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giovedì 5 Dicembre 2024

Vendite verso San Marino: fatturazione senza IVA

Effettuare vendite verso San Marino dall’Italia presenta alcune peculiarità fiscali, in quanto San Marino non è un membro dell’Unione Europea. Di conseguenza, le cessioni di beni e servizi a clienti sammarinesi non sono soggette ad IVA in Italia, ma richiedono una specifica procedura di fatturazione.

In questa guida completa e aggiornata al 2024, illustreremo come fatturare correttamente le vendite verso San Marino senza IVA, evitando errori e sanzioni.

Cessioni di beni e servizi verso San Marino

Le cessioni di beni e servizi effettuate da un cedente italiano a un cessionario residente a San Marino sono considerate cessioni all’esportazione e, pertanto, esenti da IVA in Italia.

Regime di non imponibilità IVA

Per beneficiare del regime di non imponibilità IVA, il cedente italiano deve:

  • Essere registrato al registro IVA in Italia.
  • Possedere un numero di identificativo IVA valido.
  • Effettuare la cessione a un soggetto residente a San Marino.
  • Emettere una fattura “esente IVA” con la dicitura “Art. 8, comma primo, lettera d) DPR 633/1972”.
  • Annotare l’operazione nel registro delle vendite esterne.

 

Prova dell’avvenuta esportazione

Per poter applicare il regime di non imponibilità IVA, il cedente italiano deve dimostrare l’avvenuta esportazione dei beni verso San Marino. Tale prova può essere fornita mediante:

  • Documenti di trasporto (lettera di vettura, CMR, DDT, etc.).
  • Assicurazione sul trasporto.
  • Attestazioni rilasciate dal vettore o da altri terzi.

 

Fatturazione per cessioni verso San Marino

La fattura per cessioni di beni e servizi verso San Marino deve contenere tutti i dati obbligatori, tra cui:

  • Dati del cedente: nome, cognome o ragione sociale, partita IVA, sede legale.
  • Dati del cessionario: nome, cognome o ragione sociale, codice fiscale o numero di identificativo di San Marino (se disponibile), indirizzo di residenza.
  • Dati del prodotto o servizio: descrizione, quantità, prezzo unitario, prezzo totale.
  • Dicitura “IVA non imponibile – Art. 8, comma primo, lettera d) DPR 633/1972”.
  • Data di emissione della fattura.
  • Numero di fattura.
  • Modalità di pagamento.

 

Obblighi di comunicazione

Oltre all’emissione della fattura, il cedente italiano è tenuto ad annotare l’operazione nel registro delle vendite esterne.

Sanzioni

Il mancato rispetto degli obblighi previsti dalla normativa IVA può comportare l’applicazione di sanzioni amministrative e penali.

Consulenza fiscale

Per una corretta gestione delle vendite verso San Marino e la relativa fatturazione, è consigliabile rivolgersi ad un professionista esperto in materia di fiscalità internazionale.

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Valeria Ceccarelli

Mi occupo di realizzazioni grafiche digitali e cartacee. 

Sono la responsabile della comunicazione e della sponsorizzazione di Commercialista.it e di altre aziende in diversi ambiti. 

Ho collaborato come editor per diversi volumi aziendali e biografici. 

Attualmente sono laureanda in Scienze e Tecniche Psicologiche presso l'Unicusano di Roma.

Profilo completo e Articoli Valeria Ceccarelli

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