Il reclamo-mediazione è uno strumento deflativo del contenzioso tributario, introdotto con il Decreto Legislativo n. 156/2015, che consente al contribuente di contestare in modo alternativo gli atti di accertamento emessi dall’Agenzia delle Entrate. Si tratta di una procedura extragiudiziale che mira a risolvere la controversia in modo rapido, economico e consensuale, evitando un contenzioso giudiziario spesso lungo e costoso.
Sommario
Quando è possibile presentare il reclamo-mediazione?
Il reclamo-mediazione può essere presentato per contestare i seguenti atti di accertamento:
- Avvisi di accertamento
- Avvisi di liquidazione
- Provvedimenti che irrogano sanzioni
- Ruoli
- Rifiuto espresso o tacito di restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie e interessi o altri accessori non dovuti
Tuttavia, è importante precisare che il reclamo-mediazione non è ammesso per le controversie relative a:
- Atti di recupero coattivo
- Domanda di rimborso
- Compensazione
- Sequestro
- Revoca di agevolazioni
- Questioni di legittimità costituzionale
Come presentare il reclamo-mediazione
Il reclamo-mediazione deve essere presentato entro 60 giorni dalla notifica dell’atto impugnato. La domanda di reclamo-mediazione deve essere redatta per iscritto e deve contenere:
- I dati anagrafici del contribuente;
- Gli estremi dell’atto impugnato;
- Le motivazioni del ricorso;
- Le prove a sostegno delle proprie ragioni;
- La proposta di mediazione, che deve contenere una proposta di accordo sulla definizione della controversia.
La domanda di reclamo-mediazione deve essere presentata all’Agenzia delle Entrate competente, tramite consegna diretta, posta raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC.
Procedimento di reclamo-mediazione
Entro 90 giorni dalla ricezione della domanda di reclamo-mediazione, l’Agenzia delle Entrate deve comunicare al contribuente se accetta o meno la proposta di mediazione.
Se l’Agenzia delle Entrate accetta la proposta di mediazione, il reclamo-mediazione viene definito con un accordo di mediazione, che ha valore di contratto di transazione. L’accordo di mediazione è esecutivo e non può essere impugnato.
Se l’Agenzia delle Entrate non accetta la proposta di mediazione, il contribuente può comunque presentare ricorso contro l’atto impugnato alla Commissione Tributaria Provinciale competente.
Vantaggi del reclamo-mediazione
Il reclamo-mediazione presenta i seguenti vantaggi:
- Rapidità: la procedura di reclamo-mediazione è generalmente più rapida rispetto al contenzioso giudiziario.
- Semplicità: la procedura di reclamo-mediazione è più semplice e meno onerosa rispetto al contenzioso giudiziario.
- Riservatezza: la procedura di reclamo-mediazione è riservata e non ha effetti sulla pubblica Amministrazione.
- Consensualità: la procedura di reclamo-mediazione mira a raggiungere un accordo consensuale tra le parti.
Costi del reclamo-mediazione
I costi del reclamo-mediazione sono generalmente più bassi rispetto ai costi del contenzioso giudiziario. Il contribuente deve sostenere il costo dell’eventuale consulenza professionale.