Il principio della restituzione delle imposte indebitamente riscosse da uno Stato membro è un diritto fondamentale sancito dal sistema normativo dell’Unione Europea. Esso rappresenta un complemento essenziale per garantire la protezione dei diritti degli amministrati contro le violazioni delle norme europee. Questo diritto è stato ulteriormente chiarito dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea con la sentenza del 5 settembre 2024 nella causa C-83/2023.
Sommario
Il Contesto della Sentenza
Il caso in esame nasce da una serie di operazioni di vendita con patto di locazione effettuate tra due società con sede in Germania negli anni 2007, 2008, 2010 e 2012. Le transazioni riguardavano l’acquisto di imbarcazioni da un fornitore italiano, con l’erronea applicazione dell’IVA tedesca invece di quella italiana, che avrebbe dovuto essere versata in conformità alle leggi dell’Unione Europea.
A seguito di controlli fiscali, l’Amministrazione tributaria tedesca ha rilevato che le imbarcazioni si trovavano in Italia al momento delle vendite, determinando che l’IVA dovuta non era quella tedesca ma italiana. Nonostante la rettifica delle fatture e il rimborso dell’IVA alla massa fallimentare del fornitore, la società acquirente ha richiesto un rimborso diretto all’Amministrazione fiscale tedesca, ritenendo di aver subito un’ingiustizia fiscale.
Il Principio di Neutralità Fiscale
La Corte di Giustizia ha sottolineato che il principio di neutralità dell’IVA è un pilastro fondamentale del sistema fiscale europeo. Esso mira a garantire che l’onere dell’IVA non gravi indebitamente sugli operatori economici, assicurando la detraibilità dell’imposta in tutte le transazioni economiche. Tuttavia, il meccanismo di detrazione e rimborso dell’IVA deve avvenire in conformità con le norme stabilite dagli Stati membri, che devono prevedere adeguate misure per correggere eventuali errori.
Il Diritto al Rimborso dell’IVA
Nel caso in questione, la Corte ha stabilito che il destinatario della prestazione non può richiedere il rimborso diretto dell’IVA allo Stato membro nel cui territorio è stabilito se l’IVA è stata erroneamente fatturata e versata in un altro Stato membro. Se l’Amministrazione tributaria ha già rimborsato l’IVA al fornitore, che nel frattempo è stato sottoposto a una procedura di liquidazione, non è tenuta a rimborsare nuovamente l’imposta al destinatario della prestazione.
Implicazioni della Sentenza
La sentenza evidenzia come il sistema fiscale europeo, pur garantendo diritti ai contribuenti, richieda un equilibrio tra la protezione di tali diritti e la prevenzione di doppi rimborsi che potrebbero gravare sulle finanze pubbliche. La Corte ha ribadito che, se il fornitore ha la possibilità di registrarsi ai fini IVA nel Paese corretto e di emettere una fattura conforme, il destinatario della prestazione deve perseguire questa via prima di richiedere un rimborso diretto all’Amministrazione tributaria.
Conclusioni
Il diritto alla restituzione delle imposte indebitamente versate è un principio fondamentale che completa e rafforza la protezione dei diritti degli amministrati nell’Unione Europea. Tuttavia, come dimostra la sentenza del 5 settembre 2024, l’esercizio di questo diritto deve avvenire nel rispetto delle procedure e dei limiti stabiliti, evitando situazioni in cui l’Amministrazione tributaria sarebbe costretta a rimborsare due volte la stessa imposta.