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martedì 1 Ottobre 2024

L’impresa sarda tutela il suo marchio contro Redbull: una vicenda di rilievo per la tutela delle imprese sarde. Avv. PhD Roberto Pusceddu

Premessa.

Nell’ambito della tutela delle imprese sarde e del marchio, preme al sottoscritto segnalare una vicenda che ha visto protagonista un’azienda agricola sarda contro il colosso dell’energy drink Red Bull.

Red Bull perde la battaglia con la “Muggittu Boeli”, azienda agricola sarda produttrice di vini, colpevole di aver inserito nel suo marchio due buoi stilizzati – niente a che vedere col disegno della multinazionale austriaca che, però, considerava essere stata danneggiata e ha diffidato i produttori dal registrare il marchio.
Ora la decisione del Ministero delle imprese e del Made in Italy che ha respinto la richiesta del colosso dell’energy drink.

La vicenda sottoposta ad esame.

Quando ha fondato la sua azienda vitivinicola nel 2020, Mattia Muggittu aveva 20 anni e un grande sogno: trasformare in lavoro una grande passione di famiglia per vini e vitigni, tramandata anche dalla tradizione del suo paese, Mamoiada, nel Nuorese, dove il cannonau è l’oro rosso dell’economia locale.

Nel 2021 è arrivata la prima bottiglia con l’orgoglio per quell’etichetta “Muggitu Boeli” che raffigura due buoi simbolo della tradizione vitivinicola del paese della Barbagia. Ma il 6 dicembre dello stesso anno, la multinazionale austriaca Red Bull, che produce l’omonima bevanda energetica, lo ha diffidato dal registrare l’etichetta per “violazione del marchio e concorrenza sleale”, facendo così vacillare il suo progetto di vita.

Secondo la Red Bull, infatti, la cantina aveva copiato il famoso logo con i due tori, inserendolo sulle etichette dei vini e generando quindi confusione tra i due marchi.
A Mattia è crollato il mondo addosso davanti a una battaglia legale impari, che però si è conclusa per lui con una vittoria.
La direzione generale per la tutela della proposta industriale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ha infatti respinto l’opposizione del colosso dell’energy drink alla registrazione del marchio e ora il giovane Mattia Muggittu – seguito nella vicenda legale dall’avvocato Mauro Intagliato – potrà continuare a utilizzarlo per la sua cantina.

“Davide ha battuto Golia – commenta il giovane imprenditore del vino che oggi ha 23 anni – Sono felicissimo di questa decisione che ci ha dato ragione. La lezione che arriva dalla vicenda che mi ha riguardato è che non sempre vincono i più forti e grossi, ma ogni tanto la possono spuntare anche i più piccoli, se credono abbastanza in quello che fanno”, spiega. L’etichetta dei vini “Muggittu Boeli” nasce dalla creatività della grafica Sara Muggittu, sulla base dell’idea di Mattia che ripercorre la storia della vigna di famiglia. Raffigura due buoi, uno vicino all’altro, con sotto il segno rosso dell’aratro e sopra la rappresentazione dei cerchi della stele di Boeli, un menhir che risale al Neolitico e che si trova nell’omonima località dove sorge la cantina della famiglia Muggittu.

RED BULL VS MUGGITTU BOELI

“I buoi sono il simbolo della viticoltura di Mamoiada e operano ancora oggi nelle nostre vigne ultracentenarie dove non entrano i mezzi meccanici – sottolinea il giovane imprenditore – I cerchi concentrici sono scolpiti sulla stele di Boeli. Con questo marchio ho voluto raccontare la mia storia e quella del paese, ma anche omaggiare questo monumento dal grande valore storico”.
Da ragazzo nel futuro di Mattia sembrava esserci altro rispetto ai vitigni: “Fare il ragioniere non era la mia strada e così, aiutato dai miei, ho portato avanti il mio progetto – ricorda – La diffida della Red Bull però mi ha fatto paura e mi sono fermato, poi il mio avvocato mi ha spiegato che fino a decisione del giudice potevo continuare”.

Così nell’ultimo anno sono state prodotte 3.500 bottiglie tra rosso e rosato. “Ho lavorato tanto, ma mi sentivo sempre in bilico – confessa – Mi ha aiutato la solidarietà arrivata da tutto il mondo ma in larga parte dall’Austria (dove ha sede legale la Red bull e dove il caso ha avuto molto risalto mediatico, ndr). Dopo questa vittoria inizio a vedere più chiaro il mio futuro”.

Come si tutela il marchio?

La vicenda in esame, così come sopra esposta, impone di soffermarsi su: come si tuteli un marchio?

