L’assegnazione di beni immobili da parte di società ai propri soci comporta significative implicazioni fiscali anche per il socio che riceve il bene. Vediamo nel dettaglio quali sono:
Sommario
Reddito imponibile
Per il socio assegnatario, il valore normale del bene immobile ricevuto configura un reddito imponibile ai fini dell’IRPEF. Tale reddito deve essere dichiarato nella categoria redditi diversi del modello 730 o del Reddito Unico Persone Fisiche.
Imposta da versare
L’imposta da versare sul reddito derivante dall’assegnazione del bene immobile è pari all’aliquota IRPEF applicata al reddito imponibile, che varia in base allo scaglione di reddito del socio. Ad esempio, per un reddito imponibile di 20.000 euro, l’aliquota IRPEF ordinaria è pari al 23%.
Regime di favore
Per i soci che ricevono beni immobili da società a titolo di liquidazione quota (cioè in occasione della cessazione della partecipazione in società), è previsto un regime di favore che consente di applicare l’imposta sostitutiva dell’8% sulla plusvalenza derivante dall’assegnazione.
Requisiti per il regime di favore
Per beneficiare del regime di favore, è necessario che siano soddisfatte alcune condizioni specifiche, tra cui:
- Il socio deve aver detenuto la partecipazione in società per almeno un anno dalla data di assegnazione.
- Il socio deve mantenere la proprietà del bene immobile per almeno tre anni dalla data di assegnazione.
- Il bene immobile deve essere utilizzato dal socio per esercizio di attività d’impresa o lavoro autonomo.
Adempimenti formali
Il socio assegnatario è tenuto ad adempiere ad alcuni obblighi formali, tra cui:
- Presentare la dichiarazione dei redditi includendo il reddito derivante dall’assegnazione del bene immobile.
- Versare l’imposta dovuta entro i termini previsti.
- Conservare la documentazione relativa all’assegnazione del bene immobile.