12.4 C
Rome
mercoledì 26 Marzo 2025

IVA Agenzie di Viaggio: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate su regime speciale e disponibilità dei servizi

Quando un’agenzia di viaggio può davvero applicare il regime IVA sul margine? Qual è la linea di confine tra attività di intermediazione e vendita in nome proprio? E soprattutto: come devono strutturarsi le agenzie per accedere al regime agevolato previsto dall’art. 74-ter del DPR 633/1972?

Domande sempre più centrali per il settore turistico, che oggi si trova a fare i conti con modelli di business sempre più digitali e flessibili. Proprio per rispondere ai numerosi dubbi operativi e fiscali, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Risposta a interpello n. 80 del 21 marzo, offrendo importanti chiarimenti sul corretto utilizzo del regime speciale IVA delle agenzie di viaggio e turismo, con particolare attenzione alla cessione di singoli servizi turistici e al concetto di “disponibilità anticipata” dei servizi.

La novità è rilevante perché ribadisce che, per applicare il regime sul margine, non serve acquistare i servizi, ma è sufficiente averne la disponibilità prima della richiesta del cliente. Un passaggio che può fare la differenza tra risparmiare legalmente sull’IVA o trovarsi esposti a rischi fiscali e sanzioni.

In questo articolo analizziamo in dettaglio i contenuti dell’interpello, la normativa di riferimento, le sentenze chiave, e soprattutto come devono strutturarsi oggi le agenzie di viaggio – tradizionali e online – per operare in piena regola e beneficiare dei vantaggi fiscali previsti. Con esempi pratici, strategie operative e strumenti utili per fare chiarezza in un ambito ancora troppo spesso sottovalutato.

Risposta n. 80 del 2025

Con la Risposta a interpello n. 80 del 21 marzo 2025, l’Agenzia delle Entrate torna a fare chiarezza sul regime IVA applicabile alle agenzie di viaggio, ribadendo un punto cruciale: per beneficiare del regime speciale previsto dall’art. 74-ter del DPR 633/1972, l’agenzia deve avere la disponibilità dei servizi prima della richiesta del cliente. La risposta è indirizzata a una società estera extra-UE, operativa tramite una piattaforma online, che commercializza servizi turistici (hotel, voli e pacchetti) rivolti a clienti finali.

L’aspetto interessante di questo caso è la struttura contrattuale denominata “X Collect Booking”, con cui l’operatore acquisisce in anticipo e in via esclusiva la disponibilità di camere d’hotel, senza necessità di conferma per ogni singola prenotazione. In altre parole, l’agenzia agisce in nome proprio e con disponibilità effettiva dei servizi, condizione chiave per l’accesso al regime speciale TOMS (Tour Operators Margin Scheme), recepito in Italia.

La società ha chiesto conferma di poter applicare il regime IVA agevolato anche se non stabilita in Italia, sottolineando come la giurisprudenza comunitaria abbia ormai consolidato l’estensione del regime TOMS anche ai servizi turistici singoli, e non solo ai pacchetti.

La risposta delle Entrate conferma implicitamente la correttezza dell’impostazione dell’istante, a patto che sussistano le due condizioni fondamentali: agire in nome proprio e avere la disponibilità del servizio prima della richiesta del cliente. Un modello che, se adottato correttamente, permette di beneficiare del regime forfettario IVA sulla base del margine, evitando l’applicazione dell’IVA ordinaria su ogni singolo servizio.

Normativa e giurisprudenza

Il regime IVA speciale delle agenzie di viaggio non si applica solo ai pacchetti turistici “completi”, ma può estendersi anche alla cessione di singoli servizi turistici (come pernottamenti, trasporti o visite guidate), purché siano rispettate precise condizioni. A regolare questa possibilità è il comma 5-bis dell’art. 74-ter del DPR 633/1972, che specifica come l’imposta si applichi sul margine anche per i singoli servizi forniti da terzi e acquisiti nella disponibilità dell’agenzia prima della richiesta del cliente, seppure questi servizi non configurino un pacchetto turistico ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. 111/1995.

Questo passaggio normativo è stato chiarito ulteriormente dall’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 80/2025, in cui viene ribadito che non è necessario l’acquisto definitivo del servizio: è sufficiente che l’agenzia ne abbia la disponibilità effettiva, intesa come possibilità di disporne in via esclusiva, senza bisogno di autorizzazioni, almeno fino a una certa scadenza temporale.

