turistici “tutto incluso”, che comprendono corsi di lingua, trasporto, vitto e alloggio, devono essere trattati come una singola prestazione imponibile ai fini dell’IVA, nonostante il pagamento avvenga tramite un corrispettivo unico.

 

La decisione arriva a seguito di un accertamento fiscale che ha coinvolto una società specializzata nella vendita di pacchetti turistici. L’Amministrazione finanziaria aveva contestato l’applicazione del regime di esenzione IVA, previsto dall’articolo 10 del Dpr n. 633/1972 per le prestazioni educative e didattiche, applicato erroneamente dalla società.

La società in questione gestiva sia attività didattiche, come corsi di lingua, sia operazioni di agenzia di viaggio e tour operator. I pacchetti turistici venduti includevano diversi servizi, ma erano stati fatturati come esenti da IVA. L’Ufficio fiscale, invece, ha ritenuto che tali pacchetti dovessero essere soggetti all’articolo 74-ter del medesimo Dpr, che impone l’imponibilità delle operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e turismo.

Secondo questa disposizione, i pacchetti turistici “tutto incluso” e i relativi servizi sono considerati un’unica prestazione di servizi. Questo principio si applica anche quando i servizi sono forniti tramite mandatari delle agenzie di viaggio. La società, pertanto, aveva erroneamente applicato l’esenzione IVA, trattando le prestazioni accessorie come parte di un’operazione principale.

La Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso aveva inizialmente dato ragione alla società, sostenendo che le prestazioni accessorie dovessero rientrare nel regime di esenzione applicabile alle attività didattiche. Tuttavia, in appello, la Commissione Tributaria Regionale del Molise aveva confermato l’orientamento dell’Amministrazione fiscale, sottolineando che le prestazioni di trasporto, vitto e alloggio non potevano essere considerate marginali rispetto al servizio educativo.

I giudici della Corte di Cassazione hanno avallato la decisione della Commissione Tributaria Regionale, affermando che i servizi accessori non possono essere considerati separati dalla prestazione principale. Hanno inoltre richiamato precedenti orientamenti della giurisprudenza comunitaria, confermando che la prestazione didattica, se non svolta direttamente dalla società, non può beneficiare del regime di esenzione IVA.

 

Di conseguenza, la Corte ha confermato la legittimità dell’accertamento fiscale, sottolineando che i pacchetti turistici offerti dalla società devono essere considerati come un’unica prestazione imponibile.

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Valeria Ceccarelli

Mi occupo di realizzazioni grafiche digitali e cartacee. 

Sono la responsabile della comunicazione e della sponsorizzazione di Commercialista.it e di altre aziende in diversi ambiti. 

Ho collaborato come editor per diversi volumi aziendali e biografici. 

Attualmente sono laureanda in Scienze e Tecniche Psicologiche presso l'Unicusano di Roma.

Profilo completo e Articoli Valeria Ceccarelli

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