L’affitto d’azienda è un contratto con cui una parte (concedente) concede in godimento a un’altra (affittuario) un’azienda o un complesso aziendale per un determinato periodo di tempo e verso un corrispettivo (canone di locazione).
Sommario
Un aspetto rilevante di questo contratto riguarda il trattamento fiscale dei beni compresi nell’azienda affittata, in particolare per quanto concerne la deduzione degli ammortamenti.
La regola generale
Secondo l’articolo 2561, comma 2, del Codice Civile, gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria gravano sull’affittuario.
Ciò significa che, in linea generale, l’affittuario ha il diritto di dedurre il costo degli ammortamenti dei beni strumentali e immateriali compresi nell’azienda affittata, nel suo bilancio d’esercizio.
Deroga convenzionale
Tuttavia, le parti del contratto di affitto possono derogare a questa regola generale, stabilendo che la deduzione degli ammortamenti spetti al concedente.
In questo caso, il concedente potrà dedurre il costo degli ammortamenti nel proprio bilancio d’esercizio, mentre l’affittuario non avrà tale diritto.
Condizioni per la deroga
La deroga convenzionale alla deduzione degli ammortamenti da parte dell’affittuario è valida solo se:
- È espressamente pattuita nel contratto di affitto;
- Il concedente conserva la proprietà dei beni oggetto dell’ammortamento;
- L’affittuario si obbliga a restituire i beni in buono stato al termine del contratto.
Come determinare l’ammortamento
L’affittuario che ha diritto a dedurre gli ammortamenti dei beni aziendali affittati deve determinare il relativo ammontare facendo riferimento al costo originario dei beni, così come risulta dalla contabilità del concedente.
Per il calcolo dell’ammortamento, l’affittuario può utilizzare i coefficienti di ammortamento stabiliti per il settore di appartenenza dell’azienda affittata.
Normativa di riferimento
La disciplina fiscale relativa alla deduzione degli ammortamenti nell’affitto d’azienda è contenuta nell’articolo 102, comma 8, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR).