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martedì 1 Ottobre 2024

Prima Casa

Si può applicare l’aliquota iva del 4% alle prestazioni di servizi commissionate, in corso d’opera, direttamente dalla persona fisica, all’impresa appaltatrice che sta edificando la sua “prima casa” (per conto della cooperativa edilizia a proprietà divisa di cui la persona fisica è socio), al fine di apportare alcune migliorie all’abitazione. Questo è il chiarimento fornito dall’agenzia delle entrate, nella risoluzione n. 22 del 22 febbraio 2011.

Trasferimento di un immobile al mandatario e agevolazioni “prima casa”: facciamo chiarezza

Valeria Ceccarelli - Data di Pubblicazione: 04/09/2024 - 1672 visualizzazioni.
Trasferimento di un immobile al mandatario e agevolazioni "prima casa": facciamo chiarezza

Un contribuente che trasferisce la proprietà di un immobile a un mandatario non può successivamente acquistare un’altra abitazione usufruendo delle agevolazioni fiscali “prima casa”. Questo principio è stato recentemente confermato dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 20673 del 25 luglio 2024, che chiarisce ulteriormente la disciplina in materia di abusi del diritto nell’ambito immobiliare.

La vicenda: tre atti, un unico obiettivo

La questione è emersa a seguito di tre atti compiuti dalla stessa contribuente. Nel 2006, la contribuente aveva acquistato un’abitazione beneficiando delle agevolazioni “prima casa” previste dalla normativa vigente. Anni dopo, il 22 luglio 2013, ella aveva conferito al fratello un mandato senza rappresentanza, trasferendogli formalmente la proprietà dell’immobile al fine di permettergli di alienare il bene a un terzo. Solo due giorni dopo, il 24 luglio 2013, la contribuente ha acquistato un’altra abitazione, richiedendo nuovamente le agevolazioni “prima casa”.

Per ottenere tali benefici, la contribuente ha dichiarato di non essere proprietaria di altre abitazioni nello stesso comune e di non possedere altri immobili sul territorio nazionale che avessero già goduto delle stesse agevolazioni fiscali.

L’intervento dell’Agenzia delle Entrate e le successive contestazioni

Il rapido susseguirsi degli eventi ha destato sospetti presso l’ufficio territoriale competente, che ha convocato la contribuente per chiarimenti in merito all’operazione. Nonostante le spiegazioni fornite, l’ufficio ha deciso di revocare le agevolazioni “prima casa” per l’acquisto del 24 luglio 2013, sostenendo che le operazioni messe in atto fossero formalmente legittime ma prive di sostanza economica, configurando un abuso del diritto finalizzato a ottenere vantaggi fiscali indebiti.

La conferma della Corte di Cassazione

Il caso è stato analizzato prima dalla Commissione Tributaria Provinciale di Firenze e poi dalla Commissione Tributaria Regionale della Toscana, entrambe concordi nel riconoscere la legittimità dell’operato dell’ufficio. La Corte di Cassazione ha successivamente confermato queste decisioni, sottolineando il carattere “strumentale, provvisorio e fiduciario” del trasferimento dell’immobile al mandatario. Tale trasferimento, infatti, non comporta un reale passaggio di ricchezza, ma è funzionale solo all’esecuzione del mandato.

I giudici hanno paragonato questo tipo di trasferimento a quello che avviene nell’ambito di un trust, dove il trustee detiene formalmente la proprietà del bene solo per trasferirla successivamente ai beneficiari finali.

Conclusioni e implicazioni

La Suprema Corte ha riaffermato che l’abuso del diritto preclude al contribuente il conseguimento di vantaggi fiscali ottenuti attraverso l’uso distorto di strumenti giuridici, anche se formalmente conformi alla legge. In questo caso, il trasferimento dell’immobile al mandatario è stato considerato una manovra elusiva, priva di reale giustificazione economica, finalizzata unicamente a permettere un secondo acquisto con le agevolazioni “prima casa”.

Di conseguenza, la Corte ha stabilito che, in casi come questo, la decadenza dalle agevolazioni fiscali è del tutto legittima. Questa sentenza, in linea con precedenti decisioni, rafforza ulteriormente l’approccio rigoroso della giurisprudenza nei confronti dell’abuso del diritto in materia fiscale, confermando che operazioni apparentemente legittime ma prive di sostanza economica non possono essere utilizzate per ottenere indebiti vantaggi fiscali.

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