Il primo passo per tutelare efficacemente il marchio è la registrazione presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. L’ufficio effettua un controllo formale e, una volta completato, il richiedente riceve il titolo di registrazione.
Se viene registrato un marchio che assomiglia ad uno esistente, si può agire in diverse sedi. Si può opporre la registrazione del marchio presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi o agire in via giudiziale.
In via giudiziale, esistono due modalità di azione: la prima per ottenere la cessazione della violazione del marchio attraverso un ricorso d’urgenza al Tribunale delle Imprese. In questo caso, il giudice effettua un accertamento sommario della violazione e inibisce la violazione con un ordine che deve essere rispettato.
Cosa fare in caso di violazione del marchio
Una volta ottenuta la tutela urgente, si pone il problema del risarcimento del danno causato dalla violazione del marchio. La violazione del marchio normalmente si accompagna anche ad altre attività lesive, come la concorrenza sleale e lo sviamento di clientela, che causano ulteriore danno al titolare del diritto.
Il danno può essere richiesto al giudice civile nell’ambito di una causa di merito, che ha la sua durata e i suoi costi. Il giudice potrà emettere una sentenza che potrà stabilire la quantità di danni che devono essere risarciti al titolare del marchio. Inoltre, nel caso in cui la violazione del marchio sia stata commessa in modo continuativo e intenzionale, il giudice potrà anche ordinare la cessazione dell’utilizzo del marchio non autorizzato e la pubblicazione della sentenza a spese del responsabile.
In definitiva, la tutela del marchio e del logo è una questione importante che riguarda la protezione della identità aziendale e della sua immagine. Per questo, è consigliabile registrare il proprio marchio presso l’ufficio italiano brevetti e marchi e attuare tutte le misure necessarie per proteggere il proprio marchio, sia attraverso azioni amministrative che giudiziali.

La distinzione tra marchio “forte” e “debole”.

Poiché l’intensità della tutela assicurata dalla Legge al marchio varia anche in funzione della sua capacità distintiva, occorre distinguere tra marchio “debole” e marchio “forte”.
• E’ marchio “debole” il marchio che è espressivo o descrittivo del prodotto o servizio contraddistinto, o delle sue qualità e funzioni;
• E’ marchio “forte” quello privo di qualsiasi nesso significativo con i prodotti o servizi contraddistinti: esso ha acquistato la sua forza distintiva mediante l’uso prolungato e continuato, l’ampia diffusione tra il pubblico e l’intensa pubblicizzazione.
Secondo il Tribunale di Roma
“Il marchio forte è tutelato nel suo nucleo ideologico, e, pertanto, sono illegittime tutte quelle variazioni, anche rilevanti ed originali, che lascino comunque sussistere l’identità sostanziale del segno. Conseguentemente, in tal caso, per evitare la confondibilità tra i segni non è sufficiente una minima modifica della parte denominativa o figurativa“
Tanto premesso, tuttavia, il Tribunale ha ritenuto, nel caso di specie di dovere operare un bilanciamento tra il diritto alla protezione del marchio forte, da un lato, ed il diritto a rivendicare il proprio passato artistico, dall’altro.

“Occorre verificare la confondibilità”

Nel compiere tale bilanciamento, il Tribunale ha effettuato un giudizio sulla confondibilità, ritenendo che sussista “in capo agli ex componenti di un gruppo musicale un vero e proprio diritto di evocare le radici della propria attività artistica attuale“, ed escludendo “che le formule ‘ex’ o ‘già’ siano idonee a generare confusione… Il riferimento alla trascorsa esperienza appare come un richiamo ad una ‘qualità’ personale del X, ad una circostanza oggettiva relativa alla sua carriera professionale, piuttosto che un escamotage idoneo ad ingenerare nel pubblico l’erroneo convincimento che la prestazione artistica pubblicizzata sarebbe stata eseguita dal gruppo musicale Y“.

Tutela del marchio rinomato e registrato

Il Tribunale di Torino si è pronunciato in relazione ad una interessante fattispecie di concorrenza sleale e violazione del marchio registrato, avente ad oggetto un conflitto tra marchi (il noto marchio “Eataly”, che contraddistingue prodotti e servizi in campo alimentare, ed il marchio “Meataly”, apposto essenzialmente su carni).
Il Tribunale richiama, in primo luogo, l’orientamento della Corte di Cassazione secondo il quale “vanno considerate illegittime tutte le modificazioni, pur rilevanti ed originali, che ne lascino comunque sussistere l’identità sostanziale ovvero il nucleo ideologico espressivo costituente l’idea fondamentale in cui si riassume, caratterizzandola, la sua attitudine individualizzante”, mentre “per il marchio debole sono sufficienti ad escluderne la confondibilità anche lievi modificazioni od aggiunte“.

Cosa succede in caso di violazione di un marchio non registrato?

Il Tribunale di Palermo, Sezione V civile, specializzata in materia di impresa, ha analizzato un caso di impiego illecito di una denominazione attribuita ad una manifestazione popolare, e dunque di violazione del marchio non registrato, verificando se, e a quali condizioni, è possibile assicurare la tutela del marchio di fatto. Ha poi censito la possibilità di applicazione della tutela autorale, rilevando che al marchio di fatto non si applica il diritto d’autore.

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