In seguito all’introduzione dell’istituto dell’allerta con il Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza, la funzione di gestione e controllo delle imprese è divenuta ancora più complessa, pertanto sono aumentate le funzioni e le responsabilità degli organi di amministrazione e controllo, implicando l’assunzione di rischi di natura sia civile che penale nella governance.
Sommario
Il nostro ordinamento prevede l’obbligo per le società di capitali (S.p.a., S.r.l, S.a.p.a) di nomina di un Organo di controllo, il cui operato affianca quello degli amministratori delle società.
Collegio sindacale
Struttura e responsabilità
L’art. 2397 comma 1 c.c. prevede che il Collegio sindacale delle società per azioni sa composto da 3 o 5 membri effettivi (soci o non soci) e due sindaci supplenti.
Il Collegio sindacale o sindaco unico assume principalmente ruolo di garante del buon funzionamento della gestione aziendale, assicurandosi che la società venga amministrata nel rispetto della legge e dell’atto costitutivo, al fine di tutelare non solo il capitale investito dai soci ma anche le ragioni dei creditori sociali che indirettamente finanziano l’impresa e contribuiscono al suo consolidamento. Nelle società di piccole dimensioni (S.r.l.) è possibile che il Consiglio di amministrazione, mediante delibera, incarichi il Collegio sindacale di svolgere anche il controllo contabile (revisione dei conti).
In caso di società con contabilità esternalizzata, deve verificare i presidi organizzativi approntati dalla società per poter garantire e monitorare i flussi informativi. Inoltre, il Collegio sindacale nell’ambito dei propri poteri, ha la facoltà di impugnare le delibere dell’Assemblea, del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo.
I doveri dei sindaci sono disciplinati sia dall’art. 2403 c.c. che dall’art. 149 del Testo Unico della Finanza (TUF).
Il codice civile prevede che, in generale, possono essere:
- verifica dell’osservanza della legge e dello Statuto;
- verifica del rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- verifica dell’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e del suo concreto funzionamento.
Il TUF approfondisce invece tali doveri, specificando che l’organo vigila:
- sulla osservanza della legge e dell’atto costitutivo;
- sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- sull’adeguatezza della struttura organizzativa della società, limitatamente agli aspetti di competenza del sistema di controllo interno e di quello amministrativo contabile
- sull’affidabilità del sistema amministrativo contrabile nel rappresentare correttamente i fatti di gestione;
- sulle modalità di concreta attuazione delle regole di governo societario previste da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria, cui la società, mediante informativa al pubblico, dichiara di attenersi;
- sull’adeguatezza delle disposizioni impartite dalla società alle società controllate (art. 114, comma 2).
Nomina e requisiti
I primi sindaci vengono nominati nell’atto costitutivo, quindi in sede di costituzione della società, mentre i successivi dall’Assemblea dei soci. I membri del Collegio sindacale devono possedere i requisiti di idoneità, indipendenza e di onorabilità; inoltre, restano in carica per tre anni e possono essere revocati solo per giusta causa. In caso di morte, rinuncia o decadenza di un sindaco subentrano i supplenti (in ordine di età), i quali rimangono in carica fin quando l’Assemblea non provvede a nominare i nuovi sindaci.
Nel caso in cui il Collegio sindacale non espleti la revisione legale dei conti, almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere iscritti nel Registro dei revisori legali. Se i restanti membri non sono iscritti al Registro, allora dovranno essere scelti:
- fra gli iscritti:
- nella sezione A dell’Albo dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili;
- nell’Albo degli Avvocati;
- nell’Albo dei Consulenti del Lavoro;
- fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche;
- fra gli iscritti nel Registro dei Revisori legali.
Un caso particolare: nomina del Sindaco unico
Le funzioni del Collegio sindacale sono esercitate da un sindaco unico qualora la società rispetti i parametri per la redazione del bilancio abbreviato ex art. 2435-bis e lo statuto non disponga diversamente. Il sindaco unico viene scelto tra i revisori legali iscritti nell’apposito registro. La possibilità di nomina del sindaco unico sussiste anche per le società a responsabilità limitata ed è prevista dalla L. 220/2010.
Revisore legale o società di revisione
L’art 2409 bis. c.c. disciplina due possibilità per quanto concerne la revisione legale dei conti, che può essere affidata a un esperto o a una società di revisione legale che sia iscritta nel registro di quelle autorizzate.
Responsabilità
Il revisore legale si occupa del controllo di tutta la documentazione relativa a entrate e uscite aziendali. Le sue responsabilità sono:
- esprimere il proprio giudizio sul bilancio, redigendo l’apposita relazione, la quale contiene il suo giudizio imparziale e la descrizione dell’attività di revisione da lui effettuata;
- nel corso dell’esercizio, verificare periodicamente che la contabilità sociale sia tenuta regolarmente;
- verificare il bilancio di esercizio, assicurandosi che i fatti di gestione nelle scritture contabili siano correttamente rilevati e che le stesse rispettino la normativa vigente.
Le società di ridotte dimensioni esternalizzano spesso la tenuta della contabilità e i connessi adempimenti, affidandosi a uno studio professionale. In tal caso il Revisore Legale deve avvalersi dei servizi del professionista nelle proprie attività operative, al fine di comprendere in che modo l’impresa esternalizzi l’attività e quindi:
- la natura e la rilevanza per l’impresa dei servizi prestati dallo studio del professionista;
- il livello di interazione tra le attività dello studio e quelle dell’impresa utilizzatrice;
- la natura del rapporto tra impresa e studio, inclusi i termini contrattuali.
Quando sussiste l’obbligo di nomina dell’organo di controllo?
La nomina è obbligatoria qualora si sia superato, per due esercizi consecutivi, almeno uno dei seguenti limiti:
- attivo patrimoniale: euro 4.000.000;
- ricavi: euro 4.000.000;
- dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità.
Inoltre, la nomina è sempre obbligatoria se la società:
- è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti.
L’obbligo di nomina cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non sia stato superato alcuno dei citati requisiti.