L’Agenzia delle Entrate ha confermato la deducibilità degli interessi passivi correlati a ritardi nel pagamento di imposte come l’IRES e l’IRAP, anche se tali interessi derivano da atti di conciliazione tributaria o accertamento con adesione. Questa posizione è stata ribadita in un recente documento di prassi e in una risposta a un interpello specifico.
Sommario
Interessi Passivi e Deducibilità Fiscale
Gli interessi passivi pagati in seguito a ritardi nel versamento dell’IRES e dell’IRAP, originati da atti di conciliazione o di accertamento con adesione, sono deducibili dai relativi imponibili fiscali. Il calcolo della deducibilità deve avvenire secondo le modalità previste dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), senza che rilevi la causa che ha generato tali interessi. Questo principio è stato confermato dall’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 172 del 20 agosto 2024.
Chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate
La risposta è stata fornita a una società che aveva sottoscritto atti di conciliazione e adesione con l’Agenzia delle Entrate per risolvere contestazioni relative ai prezzi di trasferimento. La società aveva versato le imposte maggiorate e gli interessi per il ritardato pagamento, e successivamente ha richiesto se tali interessi fossero deducibili dai suoi imponibili IRES e IRAP. L’Agenzia delle Entrate ha ribadito quanto già espresso nella risposta n. 541/2022, sottolineando che la deducibilità degli interessi passivi deve essere determinata secondo le regole del TUIR, senza considerare l’origine o la natura dell’onere a cui sono associati.
Precedenti e Conferme Normative
Questo principio non è nuovo: già nel 2001, con la risoluzione n. 178, l’Agenzia delle Entrate aveva affermato che il TUIR non pone alcun limite alla deducibilità degli interessi passivi in base all’evento che li ha generati o alla natura dell’onere cui essi sono accessori. La relazione ministeriale illustrativa del TUIR aveva altresì riconosciuto la deducibilità degli interessi passivi, anche se accessori all’imposta, evidenziando la loro natura specifica.
Conclusione: Autonomia degli Interessi Passivi
In conclusione, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che il sistema normativo del TUIR riconosce l’autonomia funzionale degli interessi passivi, rendendoli deducibili senza limitazioni particolari. Questo chiarimento offre alle imprese una maggiore certezza nel trattamento fiscale degli interessi passivi legati a ritardi nei pagamenti tributari.