La conciliazione fuori udienza
Si tratta di uno strumento “deflattivo del contenzioso”. Cosa significa? Se a processo in corso, riesci a trovare un accordo con l’Agenzia delle entrate, puoi estinguere anche il contenzioso davanti ai giudici tributari (la “Commissione tributaria”).
Sommario
La legge di bilancio 2023, al comma 206, ti dà la possibilità di avvalerti di tale strumento (già previsto dall’articolo 48 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546) con uno speciale abbattimento delle sanzioni e non solo!
La lite deve essere “pendente” alla data del 01/01/2023 e avere ad oggetto atti impositivi dell’Agenzia delle entrate.
La lite pendente
La tua lite è pendente se:
- alla data del 1° gennaio 2023, hai già depositato davanti ai giudici tributari il ricorso contro un atto impositivo dell’Agenzia delle entrate, preceduto dalla notifica all’ente stesso (ad es. un avviso di accertamento, una cartella, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione);
- oppure, alla data del 15 febbraio 2023 hai solo notificato il ricorso alla controparte ma non lo hai ancora depositato presso il giudice.
Nel precedente articolo, abbiamo parlato anche di un altro strumento per chiudere la lite con il Fisco: la definizione agevolata della controversia (art. 1 commi 186 – 205). Per approfondire ti invitiamo a leggerlo.
A chi conviene?
Gli strumenti previsti dalla legge di bilancio 2023 per le liti pendenti (conciliazione fuori udienza e definizione agevolata della controversia) avvantaggiano chi sa di avere torto e vuole evitare di pagare le sanzioni (definizione agevolata) oppure abbatterle (conciliazione fuori udienza).
Chi, invece, ha prove sostanziali a supporto della propria linea difensiva, può puntare a conseguire un maggior abbattimento se il giudice gli riconosce in pieno di avere ragione.
I termini per presentare la conciliazione
La legge non precisa in quale fase del processo depositare l’accordo conciliativo davanti ai giudici tributari.
Certo è che se il suo scopo è estinguere la lite, anche davanti alla Commissione tributaria, dovrai agire con tempestività, tenendo conto di due aspetti pratici:
- dovrai siglare l’accordo per tempo, perché l’Agenzia delle entrate avrà bisogno di tempo per valutarlo;
- la conciliazione così raggiunta dovrà essere trasmessa ai giudici entro il 30 settembre 2023 e comunque prima che gli stessi decidano la lite (in gergo tecnico, “non oltre l’ultima udienza di trattazione”).
Il contenuto dell’accordo conciliativo
L’accordo dovrà indicare le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. In particolare:
- l’indicazione della Commissione tributaria adita;
- i dati identificativi della causa, anche con riferimento all’Ufficio dell’Agenzia e al contribuente parti in giudizio;
- la manifestazione della volontà di conciliare, e i relativi termini economici dell’accordo;
- la liquidazione delle somme dovute in base alla conciliazione;
- l’accettazione incondizionata del ricorrente di tutti gli elementi della proposta nonché delle somme liquidate;
- la data, la sottoscrizione del titolare dell’Ufficio e la sottoscrizione del contribuente o, nei casi in cui vi sia obbligo di assistenza tecnica, anche del difensore.
La conciliazione si perfeziona, infatti, con la sottoscrizione dell’accordo, che sigla l’incontro di volontà tra te e l’Amministrazione finanziaria, e comporta interessanti benefici. In particolare:
- lo speciale abbattimento delle sanzioni;
- la dichiarazione di estinzione del giudizio, totale o parziale, per cessazione della materia del contendere.
Gli effetti della conciliazione fuori udienza
La cessazione della materia del contendere. Il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere, che può essere anche parziale ove l’accordo riguardi solo una parte della pretesa erariale e, in tal caso, si procederà alla trattazione della causa in ordine alle questioni ancora in contestazione.
