Dal 1 gennaio 2020 è entrato in vigore un nuovo obbligo di attestazione di regolarità negli appalti, noto come DURF, o Documento Unico di Regolarità Fiscale (anche detto DURC Fiscale). Introdotto dall’art. 4 del DL del 26 ottobre 2019, n. 124 (convertito in Legge 19 dicembre 2019, n. 157), questo decreto ha aggiunto l’art. 17-bis al D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
Sommario
Questa norma stabilisce che, negli appalti e subappalti di opere o servizi con un importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro e caratterizzati da un prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi del committente, prima di effettuare i pagamenti:
- Il committente deve richiedere all’impresa appaltatrice o affidataria e alle subappaltatrici copie delle deleghe di pagamento relative alle ritenute versate per i lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o servizio.
- Le imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici devono trasmettere al committente (e le subappaltatrici anche all’appaltatrice) entro cinque giorni lavorativi dalla scadenza del versamento delle ritenute:
- i modelli F24 relativi al versamento delle ritenute,
- l’elenco dei lavoratori impiegati nel mese precedente, con dettagli su ore di lavoro, retribuzioni e ritenute fiscali.
Data la complessità di questo adempimento, è prevista un’alternativa: le imprese possono fornire il DURF, un documento che attesta che, alla fine del mese precedente la scadenza delle ritenute, l’impresa:
- era attiva da almeno tre anni e in regola con gli obblighi dichiarativi,
- aveva eseguito versamenti fiscali complessivi per un importo non inferiore al 10% dei ricavi o compensi dichiarati negli ultimi tre anni,
- non aveva debiti fiscali o previdenziali superiori a 50.000 euro non pagati, salvo piani di rateazione in corso senza decadenza.
Il DURF semplifica i controlli del committente sui versamenti delle ritenute, aiutando a contrastare il lavoro nero e lo sfruttamento della manodopera. Se un’impresa è attiva da meno di tre anni, non può richiedere il DURF e deve produrre la documentazione alternativa.
Quando non va chiesto il DURF
La normativa sul DURF non si applica alle imprese non stabilite in Italia, né ai soggetti che non esercitano attività d’impresa, agricole o professionali. Le Pubbliche Amministrazioni non devono esibire il DURF se appaltatrici o subappaltatrici per attività istituzionali non commerciali, ma devono richiederlo se committenti.
Come si ottiene il DURF
Per ottenere il DURF, il cui nome tecnico è “Certificato di sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 17-bis, comma 5, decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241”, l’impresa deve rivolgersi alla sede provinciale dell’Agenzia delle Entrate (alla sede regionale per le imprese grandi contribuenti) trasmettendo il modulo di richiesta via PEC. Il certificato è disponibile dal terzo giorno lavorativo di ogni mese e vale quattro mesi.
In caso di appalto pubblico, l’impresa può autocertificare il possesso dei requisiti e il committente pubblico dovrà verificare la dichiarazione presso l’Agenzia delle Entrate.
Conseguenze del DURF irregolare
Un DURF irregolare o la mancata trasmissione della documentazione richiesta impediscono al committente di procedere con i pagamenti, che devono essere trattenuti fino a concorrenza del 20% del valore dell’opera o servizio, o per l’importo delle ritenute non versate. In questi casi, entro 90 giorni, il committente deve informare l’Agenzia delle Entrate. L’impresa non può agire contro il committente per il pagamento fino a quando non abbia versato le ritenute omesse.
Il committente che non applica queste disposizioni è soggetto alla stessa sanzione prevista per l’impresa per l’omesso versamento delle ritenute, riferite ai lavoratori impiegati nell’appalto specifico.