Un principio confermato anche dalla giurisprudenza: la Sentenza n. 3857/2022 della Corte di Cassazione sottolinea che “non è richiesto che il servizio sia acquistato, ma solo che sia stato acquisito nella disponibilità dell’agenzia prima della richiesta del cliente”. Anche la Corte di giustizia dell’Unione Europea ha sposato questa interpretazione, in linea con l’obiettivo di semplificare e uniformare il trattamento IVA nel settore turistico.

In sostanza, l’elemento discriminante è la “disponibilità anticipata” del servizio, non la proprietà. Questo apre uno scenario interessante per molte agenzie, soprattutto quelle digitali, che potrebbero strutturarsi per rientrare nel regime speciale e beneficiare così dell’IVA sul margine.

IVA Agenzie di Viaggio - Commercialista.it

Impatti pratici per le agenzie

I chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate e confermati dalla giurisprudenza comportano conseguenze operative significative per le agenzie di viaggio, in particolare per quelle che lavorano con modelli flessibili, basati su prenotazioni su richiesta. Il punto centrale è che, per rientrare nel regime IVA speciale sul margine, l’agenzia deve dimostrare di avere la disponibilità dei servizi prima della richiesta del cliente, anche nel caso di servizi singoli e non solo di pacchetti.

Questo cambia radicalmente l’approccio contrattuale: molte agenzie dovranno rivedere gli accordi con i fornitori (hotel, tour operator, compagnie di trasporto), puntando su formule che garantiscano un diritto esclusivo e anticipato alla vendita del servizio. Un esempio virtuoso è il modello “X Collect Booking” descritto nell’interpello n. 80/2025, in cui l’agenzia ottiene preventivamente la disponibilità esclusiva di camere d’albergo, pur senza acquistarle immediatamente.

Inoltre, sarà fondamentale documentare in modo chiaro e tracciabile la disponibilità dei servizi, anche ai fini di eventuali controlli fiscali. Questo può comportare l’adozione di sistemi gestionali digitali evoluti e una maggiore attenzione agli aspetti contrattuali.

D’altra parte, le agenzie che non riescono a garantire tale disponibilità anticipata dovranno rinunciare al regime agevolato e applicare l’IVA ordinaria su ogni singolo servizio intermediato, con un impatto evidente sulla competitività e sulla marginalità.

In questo contesto, la scelta del modello operativo e contrattuale diventa una leva strategica non solo fiscale, ma anche commerciale.

Vantaggi fiscali

Rientrare nel regime IVA speciale delle agenzie di viaggio, disciplinato dall’art. 74-ter del DPR 633/1972, non è solo una questione di compliance normativa, ma anche una scelta strategica che può generare vantaggi significativi sia fiscali che gestionali. Il principale beneficio riguarda il fatto che l’IVA si applica solo sul margine, cioè sulla differenza tra il prezzo di vendita del servizio e il costo sostenuto per acquisirlo, e non sull’intero importo incassato dal cliente.

Questo significa che, in pratica, l’agenzia versa meno IVA rispetto al regime ordinario, dove l’imposta va calcolata sull’intero corrispettivo, e non può detrarre l’IVA a monte. Tale configurazione è particolarmente vantaggiosa in settori come il turismo, dove i margini possono essere contenuti ma i volumi di transazione sono elevati. Inoltre, trattandosi di un regime forfettario, esso consente una semplificazione degli adempimenti fiscali e contabili.

Per le agenzie che operano nel B2C (verso consumatori finali), questa impostazione consente anche di praticare prezzi più competitivi, grazie alla minor incidenza dell’IVA. E per quelle che vendono servizi a clienti non soggetti passivi IVA (es. privati o enti senza scopo di lucro), non potendo questi detrarre l’IVA, un prezzo più basso al lordo è un chiaro vantaggio commerciale.

Infine, in ottica di pianificazione fiscale, adottare il regime sul margine può aiutare a contenere l’IVA da versare, migliorare la liquidità e mantenere più risorse in azienda da destinare ad altre attività.

Come impostare i contratti per rispettare i requisiti IVA

Affinché un’agenzia di viaggio possa applicare correttamente il regime IVA speciale previsto dall’art. 74-ter, è fondamentale impostare in modo preciso i contratti con i fornitori di servizi turistici, come alberghi, tour operator, compagnie di trasporto e altri. L’elemento chiave richiesto dalla normativa è la disponibilità anticipata ed esclusiva del servizio prima della richiesta del cliente, anche senza un acquisto definitivo.

