La Legge di Bilancio 2024 (Legge n. 213 del 30/12/2023) ha apportato modificazioni agli articoli 67 e 68 del TUIR. Nello specifico ha introdotto, nei redditi diversi, ai sensi del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), una nuova tipologia di plusvalenza: trattasi di quella realizzata mediante cessione a titolo oneroso di immobili sui quali sono stati realizzati interventi agevolati del c.d. Superbonus.
Tale variazione è avvenuta con l’aggiunta della lettera b-bis) al comma 1 dell’articolo 67 del TUIR, come disposto dal comma 64 dell’articolo 1 della Legge n. 213/2023, la quale include appunto tra i redditi diversi le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili, in relazione ai quali il cedente o gli altri aventi diritto abbiano eseguito gli interventi agevolati di cui all’articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, che si siano conclusi da non più di dieci anni all’atto della cessione.
Sono esclusi gli immobili acquisiti per successione e quelli che siano stati adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei dieci anni antecedenti alla cessione o, qualora tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione sia decorso un periodo inferiore a dieci anni, per la maggior parte di tale periodo.
In parallelo, il comma 1 dell’articolo 68 del TUIR è stato implementato disponendo che per gli immobili di cui alla lettera b-bis) del comma 1 dell’articolo 67, ai fini della determinazione dei costi inerenti al bene:
- nel caso in cui gli interventi agevolati ai sensi dell’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si siano conclusi da non più di cinque anni all’atto della cessione, non si tiene conto delle spese relative a tali interventi, qualora si sia fruito dell’incentivo nella misura del 110 per cento e siano state esercitate le opzioni di cui all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del citato decreto-legge n. 34 del 2020;
- nel caso in cui gli interventi agevolati si siano conclusi da più di cinque anni all’atto della cessione, nella determinazione dei costi inerenti al bene si tiene conto del 50 per cento di tali spese, qualora si sia fruito dell’incentivo nella misura del 110 per cento e siano state esercitate le opzioni di cui al periodo precedente.
Per i medesimi immobili di cui alla lettera b-bis) del comma 1 dell’articolo 67, acquisiti o costruiti, alla data della cessione, da oltre cinque anni, il prezzo di acquisto o il costo di costruzione, determinato ai sensi dei periodi precedenti, è rivalutato in base alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
Come disposto dal comma 65, dell’art. 1 della Legge n. 213/2023, anche alle plusvalenze introdotte dal comma 64, si può applicare l’imposta sostitutiva sul reddito di cui all’articolo 1, comma 496, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con le modalità ivi previste.
Infine, come viene specificato dal comma 66, dell’art. 1 della Legge n. 213/2023, le disposizioni sopra descritte si applicano alle cessioni realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2024.