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Certificato Penale

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Certificato penale per ASD e SSD: obbligo o no?

Valeria Ceccarelli - Data di Pubblicazione: 03/06/2024 - 1434 visualizzazioni.
Certificato penale per ASD e SSD: obbligo o no?

Negli ultimi anni, la normativa che disciplina le associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD e SSD) ha subito diverse modifiche, generando dubbi e incertezze tra gli operatori del settore, soprattutto in merito all’obbligo di richiedere il certificato penale ai propri collaboratori.

Cosa dice la legge

La normativa di riferimento è il Decreto Legislativo n. 34 del 2000, meglio conosciuto come “Codice delle organizzazioni sportive”. Il testo originario del Codice non prevedeva alcun obbligo di richiedere il certificato penale ai collaboratori delle ASD e SSD. Tuttavia, nel 2013 è stato introdotto l’articolo 9-bis, che ha modificato il quadro normativo.

L’articolo 9-bis e l’obbligo del certificato penale

L’articolo 9-bis del Codice delle organizzazioni sportive stabilisce che le ASD e SSD che “organizzano e/o gestiscono attività sportive a favore di minori” sono tenute a richiedere il certificato penale ai propri collaboratori che “a qualsiasi titolo” entrano in contatto con i minori.

Chi è tenuto a richiedere il certificato penale?

L’obbligo di richiedere il certificato penale grava su tutte le ASD e SSD che organizzano e/o gestiscono attività sportive a favore di minori. La norma non fa distinzione tra attività agonistiche e non agonistiche, né tra attività svolte all’interno o all’esterno di impianti sportivi.

A quali collaboratori deve essere richiesto il certificato penale?

Il certificato penale deve essere richiesto a tutti i collaboratori delle ASD e SSD che, a qualsiasi titolo, entrano in contatto con i minori. La norma include, a titolo esemplificativo:

  • Allenatori
  • Istruttori
  • Dirigenti
  • Addetti alle segreterie
  • Addetti alla manutenzione
  • Addetti al primo soccorso
  • Volontari

 

Come richiedere il certificato penale

Il certificato penale può essere richiesto all’Ufficio del Casellario Giudiziale presso la Procura della Repubblica competente per residenza o domicilio del collaboratore. La richiesta può essere presentata direttamente dall’interessato o dall’ASD/SSD.

Validità del certificato penale

Il certificato penale ha una validità di sei mesi dalla data di rilascio. Decorsi i sei mesi, l’ASD/SSD è tenuta a richiedere un nuovo certificato al proprio collaboratore.

Sanzioni in caso di mancata richiesta del certificato penale

L’articolo 9-bis del Codice delle organizzazioni sportive prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro per le ASD e SSD che non richiedono il certificato penale ai propri collaboratori.

Casi di esenzione dall’obbligo del certificato penale

L’obbligo di richiedere il certificato penale non si applica ai collaboratori che:

  • Svolgono attività di mera segreteria o amministrazione
  • Non entrano in contatto diretto con i minori

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