S. R. L. Tra professionisti: società di ingegneria non può emettere fattura con ritenuta di acconto oggetto: istanza di interpello- legge 11 febbraio 1994, n. 109 – società tra ingegneri: natura dei redditi prodotti agenzia delle entrate – risoluzione n. 56 del 04. 05. 2006 con istanza d’interpello è stato proposto il seguente: quesito il sig. Alfa, libero professionista, ha dichiarato di aver ricevuto una fattura da una società di ingegneria, costituita sotto forma di S.r.l.
S.R.L. TRA PROFESSIONISTI: SOCIETÀ DI INGEGNERIA NON PUÒ EMETTERE FATTURA CON RITENUTA DI ACCONTO
Quesito: Il sig. Alfa, libero professionista, ha dichiarato di aver ricevuto una fattura da una società di ingegneria, costituita sotto forma di S. R. L. , relativamente a prestazioni di servizio dallo stesso ricevute, con contestuale richiesta – da parte della predetta società – dell’applicazione della ritenuta d’acconto ai sensi dell’art. 25 del D. P. R. 29 settembre 1973, n. 600. L’istante chiede di conoscere il parere dell’Agenzia in ordine alla predetta richiesta di applicazione della ritenuta d’acconto?
S. R. L. Tra professionisti: Società di ingegneria non può emettere fattura con ritenuta di acconto
Oggetto: Istanza di interpello- Legge 11 febbraio 1994, n. 109 – Società tra ingegneri: natura dei redditi prodotti
Agenzia delle Entrate – RISOLUZIONE N. 56 del 04. 05. 2006 Con istanza d’interpello è stato proposto il seguente:
Quesito
Il sig. Alfa, libero professionista, ha dichiarato di aver ricevuto una fattura da una società di ingegneria, costituita sotto forma di S. R. L. , relativamente a prestazioni di servizio dallo stesso ricevute, con contestuale richiesta – da parte della predetta società – dell’applicazione della ritenuta d’acconto ai sensi dell’art. 25 del D. P. R. 29 settembre 1973, n. 600. L’istante chiede di conoscere il parere dell’Agenzia in ordine alla predetta richiesta di applicazione della ritenuta d’acconto?
Soluzione prospettata
L’istante ritiene che “(. ) tale compenso (prestazioni di servizi), emesso da una SRL, non sia da assoggettare a ritenuta d’acconto per il semplice fatto che siamo nel campo del reddito d’impresa pur se trattasi di società d’ingegneria (cosiddette engineering) permesse a seguito dell’abrogazione dell’art. 2 L. 1815/39, dall’art. 24 L. 07. 08. 97 n. 266 (c. D. Legge Bersani) successivamente regolamentate dalle L. 109/94 e 415/98. ”
Parere dell’Agenzia delle Entrate
Com’è noto l’appartenenza alla categoria del reddito d’impresa può dipendere sia dalle caratteristiche dell’attività svolta, sia dalla qualificazione formale del soggetto, come avviene per le società commerciali di persone e di capitali.
A tale ultimo riguardo, infatti, si rammenta che ai sensi degli artt. 6 e 81 del Testo Unico delle Imposte sui redditi approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917, il reddito complessivo, rispettivamente, delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, e delle società e degli enti commerciali di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’art. 73, da qualsiasi fonte provenga, è considerato reddito d’impresa ed è determinato secondo le disposizioni contenute nel medesimo testo unico.
Nella fattispecie prospettata, l’istante dichiara di aver ricevuto una fattura per prestazioni di servizio rese a suo favore da una società di ingegneria costituitasi come S. R. L. , contenente la richiesta di ritenuta d’acconto ai sensi dell’art. 25 del DPR n. 600 del 1973. Tale richiesta ad avviso del contribuente non ha fondamento, dal momento che si è nel campo del reddito d’impresa.
Nel concordare con la soluzione prospettata dall’istante, si osserva quanto segue.
L’art. 17 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, al comma 6, lett. B) (così come modificata dall’art. 7, c. 1, lett. I) L. 166/2002 e, successivamente, dall’art. 24 della Legge Comunitaria 2004) stabilisce che per “società d’ingegneria” si intendono “le società di capitali di cui ai capi V, VI, VII del titolo V del libro quinto del codice civile, (. ), che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale”.
Pertanto, alla luce della citata lettera b), si è in presenza di una “società di ingegneria” se sussistono contemporaneamente due presupposti:
· presupposto soggettivo: costituzione in forma di società di capitali, di cui ai capi V (società per azioni), VI (società in accomandita per azioni) e VII (società a responsabilità limitata) del titolo V del codice civile ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti di cui alla lettera a) del comma 6 dell’art. 17 in commento e che, quindi, non configurino “società tra professionisti”;
· presupposto oggettivo: avere nell’oggetto sociale lo svolgimento di una delle attività professionali in precedenza elencate.
Ciò stante, si ritiene che non possano sorgere dubbi circa la natura del reddito prodotto da dette società che, sulla base del richiamato art. 81 del Tuir, rientra nella categoria del reddito d’impresa per il solo fatto di essere realizzato da un soggetto costituito in una veste giuridica societaria.
Nel caso delle “società di ingegneria” oggetto della presente istanza, in altre parole, non assume alcuna rilevanza, ai fini della qualificazione del reddito dalle stesse prodotto, il presupposto oggettivo, essendo a tal fine determinante l’esistenza del semplice presupposto soggettivo.
Ne consegue, con riferimento al quesito posto dall’istante, che non risulta applicabile sui compensi dovuti alla società per le prestazioni dalla stessa rese l’art. 25 del DPR 29 settembre 1973, n. 600, concernente la “ritenuta sui redditi di lavoro autonomo e su altri redditi”, dal momento che le società di ingegneria producono reddito d’impresa.
In proposito si rammenta che la ritenuta di cui al citato articolo 25, deve essere operata, a titolo di acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dai soggetti (enti e società di cui all’art. 73, comma 1, del Tuir; società e associazioni di cui all’art. 5 del Tuir, persone fisiche che esercitano attività commerciali ai sensi dell’art. 55 del Tuir, o imprese agricole; persone fisiche che esercitano arti e professioni; condominio quale sostituto d’imposta) che corrispondono compensi comunque denominati, anche sotto forma di partecipazione agli utili, per prestazioni di lavoro autonomo, ancorché non esercitate abitualmente.
In sostanza, ai sensi dell’articolo in commento, sono assoggettati a ritenuta d’acconto i soli “compensi per lavoro autonomo professionale” e i “compensi per lavoro autonomo occasionale”.
Ciò posto, nella specifica fattispecie prospettata si rileva che, ferma restando la natura professionale dell’attività svolta dalla società di ingegneria, il corrispettivo dovuto dal soggetto istante che ha fruito della prestazione, non si configura per la società stessa come compenso per prestazioni di lavoro autonomo da assoggettare a ritenuta, bensì come ricavo, conseguito nell’ambito dell’attività propria della società di ingegneria, che concorre alla determinazione del reddito d’impresa come componente positivo di reddito.
La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale. , viene resa dalla scrivente ai sensi dell’articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del D. M. 26 aprile 2001, n. 209.