I diversi contratti di lavoro in Italia
Il panorama dei contratti di lavoro in Italia è piuttosto complesso e variegato, con diverse tipologie che si differenziano per modalità di svolgimento del lavoro, tutele e diritti dei lavoratori. Per orientarsi al meglio è fondamentale conoscere le caratteristiche principali di ogni contratto. In questo articolo, forniremo una panoramica aggiornata al 2024 sui principali contratti di lavoro in Italia, evidenziandone le peculiarità e le differenze.
Sommario
Lavoro subordinato e lavoro parasubordinato
La prima distinzione fondamentale riguarda la natura del rapporto di lavoro:
- Lavoro subordinato: il lavoratore presta la sua attività alle dipendenze del datore di lavoro, sotto la sua direzione e controllo. Si caratterizza per la subordinazione gerarchica e la continuità della prestazione lavorativa. I contratti di lavoro subordinato possono essere a tempo indeterminato, determinato, part-time, intermittente, di apprendistato, di somministrazione e a chiamata.
- Lavoro parasubordinato: il lavoratore mantiene una certa autonomia rispetto al committente, pur essendoci un vincolo di collaborazione. Si distingue dal lavoro autonomo per la presenza di elementi di subordinazione, come l’obbligo di rendiconto e la soggezione a direttive. I principali contratti di lavoro parasubordinato sono il lavoro autonomo con partita IVA e le collaborazioni coordinate e continuative.
Contratti di lavoro subordinato: le diverse tipologie
All’interno del lavoro subordinato, si distinguono diverse tipologie di contratto:
- Contratto a tempo indeterminato: la forma contrattuale più diffusa, che non prevede una scadenza specifica del rapporto di lavoro. Garantisce maggiore stabilità al lavoratore, con tutele più ampie in termini di licenziamento, ferie e malattia.
- Contratto a tempo determinato: ha una durata prestabilita, al termine della quale il rapporto di lavoro cessa automaticamente. Può essere rinnovato solo per specifiche esigenze aziendali e con determinati limiti.
- Contratto di lavoro part-time: prevede un orario di lavoro inferiore a quello full-time, con diverse modalità di ripartizione delle ore lavorative.
- Contratto di lavoro intermittente: caratterizzato da periodi di lavoro alternati a periodi di inattività, con retribuzione basata sulle ore effettivamente lavorate.
- Contratto di apprendistato: finalizzato all’acquisizione di una specifica professionalità, con durata variabile in base al livello di qualificazione.
- Contratto di somministrazione: il lavoratore viene assunto da un’agenzia di lavoro interinale, che lo mette a disposizione di un’impresa utilizzatrice per un periodo determinato.
- Contratto a chiamata: il lavoratore si impegna a rendere la sua prestazione solo quando viene chiamato dal datore di lavoro.
Aspetti da considerare nella scelta del contratto
La scelta del tipo di contratto di lavoro dipende da diverse variabili, tra cui le esigenze del lavoratore, le caratteristiche del lavoro e le normative vigenti. È importante valutare attentamente:
- Stabilità: il contratto a tempo indeterminato offre maggiore stabilità, mentre il contratto a tempo determinato può essere più flessibile.
- Tutele: i contratti di lavoro subordinato garantiscono generalmente tutele più ampie rispetto ai contratti di lavoro parasubordinato.
- Orario di lavoro: il contratto part-time può essere adatto a chi cerca un impegno lavorativo ridotto, mentre il contratto a chiamata offre maggiore flessibilità.
- Retribuzione: la retribuzione varia in base al tipo di contratto, al settore lavorativo e alle qualifiche del lavoratore.
Conclusioni
Conoscere i diversi tipi di contratto di lavoro è fondamentale per fare scelte consapevoli e tutelare i propri diritti. In caso di dubbi o necessità di approfondimento, è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro o a un’organizzazione sindacale.
Contratto di Cointeressenza agli Utili
Evasione ed elusione fiscale: di che cosa parliamo? Quali rischi e quali strumenti difensivi?
- b) vantaggi fiscali indebiti i benefici, anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell'ordinamento tributario”.
