L’Agenzia delle entrate ha fornito nuove indicazioni in merito all’applicazione del meccanismo del reverse charge (inversione contabile) nel settore delle cessioni di gas ed energia elettrica.
Sommario
Proroga e ambito di applicazione
Il reverse charge, introdotto per contrastare l’evasione fiscale, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2026. Esso si applica, tra le altre, alle cessioni di gas ed energia elettrica effettuate a soggetti passivi rivenditori o a soggetti che utilizzano i beni nel territorio italiano.
Aggiornamenti dei prezzi e reverse charge
Un punto cruciale chiarito dall’Agenzia riguarda i casi in cui, a seguito di un aggiornamento dei prezzi, si verifichi un aumento della base imponibile su cessioni di energia elettrica avvenute prima del 2015. In questi casi, i maggiori compensi ricevuti dovranno essere fatturati applicando l’Iva in modo ordinario, in quanto in origine non era stato applicato il reverse charge.
Principio di diritto e coerenza con la normativa
Questa interpretazione si basa sul principio di diritto n. 2/2024 e trova fondamento nella normativa vigente. L’Agenzia ribadisce che il reverse charge rappresenta una deroga alle regole ordinarie e che, in generale, l’obbligo di versare l’Iva grava sul cessionario o committente e non sul cedente o prestatore.
Esclusioni
Il regime del reverse charge non si applica alle note di credito emesse prima dell’entrata in vigore del meccanismo stesso.
In sintesi
L’Agenzia delle Entrate, con il suo ultimo principio di diritto, ha fornito ulteriori chiarimenti sull’applicazione del reverse charge nel settore energetico, garantendo una maggiore certezza giuridica per i contribuenti.