Modello eas enti non profit (asp, ssd, asd, odv) come, quando e chi deve inviarlo, requisiti agevolazioni fiscali, mancato invio ed adempimento modello, guida fiscale e vademecum.
Modello EAS: Quando, da chi e come deve essere inviato
Quando deve essere inviato:
- Entro il 31 marzo di ogni anno: per tutte le associazioni e gli enti già costituiti, per comunicare eventuali variazioni rispetto ai dati dichiarati nel precedente modello EAS.
- Entro 60 giorni dalla data di costituzione: per le nuove associazioni e gli enti appena costituiti.
Sommario
Chi deve inviarlo:
- Le associazioni senza scopo di lucro: ad esempio, associazioni sportive dilettantistiche, associazioni culturali, associazioni di volontariato, etc.
- Gli enti non commerciali di natura associativa: ad esempio, fondazioni, ONLUS, enti ecclesiastici, etc.
Come deve essere inviato:
Il Modello EAS deve essere inviato esclusivamente per via telematica, tramite:
- Fisconline: il servizio telematico dell’Agenzia delle Entrate accessibile con SPID, CNS o Entratel.
- Entratel: il servizio telematico dell’Agenzia delle Entrate accessibile solo con CNS.
In alternativa, l’invio può essere effettuato tramite un intermediario abilitato, ad esempio un Caf o un commercialista.
Cosa deve contenere il Modello EAS:
Il Modello EAS deve contenere una serie di informazioni, tra cui:
- Dati anagrafici dell’associazione o ente: denominazione, sede, codice fiscale, etc.
- Dati relativi ai soci: numero, quote associative versate, etc.
- Dati relativi alle attività svolte: attività istituzionali, attività commerciali, etc.
- Dati relativi ai ricavi e alle spese: proventi da quote associative, sponsorizzazioni, contributi, etc.; costi per il personale, le attività, etc.
- Dati relativi al patrimonio: immobili, beni mobili, etc.
- Eventuali altri dati rilevanti ai fini fiscali.
Sanzioni per l’omesso o irregolare invio del Modello EAS:
L’omesso o irregolare invio del Modello EAS comporta l’applicazione di sanzioni amministrative da un minimo di 250 euro a un massimo di 2.500 euro.
Casi di esonero dall’invio del Modello EAS:
Alcune associazioni e enti sono esonerati dall’invio del Modello EAS, tra cui:
- Le associazioni di promozione sociale con ricavi annui inferiori a 25.000 euro.
- Le ONLUS.
- Gli enti ecclesiastici.