Le cooperative agricole in Italia beneficiano di un regime IVA speciale che le distingue dalle normali imprese commerciali. Questo regime è disciplinato dall’articolo 34 del DPR n. 633/1972 (IVA) e mira a favorire la valorizzazione dei prodotti agricoli e la tutela dei produttori agricoli.
Sommario
Requisiti per l’applicazione del regime speciale IVA
- Oggetto sociale: La cooperativa deve avere come oggetto sociale principale la coltivazione, l’allevamento, la trasformazione, la commercializzazione e la fornitura di servizi attinenti ai prodotti agricoli e zootecnici dei propri soci.
- Soci produttori: La maggioranza dei soci (almeno il 51%) deve essere composta da produttori agricoli che conferiscono alla cooperativa i propri prodotti.
- Volume d’affari: Il volume d’affari derivante da cessioni di prodotti agricoli e ittici dei soci non deve superare il 50% del volume d’affari complessivo della cooperativa.
Vantaggi del regime speciale IVA
- Aliquota IVA ridotta: Le cessioni di prodotti agricoli e ittici effettuate dalla cooperativa ai propri soci e ai terzi sono soggette all’aliquota IVA agevolata del 10%, anziché all’aliquota ordinaria del 22%.
- Esenzione da IVA per le prestazioni connesse: Le prestazioni di servizi connesse alle cessioni di prodotti agricoli e ittici, come la lavorazione, il trasporto e l’imballaggio, sono esenti da IVA.
- Detrazione limitata dell’IVA sugli acquisti: La cooperativa può detrarre solo una parte dell’IVA sugli acquisti di beni e servizi, in proporzione al volume d’affari assoggettato all’aliquota IVA del 10%.
Adempimenti IVA per le Cooperative Agricole
- Iscrizione al Registro Imprese: La cooperativa deve essere regolarmente iscritta al Registro Imprese.
- Apertura della Partita IVA: La cooperativa deve aprire una Partita IVA e presentare la relativa dichiarazione di inizio attività.
- ** tenuta dei registri IVA:** La cooperativa deve tenere i registri IVA obbligatori, come il registro delle vendite e il registro degli acquisti.
- Presentazione delle dichiarazioni IVA: La cooperativa deve presentare periodicamente le dichiarazioni IVA all’Agenzia delle Entrate.
Casi particolari
- Vendita diretta dei soci ai consumatori: La vendita diretta dei prodotti agricoli da parte dei soci ai consumatori finali è esente da IVA.
- Commercializzazione di prodotti non agricoli: La commercializzazione di prodotti non agricoli da parte della cooperativa è soggetta all’aliquota IVA ordinaria del 22%.
- Regime forfettario: Le cooperative agricole possono aderire al regime forfettario, con un’ulteriore semplificazione degli adempimenti IVA.