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venerdì 6 Dicembre 2024

Il commercio ambulante itinerante. Breve guida alla normativa

Come posso svolgere l’attività di commercio?

Se vuoi avviare l’attività di commercio al dettaglio, devi sapere che questa può essere svolta nei seguenti modi:

  • in aree private in sede fissa;
  • dentro un negozio;
  • nelle aree pubbliche. Questo è il  “commercio ambulante”.

Le tipologie di commercio ambulante

Il D.Lgs. n. 114/98 disciplina il commercio ambulante e lascia alle singole Regioni il dettaglio.

Se vuoi avviare l’attività di commercio ambulante potrai vendere i seguenti prodotti:

  • abbigliamento;
  • prodotti per la casa;
  • calzature;
  • fiori;
  • generi alimentari.

La vendita ambulante è svolta sulle aree pubbliche (es. le strade, le piazze ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico) che possono essere assegnate:

  • come posteggio fisso, dato in concessione;
  • su qualsiasi area pubblica. Si parla di commercio ambulante in forma itinerante.

In entrambi i casi dovrai ottenere dal Comune un’apposita autorizzazione.

Nella vendita ambulante, mediante posteggio fisso, ti servirà l’autorizzazione di tipo “A”, che viene rilasciata dal Comune competente ed è concessa per un preciso giorno in un certo mercato o fiera. La licenza di tipo A ti dà il diritto ad avere un posto fisso in un mercato per la durata di dieci anni. Questo tipo di autorizzazione permette di esercitare la vendita ambulante nella Regione di competenza e di partecipare alle fiere in tutta Italia.

Nella vendita ambulante itinerante (senza posteggio fisso) dovrai ottenere la licenza di tipo B, anch’essa rilasciata dal Comune e che ti permette di vendere in forma itinerante in tutto il territorio nazionale, nelle fiere, nei mercati, sui posteggi non assegnati o provvisoriamente non occupati.

In entrambi i casi, potrai chiedere la licenza A oppure B sia come ditta individuale che come società di persone, oppure come società di capitali o cooperativa.

La licenza al commercio al dettaglio in forma Itinerante  di tipo B

Per svolgere il commercio ambulante su qualsiasi area pubblica del territorio nazionale ti serve ottenere la licenza di tipo B.

Tale autorizzazione abilita i titolari al commercio itinerante, alla partecipazione nei mercati e alla partecipazione alle fiere su tutto il territorio nazionale.

L’attività è svolta con mezzi mobili, senza concessione di posteggio e con soste limitate al tempo strettamente necessario alle operazioni di vendita.

L’autorizzazione alla vendita sulle aree pubbliche di prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione di alimenti e bevande, qualora l’operatore sia in possesso dei necessari requisiti.

Requisiti

Lo svolgimento dell’attività è subordinato al possesso dei requisiti personali previsti dalla normativa in vigore.

Per esercitare l’attività è necessario iscriversi al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio.

Nel caso di vendita di generi alimentari è necessario:

  • avere la disponibilità di un banco o automezzo idoneo sotto il profilo igienico-sanitario;
  • possedere i requisiti morali e soggettivi previsti dalla legge, che impone ad es. di aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio nel settore alimentare (d.lgs. n. 59/2010);
  • l’autorizzazione sanitaria da richiedere all’ufficio di igiene del Comune nel quale si effettua l’attività di commercio ambulante.

Validità della licenza di tipo B

La validità dell’Autorizzazione è permanente, salvo modifiche all’attività.

Il titolare di un’autorizzazione di tipo B può comunicare la sospensione dell’attività a norma dell’art. 22 del D. Lgs. 114/98, per un periodo non superiore ad un anno.

L’autorizzazione sanitaria

È obbligatoria se vuoi vendere/somministrare, nella forma del commercio, generi alimentari.

L’autorizzazione sanitaria è rilasciata dal Comune. Operare senza è illegale.

La domanda che dovrai presentare varia di Comune in Comune. Ognuno possiede un proprio regolamento specifico in materia di autorizzazioni.

Le sanzioni

Se si esercita il commercio ambulante senza l’autorizzazione necessaria, o fuori dal territorio previsto dall’autorizzazione stessa, si è puniti con la sanzione amministrativa. In casi di particolare gravità il Comune può decidere di sospendere l’autorizzazione al commercio ambulante.

Quindi, il commercio ambulante è una tipologia di commercio particolare che permette di avere la possibilità di vendere prodotti sulle aree pubbliche. Ma che, come per le altre modalità di vendita, ha normative stringenti che devono essere rispettate per evitare di incorrere in sanzioni.

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