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martedì 1 Ottobre 2024

Zucchero a velo vanigliato

Aliquota iva dello zucchero a velo vanigliato (caso pasticceria) risoluzione agenzia delle entrate n 2e dell’8 gennaio 2002, guida fiscale e vademecum in materia iva con dottori commercialisti e tributaristi esperti e specializzati.

Zucchero a Velo Vanigliato: Aliquota IVA da applicare

Dott. Alessio Ferretti - Data di Pubblicazione: 31/05/2016 - 30069 visualizzazioni.
Zucchero a Velo Vanigliato: Aliquota IVA da applicare

Contattaci per ricevere un parere e conoscere la corretta aliquota IVA da applicare ai tuoi prodotti e/i servizi, in questa fattispecie abbiamo analizzato l’aliquota Iva applicabile allo zucchero a velo vanigliato e materiali simili, nel rispetto della risoluzione dell’8 gennaio 2002 n. 2E emessa dalla Agenzia delle Entrate.  

Risoluzione n. 2/E emessa dalla Agenzia delle Entrate l’8 gennaio 2002

Oggetto: IVA Aliquota applicabile allo zucchero a velo vanigliato

QUESITO

Con istanza diretta alla scrivente, l’Associazione Nazionale .  ha chiesto di conoscere l’aliquota IVA applicabile nelle cessioni di zucchero a velo vanigliato.

Nella predetta istanza viene chiarito che il prodotto in questione si ottiene da un processo di macinazione dello zucchero raffinato a cui è aggiunto amido di mais, ed una percentuale infinitesimale di aromi/vanillina.

Nel merito, l’Associazione ritiene applicabile l’aliquota IVA agevolata poiché tutti gli ingredienti utilizzati per la produzione dello zucchero a velo vanigliato sono assoggettati all’aliquota del 10%.

 

RISPOSTA

La scrivente, con nota n.   139854   del   31 luglio 2001, ha chiesto all’Agenzia delle Dogane l’esatta classificazione doganale del prodotto in esame. La predetta Agenzia, avuto riguardo alla composizione della merce in questione, ha ritenuto di classificare tale prodotto   al cod.   NC  1701 91 00, relativo agli zuccheri con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti.

Pertanto si ritiene che al prodotto in esame, classificato alla v. D. 17. 01. E qualificato  come  zucchero  aromatizzato,  non  si  applica  l’aliquota  ridotta  del 10%,prevista, invece, al punto 59), parte III, della Tabella A, allegata al DPR   26 ottobre 1972, n. 633, per gli zuccheri non aromatizzati.

IN SINTESI PER L’AGENZIA DELLE ENTRATE SI DEVE APPLICARE ALIQUOTA ORDINARIA DEL 22% 

 

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