- il comma 2-bis dell’art. 2, recante una presunzione di residenza in Italia delle persone fisiche trasferite in Stati a fiscalità privilegiata (presunzione relativa, dunque superabile dall’interessato offrendo adeguata prova contraria);
- il comma 5-bis dell’art. 73, finalizzato a contrastare il fenomeno della c.d. “esterovestizione” mediante una presunzione (anche in questo caso relativa) di esistenza in Italia della sede di società ed enti apparentemente esteri che però presentino alcuni peculiari elementi di collegamento con il territorio nazionale (in particolare, oltre al fatto di controllare società o enti commerciali operanti in Italia, la circostanza di essere a loro volta controllati da soggetti residenti in Italia o di essere amministrati da organi composti in prevalenza da consiglieri residenti nel territorio dello Stato);
- il comma 4 dell’art. 47, nonché il comma 3 dell’art. 89, in tema di tassazione integrale degli utili da partecipazione e dei dividendi provenienti da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato;
- il comma 7 dell’art. 110, recante una serie di norme in tema di c.d. “transfer pricing”, volte a stabilire il valore da attribuire ai componenti di reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato;
- l’art. 166, in tema di imposizione applicabile ai soggetti esercenti imprese commerciali nel momento in cui trasferiscono all’estero la propria residenza o elementi attivi del proprio patrimonio;
- l’art. 167, che fonda la disciplina in materia di imprese estere controllate (c.d. disciplina “CFC”), in base alla quale – in sintesi – il reddito conseguito dal soggetto estero operante in un paese a fiscalità privilegiata è imputato al soggetto controllante residente in Italia in proporzione alla sua quota di partecipazione agli utili della controllata.
Imprenditore in crisi: la svolta verso la Composizione Negoziata per la Soluzione delle Crisi d'Impresa
- un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di composizione negoziata o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
- ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di composizione negoziata o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
- un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.
- riduzione alla misura legale degli interessi sui debiti tributari;
- riduzione alla misura minima delle sanzioni tributarie;
- riduzione del 50% delle sanzioni e degli interessi su debiti tributari sorti prima del deposito dell'istanza;
- concessione da parte dell’Agenzia Entrate di un piano di ammortamento fino a massimo di n. 72 rate mensili delle somme dovute e non versate a titolo di imposte sul reddito, ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d’imposta, IVA, IRAP non ancora iscritte a ruolo e relativi accessori;
- estensione al contratto o all’accordo conclusi in esito al buon fine delle soluzioni della Composizione Negoziata, art. 23, comma 1, lettere a) e c), delle agevolazioni fiscali previste dal TUIR all’art. 88 comma 4-ter (non “tassazione” delle sopravvenienze attive risultanti dalla riduzione dei debiti raggiunta con la Composizione Negoziata) e dall’art. 101, comma 5 (deducibilità delle perdite su crediti in esito alla Composizione Negoziata) a condizione che il contratto e l’accordo siano pubblicati nel Registro delle Imprese.
- a) conclusione di un contratto con uno o più creditori che produce gli effetti delle misure premiali di cui alla riduzione degli interessi alla misura legale, se, secondo quanto esposto dall’Esperto nella relazione finale, sia idoneo ad assicurare la continuità aziendale per almeno due anni;
- b) concludere una Convenzione di moratoria di cui all’art. 62 del D.Lgs 114/2019;
- c) concludere un Accordo sottoscritto dall’imprenditore, dai creditori e dall’Esperto i cui effetti precludono l’assoggettabilità ad azioni revocatorie a condizione che, con la sottoscrizione dell’accordo, l’Esperto dia atto che il piano di risanamento appare coerente con la regolazione della crisi o dell’insolvenza.
- a) conclusione di un contratto privo di effetti nei confronti dei terzi con continuità aziendale;
- b) concludere una Convenzione di moratoria di cui all’art. 62 del D.Lgs 114/2019;
- c) concludere un Accordo sottoscritto dall’imprenditore, dai creditori e dall’Esperto, la cui pubblicazione del Registro delle Imprese consente la concessione delle agevolazioni fiscali previste dalle misure premiali di cui agli articoli 88, comma 4ter e 101, comma 5 del TUIR a condizione che, con la sottoscrizione dell’accordo, l’Esperto dia atto che il piano di risanamento appare coerente con la regolazione della crisi o dell’insolvenza.
La riforma dello sport: nasce la figura del lavoratore sportivo
Il consiglio dei ministri a data 26 febbraio 2021 ha finalmente approvato i cinque decreti legislativi della legge delega numero 86 dell’8 agosto 2019 apportando grandi cambiamenti nell’ordinamento sportivo.
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