Le associazioni di medici possono beneficiare dell’esenzione IVA sulle spese condivise per la gestione delle loro attività, grazie all’equiparazione di queste strutture associative ai consorzi. Questa possibilità, recentemente confermata dall’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 161 del 26 luglio 2024, rappresenta un’importante agevolazione per i professionisti del settore sanitario.
Sommario
L’Associazione Richiedente
Nel caso specifico, l’associazione richiedente è composta da quattro medici di medicina generale, operanti nello stesso territorio nell’ambito dell’assistenza primaria. Questi medici, che non svolgono attività di libera professione per più di cinque ore settimanali, hanno costituito la loro associazione ai sensi dell’articolo 40 del Dpr 270/2000 e in conformità all’accordo collettivo nazionale della medicina generale del 22 marzo 2005. L’associazione ha richiesto all’Agenzia delle Entrate di chiarire se le spese sostenute per la gestione condivisa delle attività, come assicurazione, manutenzione, pulizia e segreteria, possano essere ripartite tra i membri in esenzione IVA.
Il Quadro Normativo di Riferimento
La normativa italiana prevede già un regime di esenzione IVA per i servizi prestati da consorzi ai propri soci (articolo 10, comma 2, del Dpr n. 633/1972). Questa esenzione è stata introdotta in conformità con una direttiva comunitaria (direttiva 2006/211/CE) che mira a evitare che le associazioni autonome di persone che svolgono attività esenti subiscano svantaggi a causa dell’indetraibilità dell’IVA sui loro acquisti.
La normativa comunitaria vuole, infatti, impedire che i soggetti esenti siano penalizzati nel confronto con i concorrenti che possono detrarre l’IVA.
Estensione dell’Esenzione alle Associazioni di Medici
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il regime di esenzione previsto per i consorzi può essere esteso anche alle associazioni di medici, a condizione che queste strutture operino con finalità simili a quelle dei consorzi. Questo principio è stato confermato anche da precedenti circolari e risoluzioni, come la circolare n. 23/2009 e la risoluzione n. 30/2012, che hanno stabilito che l’esenzione non dipende dalla forma giuridica dell’associazione, ma dalla natura dei servizi forniti.
Conclusioni
In sintesi, l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto che le associazioni di medici, pur non essendo formalmente consorzi, possono comunque beneficiare dell’esenzione IVA per la ripartizione delle spese comuni. Questo riconoscimento rappresenta un’importante conferma del principio che l’esenzione deve essere applicata in modo da non creare distorsioni della concorrenza tra strutture associative con finalità analoghe.