In situazioni di frode fiscale relativa all’Imposta sul Valore Aggiunto (Iva), gli Stati membri dell’UE possono adottare interpretazioni differenti delle normative comunitarie.
Sommario
Sentenza della Corte di Giustizia
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con la sentenza del 1° luglio 2021 nella causa C-521/2019, ha stabilito che, nel caso di un operatore Iva completamente evasore, gli importi ricostruiti dal fisco devono essere considerati comprensivi di Iva, a meno che la legislazione nazionale non permetta ai soggetti passivi di ripercuotere e detrarre successivamente l’Iva, nonostante l’evasione.
Il Caso Specifico
Un agente artistico spagnolo, soggetto Iva, forniva servizi a un gruppo di imprese per la gestione di orchestre durante feste patronali in Galizia. I pagamenti venivano effettuati in contanti, senza fattura, e non venivano dichiarati né all’agenzia delle entrate spagnola né a titolo di imposta sulle società né a titolo di Iva. L’agente riceveva una percentuale delle entrate del gruppo, ma non dichiarava né contabilizzava questi introiti.
L’Ispezione Fiscale
L’Agenzia delle Entrate spagnola, durante un’ispezione, determinò che gli importi percepiti dall’agente dovevano essere considerati come non inclusivi di Iva, aumentando così la base imponibile. Questo portò alla liquidazione dell’imposta sul reddito e all’inflizione delle sanzioni corrispondenti.
Il Processo
Il contribuente contestò questa decisione, portando la questione davanti al Tribunale Economico-Amministrativo della Galizia, che confermò la correttezza delle rettifiche fiscali. Successivamente, l’agente presentò ricorso alla Corte Superiore di Giustizia della Galizia, sostenendo che l’Iva dovesse essere considerata inclusa nel prezzo convenuto delle operazioni occulte.
Questione Pregiudiziale
La Corte Superiore di Giustizia della Galizia sospese il procedimento e sottopose la questione alla Corte di Giustizia UE. La domanda era se gli articoli 73 e 78 della direttiva Iva permettessero di considerare l’Iva inclusa nel prezzo delle operazioni occulte non fatturate.
Interpretazione della Corte di Giustizia
La Corte di Giustizia ha precisato che la determinazione della base imponibile non può essere utilizzata dagli Stati membri come strumento per combattere la frode fiscale. Tuttavia, la direttiva Iva prevede che i soggetti passivi che non rispettano le norme, specialmente in materia di fatturazione, non possono detrarre l’Iva.
Conclusioni
La direttiva Iva, letta alla luce del principio di neutralità, deve essere interpretata nel senso che gli importi ricostruiti durante un’ispezione fiscale devono essere considerati comprensivi di Iva, a meno che la normativa nazionale consenta ai soggetti passivi di ripercuotere e detrarre successivamente l’Iva. Interpretazioni diverse comprometterebbero il principio di neutralità e farebbero gravare l’onere dell’Iva su soggetti diversi dal consumatore finale.
Questa decisione evidenzia come la legislazione nazionale giochi un ruolo cruciale nel determinare la base imponibile e le sanzioni in caso di frode Iva.