Nel concreto, questo significa che i contratti devono prevedere clausole che garantiscano all’agenzia la facoltà di vendere il servizio in autonomia, senza dover ottenere ogni volta l’autorizzazione del fornitore. La disponibilità deve essere documentabile e limitata nel tempo, ad esempio fino a una certa data o per un certo numero di camere, posti o slot.

Una prassi efficace è quella di stipulare accordi quadro con opzioni di blocco anticipato, simili al modello “X Collect Booking” evidenziato nell’interpello n. 80/2025. In questo modo, l’agenzia può dimostrare alle Entrate di avere un diritto esclusivo di vendita e quindi la disponibilità richiesta per accedere al regime sul margine.

Inoltre, è utile allegare ai contratti eventuali documenti integrativi (email di conferma, calendari di disponibilità, sistemi gestionali con tracciabilità) che dimostrino l’effettiva esistenza del diritto di disporre del servizio. Questa documentazione sarà decisiva in caso di controlli fiscali.

Infine, è consigliabile che l’agenzia si doti di consulenza fiscale specializzata per la revisione dei contratti e la definizione di un modello operativo coerente, per evitare rischi di contestazione e massimizzare i benefici fiscali previsti dal regime.

IVA Agenzie di Viaggio - Commercialista.it

Regime speciale vs. regime ordinario

Capire la differenza tra il regime speciale IVA per le agenzie di viaggio (art. 74-ter) e il regime IVA ordinario è essenziale per evitare errori e ottimizzare la gestione fiscale. Il regime speciale, come già visto, si applica sul margine di guadagno, mentre quello ordinario prevede l’applicazione dell’IVA sull’intero importo fatturato al cliente, con diritto alla detrazione dell’IVA sugli acquisti.

Nel regime speciale sul margine, l’agenzia agisce in nome proprio, acquistando servizi da terzi (anche solo in disponibilità) e rivendendoli al cliente finale. Non deve scorporare l’IVA dalle singole voci (es. pernottamento, volo), ma calcolarla solo sulla differenza tra il prezzo pagato dal cliente e il costo del servizio. Non può però detrarre l’IVA sugli acquisti: l’IVA a monte resta un costo.

Nel regime ordinario, invece, l’agenzia agisce spesso come intermediario (nome e per conto del cliente o del fornitore). In tal caso, emette una fattura per la commissione percepita e l’IVA si applica sull’intera commissione, mentre l’IVA sulle spese sostenute per conto del cliente è neutra o deducibile, a seconda del tipo di operazione.

Dal punto di vista contabile, il regime speciale consente semplificazioni nella gestione delle liquidazioni IVA, ma richiede comunque attenzione alla corretta determinazione del margine, anche con strumenti informatici dedicati. Il regime ordinario, invece, impone un’analitica gestione dell’IVA per ogni singola voce, aumentando la complessità contabile e il rischio di errori.

Scegliere il regime giusto non è solo un fatto fiscale, ma anche organizzativo e strategico: applicare il regime speciale consente di ridurre l’IVA da versare e semplificare le operazioni, ma solo se si rispettano rigidamente le condizioni richieste dalla normativa.

Esempi pratici

Per comprendere appieno l’impatto fiscale dei diversi regimi IVA applicabili alle agenzie di viaggio, vediamo tre casi concreti con le stesse tariffe di riferimento. In ciascun esempio analizzeremo se si applica il regime speciale sul margine o quello ordinario, e come cambia la gestione dell’IVA.

Esempio 1 – Regime speciale IVA sul margine (art. 74-ter)

Un’agenzia ha un accordo contrattuale con un hotel che le garantisce la disponibilità esclusiva di camere per il mese di giugno, senza necessità di conferma per ogni prenotazione. Il costo concordato con l’hotel è di € 80 a notte, e l’agenzia rivende la camera a € 120 al cliente finale.

  • Prezzo di vendita al cliente: € 120

  • Costo del servizio turistico: € 80

  • Margine imponibile IVA: € 40

  • IVA dovuta (22% sul margine): € 8,80

L’agenzia può applicare il regime speciale sul margine, perché ha la disponibilità preventiva del servizio e agisce in nome proprio. L’IVA si applica solo sui € 40 di margine.

Esempio 2 – Regime ordinario per intermediazione

Un’altra agenzia non ha alcun accordo di disponibilità con l’hotel. Propone la camera al cliente, ma solo dopo la conferma e il pagamento del cliente, effettua la prenotazione. L’hotel fattura direttamente al cliente, mentre l’agenzia incassa una commissione di € 15 per l’intermediazione.

