L’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) rappresenta un tema di notevole interesse per gli enti sportivi dilettantistici. Con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 36/2021 e le successive modifiche, sono state introdotte importanti novità che riguardano il trattamento fiscale dei compensi erogati ai collaboratori.
Sommario
Esclusione parziale dall’IRAP
Un’importante novità introdotta con la Riforma dello Sport è l’esclusione parziale dall’IRAP dei compensi corrisposti ai collaboratori coordinati e continuativi nell’ambito del dilettantismo. In particolare, fino all’importo di 85.000 euro annui, tali compensi non concorrono alla determinazione della base imponibile IRAP per gli enti sportivi dilettantistici.
Regime forfetario 398/2001
Per gli enti sportivi dilettantistici che adottano il regime forfetario 398/2001, la base imponibile IRAP è determinata forfetariamente al 3% dei ricavi derivanti da attività istituzionali.
Come compilare il Modello IRAP
La compilazione del Modello IRAP per gli enti sportivi dilettantistici deve avvenire seguendo le specifiche istruzioni fornite dall’Agenzia delle Entrate. In particolare, per i compensi erogati ai collaboratori, occorre prestare attenzione ai seguenti quadri:
- Quadro IC (Società di capitali): per le società sportive dilettantistiche che applicano l’articolo 5 del D.Lgs 446/1997.
- Quadro IE (Enti non commerciali): per le associazioni sportive dilettantistiche che applicano l’articolo 10 del D.Lgs 446/1997.
Casi particolari
Esistono alcune casistiche che richiedono un’analisi più approfondita, come ad esempio:
- CompensI a titolo di sponsorizzazione: non concorrono alla base imponibile IRAP.
- Utili derivanti da attività commerciali: concorrono alla base imponibile IRAP.
- CompensI a collaboratori autonomi: la disciplina IRAP segue le regole generali.