Il collegio sindacale è fondamentale nelle società per azioni (SPA) in quanto rappresenta l’organo di controllo e garanzia per la trasparenza e la correttezza nella gestione delle aziende. La sua nomina è obbligatoria per legge, secondo quanto stabilito dall’articolo 2397 del codice civile. Qual è la sua funzione?
Sommario
Nelle società per azioni che seguono il sistema tradizionale, il collegio sindacale si occupa del controllo (art. 2397 c.c.). Questo organo collegiale, composto da tre o cinque membri effettivi e due supplenti, viene nominato nell’atto costitutivo e successivamente dall’assemblea ordinaria. La funzione principale del collegio è quella di monitorare la gestione societaria, ma può anche assumere compiti di amministrazione attiva in specifici casi previsti dalla legge, come convocare l’assemblea o procedere alla riduzione del capitale in caso di perdite.
Per poter ricoprire il ruolo di sindaco, i membri del collegio devono soddisfare determinati requisiti di idoneità (art. 2382 c.c.), indipendenza e onorabilità (art. 2399 c.c.). La loro carica dura tre anni e possono essere rimossi solo per giusta causa, al fine di garantire l’efficacia e l’indipendenza nell’esercizio delle loro funzioni.
Composizione del Collegio Sindacale
Il collegio sindacale è responsabile del controllo e della vigilanza sull’amministrazione, nonché di alcune funzioni di amministrazione attiva. Possono essere nominati solo individui in possesso dei requisiti di compatibilità. L’articolo 2400 c.c. stabilisce che i membri devono essere nominati dai soci nell’atto costitutivo, e non è consentita la nomina di un numero pari di sindaci. Per le nomine successive, solo l’assemblea dei soci ha il potere di procedere.
L’organo deve essere composto da più membri: accanto ai membri effettivi, ci sono i supplenti, che possono subentrare in caso di assenza di un membro effettivo.
- Membri effettivi: Il numero è fissato nell’atto costitutivo e può essere di tre o cinque.
- Membri supplenti: Solitamente due, entrano in carica se un membro effettivo cessa le sue funzioni, assicurando la continuità del collegio.
Il numero di membri del collegio sindacale varia tra società quotate e non quotate:
- Società non quotate: Devono avere tre o cinque membri effettivi e due supplenti, come indicato nell’art. 2397 c.c. Qualsiasi modifica del numero di membri richiede una delibera dell’assemblea straordinaria.
- Società quotate: Ai sensi dell’art. 148 del D.Lgs. n. 58/1998, il numero minimo di sindaci è fissato a tre e due supplenti. Tuttavia, non ci sono limiti sul numero massimo di sindaci, stabilito dai soci nell’atto costitutivo. Inoltre, è obbligatorio che almeno un sindaco provenga dalla minoranza.
Normative di Nomina
L’articolo 2397 c.c. stabilisce che la qualità di socio non è necessaria per la nomina a sindaco, ma introduce requisiti soggettivi e professionali. È necessario che almeno un membro effettivo e uno supplente siano scelti tra i revisori legali iscritti, mentre gli altri devono provenire da professionisti quali avvocati, commercialisti, ragionieri e professori universitari in discipline economiche e giuridiche.
Ruolo dei Supplenti
I sindaci supplenti sono previsti per garantire la continuità del collegio. Il loro compito è di subentrare in caso di cessazione delle funzioni di un sindaco effettivo, ma non esercitano funzioni attive fino al momento della sostituzione. Entrano in carica solo in caso di cessazione definitiva del sindaco effettivo e per un periodo limitato fino alla prima assemblea.
Cause di Ineleggibilità e Decadenza
Le cause di ineleggibilità e decadenza includono:
- Interdizione giudiziale, fallimento o condanne che comportano incapacità ad esercitare funzioni direttive;
- Rapporti di parentela con gli amministratori della società;
- Rapporti di lavoro o consulenza continuativa che possano compromettere l’indipendenza.
Inoltre, non possono essere nominati sindaci gli impiegati civili dello Stato, i parlamentari in società che gestiscono servizi per conto dello Stato e i membri del Consiglio Superiore della Magistratura, se eletti dal Parlamento. Gli statuti delle società possono prevedere ulteriori cause di ineleggibilità.
Società per Azioni Chiuse
Per le società per azioni chiuse che non redigono il bilancio consolidato, se lo statuto prevede il controllo contabile da parte del collegio sindacale, tutti i membri devono essere iscritti nel registro dei revisori legali. Se lo statuto non lo specifica, un solo membro effettivo e uno supplente devono essere iscritti, mentre gli altri possono essere professionisti da specifici albi.
Modalità di Nomina
Le modalità di nomina differiscono tra la costituzione della società e le nomine successive. Alla costituzione, i soci fondatori nominano i primi sindaci nell’atto costitutivo, mentre dopo la costituzione, l’assemblea ordinaria ha il potere esclusivo di nominare i membri, tranne in specifici casi previsti dallo statuto.
Accettazione della Carica
La nomina deve essere accettata dai sindaci e registrata nel registro delle imprese, assicurando così la pubblicità della nomina.
Durata della Carica
I sindaci rimangono in carica per tre esercizi e non possono essere stabiliti periodi superiori o inferiori. Possono essere rieletti alla scadenza.
Funzioni del Collegio Sindacale
Il collegio sindacale ha compiti ispettivi e di controllo, come:
- Vigilare sul rispetto della legge e dello statuto, e sull’adeguatezza dell’organizzazione;
- Partecipare alle riunioni del consiglio di amministrazione;
- Controllare l’attività dell’assemblea e impugnare deliberazioni non conformi.
Inoltre, il collegio ha funzioni di amministrazione attiva, come:
- Convocare l’assemblea in caso di necessità;
- Richiedere la riduzione del capitale sociale;
- Gestire gli atti di ordinaria amministrazione in assenza di amministratori.
La disciplina del collegio sindacale ha subito modifiche nel 2012, con la legge che ha abrogato la possibilità di sindaco unico nelle SPA con ricavi o patrimonio netto inferiori a un milione di euro, tornando alla necessità di un collegio pluripersonale.
Responsabilità Personale dei Sindaci
I sindaci sono responsabili nei confronti della società per negligenza, falsità nelle attestazioni e violazione del segreto di ufficio. Sono solidalmente responsabili con gli amministratori per danni evitabili attraverso la loro vigilanza.
Consiglio di Sorveglianza
Nel sistema dualistico, il consiglio di sorveglianza, composto da almeno tre membri, svolge funzioni di controllo sulla gestione, mentre nel sistema monistico, il comitato per il controllo sulla gestione è composto da amministratori senza funzioni gestionali, di cui almeno uno deve essere un revisore legale.