Nel presente contributo preme soffermarsi sul c.d. danno da vacanza rovinata.
Esso è inteso come il pregiudizio psichico-materiale sofferto dal turista per la mancata realizzazione della vacanza programmata a causa dell’inadempimento dell’organizzatore. Come tutelarlo? Il Codice del Turismo prevede e riconosce esplicitamente il diritto al risarcimento dopo un riconoscimento in sede giurisprudenziale di matrice tanto italiana quanto comunitaria. Tra le pronunce storiche, in particolare, si ricorda quella del 12 marzo 2002 nel procedimento n. C 168/00 con cui la Corte di Giustizia Europea aveva stabilito che l’art. 5 della direttiva 90/314/CEE in tema di viaggi, vacanze e circuiti all-inclusive, dovesse essere “interpretato nel senso che il consumatore ha diritto al risarcimento del danno morale derivante dall’inadempimento o dalla cattiva esecuzione delle prestazioni fornite in esecuzione di un contratto turistico rientrante nel campo di applicazione della direttiva”.
Dunque, quando le aspettative del turista vengono disattese perché la qualità dell’alloggio, dei trasporti e dei servizi non corrisponde allo standard promesso con l’acquisto all-inclusive, ci si espone al danno. La finalità della vacanza e dello svago emerge dal contenuto del contratto come quell’elemento essenziale che gli operatori incaricati sono tenuti a garantire secondo gli accordi conclusi.
Il mancato godimento della vacanza legittima pienamente, indipendentemente dalla risoluzione del rapporto, la richiesta di risarcimento, correlata al tempo inutilmente trascorso e all’irripetibilità dell’occasione perduta, quando l’inadempimento o l’inesatta esecuzione delle prestazioni è non di scarsa importanza ai sensi dell’art. 1455 c.c.
Il consumatore potrà, quindi, far valere le sue ragioni, per le rispettive responsabilità, nei confronti dell’agenzia di viaggi e del tour operator (l’organizzatore) entro tre anni dal rientro del consumatore nel luogo di partenza per i danni alla persona, mentre, in tema di inadempimento delle prestazioni di trasporto comprese nel pacchetto, il termine di cui all’art. 2951 c.c. è di diciotto o dodici mesi a seconda che il trasporto inizi o si concluda in Europa o fuori.
Alla prossima!