La legge di bilancio 2023 e la tregua fiscale
La legge di Bilancio 2023 è entrata in vigore dal 01/01/2023. Ecco, in sintesi, gli strumenti previsti per alleggerire il carico processuale e regolarizzare le violazioni fiscali di varia natura (“tregua fiscale”).
Sommario
Tregua fiscale. Cos’è
Il termine “tregua fiscale” si riferisce alle disposizioni della legge di Bilancio 2023 che ti danno la possibilità di:
– regolarizzare le violazioni fiscali di varia natura;
– chiudere le liti fiscali pendenti;
– ottenere la rottamazione/stralcio di cartelle di pagamento emesse dalla Agenzia della Riscossione.
Definizione delle liti pendenti con l’Agenzia delle Entrate
Caratteri della lite pendente.
Potrai chiudere, con la definizione agevolata (art.1 comma 186), le liti così strutturate:
- l’Agenzia delle Entrate o l’Agenzia delle Dogane sono la tua controparte. Sono escluse le liti nelle quali è parte unicamente l’agente della riscossione;
- la lite pende in “ogni stato e grado di giudizio” alla data del 01/01/2023 cioè risulta aperta sia in primo grado che dinanzi alla Corte di Cassazione, perché il giudice non si è ancora pronunciato. Per le controversie in primo grado, il ricorso è stato notificato entro il 01/01/2023.
Come si chiude la lite pendente? Si deve presentare domanda con il pagamento integrale degli importi dovuti. In mancanza di importi da versare, la lite si chiude con la sola presentazione della domanda.
Posso definire le liti fiscali con il Comune? Gli enti territoriali possono decidere, entro il 31 marzo 2023, di applicare le disposizioni sulla definizione agevolata alle controversie tributarie di cui sono parte. Occorrerà monitorare l’approvazione degli appositi regolamenti comunali.
Come e quando presentare domanda? La domanda di definizione (esente da bollo) deve essere presentata, entro il 30 giugno 2023, mediante il modulo predisposto dall’Agenzia delle Entrate, ad oggi non ancora disponibile sul sito web. Va presentata una domanda per ciascuna controversia autonoma (una per ogni atto impugnato), pagando gli importi dovuti o la prima rata (se opti per il pagamento rateale).
Quali importi sono dovuti? La lite potrà essere definita pagando l’importo indicato dalla legge. Il parametro di riferimento per il calcolo è il valore della lite, pari all’imposta accertata, al netto di sanzioni e interessi (ex art. 12 comma 2, dlgs. 546/92), in misura variabile a seconda dello stato ed esito della controversia. Ecco una veloce tabella per gli importi dovuti per chiudere la lite pendente.
DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI PENDENTI 2023 | |
PRESUPPOSTI | IMPORTI DA PAGARE PER DEFINIRE LA LITE |
Ricorso pendente in 1° grado | 90% del valore della lite |
Soccombenza dell’Agenzia in 1° grado | 40% del valore della lite |
Soccombenza dell’Agenzia in 2° grado | 15% del valore della lite |
Controversie pendenti in Corte di Cassazione e Agenzia soccombente in 1° e 2° grado | 5% del valore della lite |
Accoglimento parziale del ricorso (soccombenza ripartita tra contribuente ed Agenzia) | importo del tributo al netto degli interessi e delle sanzioni, sulla parte di atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale; e in misura ridotta (40% o 15%), per la parte di atto annullata. |
Controversia riguardante le sole sanzioni | 15% del valore della lite in caso di soccombenza dell’Agenzia delle Entrate, nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale; il 40% negli altri casi. |
Come pagare gli importi dovuti? Per gli importi superiori alle 1.000 euro è ammesso il pagamento in massimo 20 rate trimestrali (5 anni), con applicazione del 5% degli interessi calcolati sulle rate successive, a partire dalla data di versamento dell’ultima rata.
Verrà scomputato dall’importo dovuto quanto versato in pendenza di giudizio. Se hai versato in eccedenza, non hai diritto alla restituzione delle maggiori somme corrisposte.
Non puoi compensare quanto dovuto con eventuali crediti a disposizione.
La sospensione ed estinzione della lite. Le controversie pendenti non sono sospese in automatico. Dovrai presentare apposita richiesta al giudice, dichiarando di volerti avvalere della definizione agevolata. La controversia viene così sospesa fino al 10 luglio 2023.
Entro il 10 luglio 2023, dovrai depositare, presso l’organo giurisdizionale, copia della domanda di definizione e del versamento di quanto dovuto. Tale deposito comporta l’estinzione del processo.
Il diniego alla definizione agevolata. L’Agenzia delle Entrate può esprimere il proprio diniego alla definizione agevolata, entro il 31/07/2024. Sul punto sarà di supporto la consulenza di un esperto per valutare l’opportunità di impugnare il diniego dinanzi al giudice presso il quale pende la controversia.
La conciliazione agevolata delle controversie tributarie
L’accordo conciliativo e le liti con l’Agenzia delle Entrate. Le controversie pendenti alla data del 01/01/2023 davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di primo e secondo grado, possono essere chiuse entro il 30 giugno 2023 con l’accordo conciliativo di cui all’art. 48 del dlgs. 546/1992 (art. 1 comma 206). Si tratta delle controversie con controparte l’Agenzia delle Entrate. Con l‘accordo otterrai la riduzione delle sanzioni dovute ad un 1/18 del minimo previsto dalla legge, oltre agli interessi ed eventuali accessori.
Le liti pendenti con il Comune. Dal tenore letterale della norma, sembrerebbe che tu non possa conciliare le controversie comunali. Infatti, la facoltà di trovare con un accordo conciliativo fuori udienza, è concessa sulle somme dovute sulla base di “atti impositivi in cui è parte l’Agenzia delle Entrate” (comma 206).
Da osservare che il comma 206 definisce l’accordo fuori udienza alternativo alla definizione agevolata delle liti pendenti “di cui ai commi da 186 a 205”. Il rinvio operato anche al comma 205 (che si riferisce alla liti comunali!) lascia un margine di speranza per la conciliazione fuori udienza anche delle liti comunali (già assoggettabili alla definizione agevolata, ai sensi del comma 206).
Come pagare. L’importo concordato potrà essere versato in un’unica soluzione oppure rateizzato in 20 rate trimestrali (5 anni), entro 20 giorni dall’accordo conciliativo. Non puoi compensare quanto dovuto con eventuali crediti a disposizione. Dovrai pagare con puntualità, altrimenti decadi dal beneficio della conciliazione e l’Agenzia delle Entrate provvederà a far iscrivere a ruolo le residue somme dovute a titolo di imposta, sanzioni e interessi, insieme alla sanzione per omesso/ritardato versamento, di cui all’art. 13 del d.lgs. 471/1997, aumentata della metà (quindi pari al 45% in luogo del 30% di legge) sul residuo importo dovuto a titolo di imposta (comma 209).
Esclusioni
Sono escluse dalla definizione agevolata e dalla conciliazione agevolata delle controversie, le controversie concernenti:
- i dazi;
- l’Iva riscossa all’importazione;
- le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato.
Se sei motivato a chiudere una lite pendente con il fisco, contattaci per avere una consulenza personalizzata!