Chi torna in Italia dall’estero può beneficiare delle agevolazioni per i lavoratori impatriati anche senza essere iscritto all’AIRE, a condizione di rispettare i requisiti stabiliti dall’art. 5 del D.Lgs. n. 209/23. È necessario dimostrare di avere la residenza in uno Stato con cui l’Italia ha stipulato una convenzione internazionale.
Sommario
Il contribuente può ottenere una certificazione di residenza fiscale dall’autorità fiscale competente se il Paese estero riconosce tale residenza. In questo contesto, è fondamentale analizzare la situazione specifica del lavoratore impatriato e documentare l’applicazione di una delle “tie breaker rules” previste dalla convenzione contro le doppie imposizioni. Anche i soggetti non iscritti all’AIRE possono dimostrare la residenza fiscale estera secondo le norme delle convenzioni stipulate dall’Italia (vedi interpello n. 204/E/2019 e n. 207/E/2019).
Verifica della Residenza Fiscale
Un contribuente che rientra in Italia deve innanzitutto controllare se il Paese in cui ha vissuto negli ultimi due anni ha una convenzione internazionale con l’Italia. È possibile consultare l’elenco delle convenzioni disponibili online. Questo è particolarmente utile per coloro che, pur vivendo all’estero, non sono iscritti all’AIRE, permettendo loro di dimostrare il periodo di residenza estera.
Per la convenzione, un “residente di uno Stato contraente” è definito come chi è tassato in base alla legislazione di quel Paese, a motivo del domicilio, della residenza o di criteri simili. Tuttavia, non è considerato residente se è tassato solo per i redditi da fonti locali.
Modello OCSE e Doppia Residenza
Il modello OCSE non fornisce una definizione univoca di residenza, rimandando alle legislazioni nazionali. Questo può portare a situazioni di “doppia residenza”, in cui un individuo risulta residente in entrambi gli Stati. Per risolvere tali conflitti, è fondamentale applicare le “tie breaker rules” del paragrafo 4 del modello OCSE, che stabilisce un ordine di priorità per determinare la residenza fiscale del contribuente.
Le regole sono le seguenti:
- Abitazione permanente: Il luogo in cui il contribuente ha un’abitazione permanente.
- Centro degli interessi vitali: Il Paese dove si trovano le relazioni personali ed economiche più forti.
- Soggiorno abituale: Il luogo di soggiorno regolare del contribuente.
- Nazionalità: La cittadinanza del soggetto.
- Procedura amichevole: Un accordo tra le autorità fiscali dei due Paesi.
La priorità di queste regole è cruciale per stabilire la residenza fiscale del contribuente.
Analisi della Situazione Fiscale
Per valutare la propria situazione, un contribuente deve autovalutare la propria posizione in attesa di eventuali controlli fiscali. La verifica deve considerare le circostanze complessive e il comportamento personale del soggetto. Se una persona possiede abitazioni in entrambi gli Stati, si darà priorità allo Stato in cui si trova il centro degli interessi vitali.
Nel caso non sia possibile stabilire quale sia lo Stato di residenza, si seguirà l’ordine delle tie breaker rules. Se nessuna di queste regole risolve la situazione, si ricorrerà alla procedura amichevole prevista dalla convenzione.
Conclusioni
La determinazione della residenza fiscale in base alle convenzioni internazionali può risultare complessa, soprattutto in situazioni di doppia residenza. È fondamentale mantenere una documentazione solida che dimostri chiaramente i legami del contribuente con il Paese estero. Consiglio di richiedere una certificazione di residenza fiscale dall’autorità fiscale del Paese estero, poiché tale documento può rafforzare la posizione del contribuente in caso di controlli.