  • Prezzo pagato dal cliente all’hotel: € 120 (fatturato dall’hotel)

  • Commissione dell’agenzia: € 15

  • IVA dovuta (22% sulla commissione): € 3,30

In questo caso, l’agenzia è un intermediario: non ha la disponibilità del servizio, quindi deve applicare il regime ordinario e calcolare l’IVA sull’intera commissione.

Esempio 3 – Vendita in nome proprio ma senza disponibilità

Una piattaforma turistica vende la camera in nome proprio, quindi emette fattura al cliente per € 120, ma non ha accordi con l’hotel. Prenota la camera solo dopo che il cliente ha effettuato l’ordine. Il costo del soggiorno per l’agenzia è € 80.

  • Prezzo di vendita al cliente: € 120

  • Costo del servizio: € 80

  • IVA dovuta (22% su € 120): € 21,60

Anche se agisce in nome proprio, non può applicare il regime speciale perché manca la disponibilità preventiva del servizio. Deve quindi applicare l’IVA sull’intero importo (regime ordinario).

Strategie operative

Alla luce dei chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate e della giurisprudenza, le agenzie di viaggio interessate ad applicare il regime IVA speciale devono adottare una strategia organizzativa e contrattuale ben definita, orientata a dimostrare concretamente la disponibilità anticipata dei servizi turistici. Non si tratta solo di una formalità, ma di una scelta che può influenzare in modo decisivo la fiscalità e la marginalità dell’impresa.

Ecco le principali azioni operative consigliate:

1. Rivedere gli accordi con i fornitori

Inserire nei contratti clausole che attribuiscano esclusiva e disponibilità preventiva del servizio. Questo può includere:

  • Opzioni di prenotazione anticipata

  • Allotment con scadenza

  • Blocchi temporanei di disponibilità senza acquisto

2. Formalizzare la disponibilità con documenti tracciabili

È fondamentale poter dimostrare la disponibilità in caso di controllo: email, sistemi gestionali, file di allotment, o moduli contrattuali che confermino la possibilità esclusiva di vendere il servizio prima della richiesta del cliente.

3. Adottare software gestionali evoluti

I sistemi di prenotazione e CRM devono consentire di tracciare la disponibilità, la conferma e la data della richiesta del cliente, per ricostruire in modo preciso il processo di vendita.

4. Formare il personale amministrativo e commerciale

Chi si occupa di vendite e di fatturazione deve conoscere la differenza tra regime ordinario e speciale, per non commettere errori nella determinazione dell’IVA e nella scelta del regime.

5. Valutare il supporto di un commercialista esperto nel settore turistico

Un consulente specializzato può aiutare a verificare la corretta applicazione del regime, redigere contratti conformi e gestire eventuali verifiche fiscali.

Considerazioni finali

I recenti chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate, in particolare con la Risposta a interpello n. 80 del 21 marzo, segnano un punto fermo importante nell’interpretazione del regime IVA speciale delle agenzie di viaggio, confermando l’orientamento già espresso dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria: non è necessario acquistare i servizi, ma è essenziale averne la disponibilità anticipata ed esclusiva.

Per le agenzie, si tratta di un’opportunità da cogliere con attenzione: accedere al regime IVA sul margine consente di alleggerire il carico fiscale, aumentare la marginalità sui servizi venduti, semplificare la gestione contabile e offrire prezzi più competitivi sul mercato, soprattutto nel segmento B2C.

Tuttavia, tutto ciò richiede una riorganizzazione strutturale, soprattutto per chi opera in modalità “on demand” o tramite piattaforme digitali. Le regole sono chiare, ma la loro corretta applicazione richiede una pianificazione fiscale attenta, un uso intelligente dei contratti e una gestione documentale impeccabile.

Il messaggio è chiaro: chi si struttura correttamente può ottenere vantaggi fiscali legittimi, mentre chi improvvisa rischia contestazioni, recuperi IVA e sanzioni.

Nel settore turistico – dove la concorrenza è alta e i margini spesso ridotti – il regime IVA speciale non è solo un tema fiscale, ma una vera e propria leva di competitività.

RICHIEDI UNA CONSULENZA AI NOSTRI PROFESSIONISTI

Abbiamo tutte le risorse necessarie per aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi.
Non esitare, contatta i nostri professionisti oggi stesso per vedere come possiamo aiutarti.
Oppure scrivici all'email info@commercialista.it

Iscriviti alla Newsletter

Privacy

Focus Approfondimenti

Altri Articoli

Iscriviti

Iscriviti alla nostra newsletter per rimanere aggiornato sul mondo delle normative e legge per il fisco e tributi!

No grazie!