Iva per cassa decorrenza dal 1 dicembre 2012 e guida fiscale, valida per soggetti passivi iva con fatturato fino a due milioni di euro, relazione illustrativa ministero dell’economia, applicazione del decreto cash accounting.
Imprese in contabilità semplificata: come passare al regime di cassa 2017 evitando la doppia tassazione
Come ormai noto, il reddito delle contabilità semplificate per cassa 2017 introdotto dall’articolo 18 D. P. R. 600/1973, viene determinato ai fini della tassazione fiscale, facendo riferimento ai ricavi effettivamente incassati, a prescindere dalla competenza economica, principio quest’ultimo che invece caratterizza il regime contabile ordinario. Ma quando un’impresa “minore” passa al regime per cassa cosa occorre sapere per evitare duplicazioni o salti d’imposta? Ecco le istruzioni operative con gli esempi pratici, sulla base dei recenti chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.
Come ormai noto, il reddito delle contabilità semplificate per cassa 2017 introdotto dall’articolo 18 D. P. R. 600/1973, viene determinato ai fini della tassazione fiscale, facendo riferimento ai ricavi effettivamente incassati, a prescindere dalla competenza economica, principio quest’ultimo che invece caratterizza il regime contabile ordinario.
Attenzione: se volete scoprire quando converrebbe maggiormente rispetto al classico regime per cassa, il metodo “opzione comma 5”, leggete la guida dedicata ai commercianti all’ingrosso ed al dettaglio.
Come evitare la doppia tassazione nel passaggio al nuovo regime?
Quando un’impresa “minore” passa al regime per cassa, cosa occorre sapere per evitare duplicazioni o salti d’imposta?
Con la Circolare 11/E del 13 aprile 2017, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul punto mettendo in evidenza che il comma 19 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2017 in base al quale: “Al fine di evitare salti o duplicazioni di imposizione, nel caso di passaggio da un periodo d’imposta soggetto alla determinazione del reddito delle imprese minori ai sensi dell’articolo 66 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n°917, a un periodo d’imposta soggetto a regime ordinario, e viceversa, i ricavi, i compensi e le spese che hanno già concorso alla formazione del reddito, in base alle regole del regime di determinazione del reddito d’impresa adottato, non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi”, mira ad evitare che il passaggio da un regime di competenza a un regime ispirato alla cassa possa determinare anomalie in termini di doppia tassazione/deduzione ovvero nessuna tassazione/deduzione di alcuni componenti di reddito.
Tale disposizione è applicabile:
nel caso di passaggio da un regime di determinazione del reddito secondo le regole di competenza ad uno per cassa;
a regime cioè tutte le volte in cui le imprese transitano dal regime di contabilità semplificata al regime di contabilità ordinaria e viceversa.
N. B. La norma sopra indicata implica in pratica che se un componente reddituale ha concorso alla determinazione del reddito in applicazione delle regole previste dal regime di “provenienza”, lo stesso non concorrerà alla formazione del reddito dei periodi di imposta successivi, sebbene si siano verificati i presupposti di imponibilità/deducibilità previsti dal regime di “destinazione”.
Esempi
a) Per evitare la doppia tassazione: in caso di ricavi di vendita di beni consegnati nel 2016 con corrispettivo incassato nel 2017, a norma dell’articolo 109, comma 2, del TUIR, tali ricavi hanno concorso alla determinazione del reddito del periodo di imposta 2016 e non costituiranno ricavi imponibili nel 2017;
b) per evitare la doppia deduzione: nell’ipotesi di cui l’acquisto di beni di consumo, la cui consegna è avvenuta nel 2016 e il pagamento nel 2017, ha dato luogo a un costo deducibile nel 2016, lo stesso non potrà essere dedotto nel 2017.
N. B. I componenti reddituali che non abbiano concorso alla determinazione del reddito in applicazione delle regole previste dal regime di “provenienza”, concorreranno alla formazione del reddito dei periodi di imposta successivi sebbene non si siano verificati i presupposti di imponibilità/ deducibilità previsti dal regime di “destinazione”.
L’agenzia delle Entrate ha altresì precisato, nel Comunicato Stampa di aprile 2017, quanto segue:
determinazione del reddito per “cassa”: le imprese minori che applicano il regime di contabilità semplificata dovranno determinare il reddito imponibile come differenza tra l’ammontare dei ricavi (di cui all’articolo 85 del TUIR) e degli altri proventi (di cui all’articolo 89 del TUIR) percepiti nel periodo di imposta e l’ammontare delle spese sostenute nel periodo stesso. Questi ricavi e proventi concorrono alla formazione del reddito d’impresa all’atto dell’effettiva percezione ovvero secondo il criterio di cassa. Tuttavia, continuano a concorrere alla formazione del reddito secondo le regole ordinarie previste dal testo unico i componenti reddituali (positivi e negativi) la cui disciplina è espressamente richiamata dall’articolo. 66 del TUIR. Si tratta sia di componenti che partecipano alla determinazione del reddito “per competenza” (come, ad esempio, ammortamenti, canoni di leasing, plusvalenze e minusvalenze) che ordinariamente “per cassa” (come, ad esempio, interessi di mora);
attivazione regime di cassa: il regime di cassa rappresenta il regime naturale delle imprese in contabilità semplificata; non è necessario, quindi, inoltrare alcuna comunicazione all’Amministrazione finanziaria. Possono scegliere di applicare il regime di cassa anche i forfettari che, in tal caso, devono esprimere una specifica opzione. L’uscita dal regime di cassa avviene per superamento dei limiti previsti dal comma 1 dell’articolo 18 del Dpr n°600 del 1973, ovvero esercitando l’apposita opzione per il regime di contabilità ordinaria.
Per approfondimenti sulle istruzioni applicative del regime di IVA per cassa, leggete la divulgazione dedicata alle modalità operative IVA per cassa 2017.
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