Lo speciale abbattimento delle sanzioni. L’accordo conciliativo di cui al comma 206 della legge di bilancio 2023, prevede di applicare le sanzioni ridotte a un diciottesimo del minimo previsto dalla legge, gli interessi e gli eventuali accessori.
L’accordo raggiunto può essere eseguito anche mediante versamenti in forma rateale.
Il mancato pagamento delle somme dovute dal contribuente legittima l’ufficio al recupero dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, e all’applicazione della sanzione, maggiorata, prevista dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
La conciliazione parziale. Per approfondire…
Come chiarito con circolare 2/E del 2023, è ammessa la conciliazione parziale della controversia quando cioè si raggiunge l’accordo solo su una parte dell’atto impositivo impugnato. In ipotesi di sottoscrizione di un accordo di conciliazione parziale, si ritiene preclusa la possibilità di una successiva adesione alla definizione automatica di cui ai commi da 186 a 205 in relazione alla parte di pretesa tributaria rimasta in contestazione. Ciò in ragione della formulazione testuale del comma 206, che prevede la possibilità di definire le liti mediante la sottoscrizione di un accordo conciliativo agevolato «In alternativa alla definizione agevolata di cui ai commi da 186 a 205».
Tale alternatività opera soltanto con riferimento a ciascun atto impositivo impugnato, pertanto, in ipotesi di ricorso avente ad oggetto più atti si ritiene consentito definire in conciliazione uno o più atti impositivi della causa e mediante la definizione di cui ai commi da 186 a 205 gli altri atti.
Le spese di giudizio
Con riferimento alla regolazione delle spese di giudizio, le spese si intendono compensate, salvo che le parti stesse abbiano diversamente convenuto nell’accordo di conciliazione (articolo 15, comma 2-octies, del d.lgs. n. 546 del 1992).
I reati tributari e la conciliazione fuori udienza
L’articolo 23 del decreto legge n. 34 del 2023, prevede, quale ulteriore effetto della conciliazione agevolata, la non punibilità dei seguenti reati tributari 1) omesso versamento di ritenute dovute o certificate di cui all’art. 10-bis, del d.lgs. n. 74 del 2000; 2) omesso versamento dell’IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale per un ammontare superiore a euro duecentocinquantamila di cui all’art. 10-ter, del d.lgs. n. 74 del 2000; 3) indebita compensazione di crediti non spettanti per un importo annuo superiore a cinquantamila euro di cui all’art. 10-quater, comma 1, del d.lgs. n. 74 del 2000.
Per tale motivo, l’Agenzia delle entrate dovrà valutare, anche sotto questo punto di vista, l’accoglimento della proposta di accordo formulata dal contribuente.
Le liti riguardanti le sole sanzioni
I commi da 206 a 212 della legge di bilancio 2023, diversamente dalla definizione automatica delle liti pendenti, non disciplinano espressamente l’ipotesi di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni. Dunque, la conciliazione agevolata non è applicabile alle controversie con oggetto le sole sanzioni in quanto, in tali fattispecie, il beneficio della riduzione delle sanzioni a un diciottesimo del minimo, previsto dal comma 207, rappresenterebbe un abbattimento automatico della sanzione, contrario alla ratio legis.
Modalità di pagamento e decadenza
Il comma 208, prevede l’obbligo di versare le somme dovute per la conciliazione agevolata, per intero o limitatamente alla prima rata, entro venti giorni dalla data di sottoscrizione dell’accordo, nonché l’obbligo di versare le rate successive alla prima entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata. Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della prima rata. Il pagamento rateale, è ammesso sino ad un massimo di venti rate trimestrali di pari importo.
In caso di mancato pagamento delle somme dovute o di una delle rate, compresa la prima, entro il termine di pagamento della rata successiva, il contribuente decade dal beneficio della riduzione delle sanzioni di cui al comma 207. L’ufficio competente provvede, quindi, all’iscrizione a ruolo delle residue somme dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta.
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