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Vendite di beni su piattaforma ecommerce (es Amazon) di terzo soggetto e pagamento delle Commissioni per servizi logistici da non assoggettare ad IVA
Caso Amazon:
Quando ha sede in Lussemburgo e rappresentante fiscale in Italia come chiedere la non applicazione dell’IVA
Sommario
Fattispecie disciplinata dall’articolo 17 comma secondo DPR 633/1972 e dalla Risoluzione 21E emessa il 20 febbraio del 2015 dalla Agenzia delle Entrate, Argomento: Irrilevanza del documento emesso con partita Iva italiana dal rappresentante fiscale di un soggetto passivo estero residente in Lussemburgo (CEE)
Per una cessione di beni, già presenti nel territorio nazionale, effettuata nei confronti di un soggetto passivo Iva residente in Italia, dal rappresentante fiscale di un soggetto passivo estero non residente, la fattura emessa esclusivamente con l’indicazione della partita Iva italiana non è da considerarsi rilevante ai fini Iva. Questo il leit motiv della risoluzione Risoluzione n. 21/E dell’Agenzia delle entrate, che sostiene che, per una cessione effettuata nei confronti di un soggetto passivo Iva residente in Italia, il documento emesso con l’indicazione della sola partita Iva italiana da parte del rappresentante fiscale di un soggetto passivo estero residente nella UE (o fuori dalla UE), sia da considerare non rilevante come fattura ai fini IVA e debba essere richiesta, al suo posto, la fattura emessa direttamente dal fornitore estero.
Nella pratica Amazon, addebita/trattiene la commissione e contestualmente invia la ricevuta (non fiscale), se l’azienda si attiva ed applica il disposto dell’articolo 22, comma primo n. 1 del DPR n. 633 del 1972 chiedendo fattura, allora Amazon la emette con indicazione del numero di partita Iva del proprio rappresentante fiscale in Italia, quindi un secondo documento dopo la ricevuta di cui sopra. In realtà (se l’azienda non ha chiesto la non applicazione dell’IVA in qualità di soggetto comunitario Vies abilitato) Amazon nella fattura applica l’IVA. Si deve tenere in considerazione sia il disposto della richiamata Risoluzione 21 che dell’’articolo 17, comma 2, del D. P. R. N. 633/1972, per i quali “gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, compresi i soggetti indicati all’articolo 7-ter, comma 2, lettere b) e c),sono adempiuti dai cessionari o committenti. Tuttavia, nel caso di cessioni di beni o di prestazioni di servizi effettuate da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell’Unione europea, il cessionario o committente adempie gli obblighi di fatturazione di registrazione secondo le disposizioni degli articoli 46 e 47 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427”. E’ tenuta qualora il soggetto italiano fosse Vies abilitato a non applicare l’IVA, altrimenti per lo stesso l’IVA risulta indetraibile.
Caso
In realtà l’Agenzia ammette che, per le cessioni interne, il rappresentante fiscale di un soggetto estero sia legittimato, per esigenze interne, ad emettere al cessionario/committente residente un documento non rilevante ai fini dell’Iva, pur indicando che l’imposta afferente tale operazione verrà assolta dal cessionario o committente.
Difatti, gli adempimenti che il soggetto passivo italiano dovrà porre in essere, in relazione alle prestazioni rese dal fornitore/prestatore UE, in caso di fornitore comunitario, sono (si veda in tal senso anche la C. M. N. 12/E/2013):
numerare la fattura ricevuta dal fornitore UE, integrarla con gli elementi che formano base imponibile e Iva ed annotarla distintamente nel registro Iva vendite ed Iva acquisti, oppure,
in caso di mancata ricezione della fattura del fornitore comunitario entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, emettere autofattura entro il giorno 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione ed annotarla entro il termine di emissione e con riferimento al mese precedente.
Pertanto, nel caso esaminato, il contribuente dovrà considerare la fattura emessa dal rappresentante fiscale del soggetto non residente, riportante la sola partita Iva italiana, come non rilevante ai fini Iva e, quindi, come non emessa, con la conseguente necessità di richiedere, in sostituzione, l’emissione di una fattura direttamente da parte del fornitore comunitario. In caso di mancato ricevimento della stessa nei termini prescritti, il soggetto Iva italiano è tenuto ad emettere autofattura.
Appalti: abrogata la solidarietà ai fini IVA – implicazioni e nuove normative
La solidarietà ai fini IVA è un meccanismo attraverso il quale il committente di un appalto è ritenuto responsabile per il pagamento dell'IVA dovuta dall’appaltatore.
La solidarietà ai fini IVA è un meccanismo attraverso il quale il committente di un appalto è ritenuto responsabile per il pagamento dell'IVA dovuta dall’appaltatore.
IVA intracomunitaria e operazioni estere
Cos'è l'IVA Intracomunitaria?
L'IVA intracomunitaria si applica alle operazioni di vendita di beni e servizi tra i paesi membri dell'Unione Europea. Il concetto di IVA intracomunitaria è stato introdotto per facilitare il commercio all'interno dell'UE, eliminando le barriere fiscali e semplificando il regime IVA per le transazioni transfrontaliere. Quando un'azienda vende beni o fornisce servizi a un'altra azienda in un diverso Stato membro dell'UE, queste operazioni sono esenti dall'IVA nel paese di origine, ma sono soggette all'IVA nel paese di destinazione. Questo principio si basa sul meccanismo dell'inversione contabile (reverse charge), che trasferisce l'obbligo di pagamento dell'IVA dal fornitore al cliente.1.1. Il Funzionamento dell'Inversione Contabile
L'inversione contabile è un meccanismo che si applica alle cessioni intracomunitarie di beni e alle prestazioni di servizi tra soggetti passivi d’imposta (ossia le imprese e i professionisti). In pratica, il venditore emette una fattura senza applicare l'IVA, indicando che l'operazione è intracomunitaria. Il compratore, a sua volta, contabilizza l'IVA nel proprio Stato membro e provvede a versarla secondo le norme locali. Questo sistema ha due obiettivi principali:- Evitare la doppia imposizione: garantire che l'IVA sia applicata solo nel paese in cui avviene il consumo effettivo.
- Semplificare gli scambi commerciali: ridurre la burocrazia e gli adempimenti fiscali per le imprese che operano a livello internazionale.
La Natura delle Operazioni Intracomunitarie
Le operazioni intracomunitarie possono essere suddivise principalmente in due categorie: le cessioni intracomunitarie e gli acquisti intracomunitari. È importante comprendere come funzionano entrambe queste categorie per una corretta gestione dell'IVA.2.1. Cessioni Intracomunitarie
Le cessioni intracomunitarie si riferiscono alla vendita di beni da un'impresa stabilita in uno Stato membro a un'impresa situata in un altro Stato membro dell'UE. Tali cessioni sono esenti da IVA nel paese di origine, a condizione che siano soddisfatte alcune condizioni:- Entrambe le parti coinvolte devono essere soggetti passivi IVA e registrati nel sistema VIES (VAT Information Exchange System).
- I beni devono essere fisicamente trasportati da uno Stato membro all'altro.
- L'acquirente deve fornire al venditore il proprio numero di partita IVA intracomunitaria.
2.2. Acquisti Intracomunitari
Gli acquisti intracomunitari avvengono quando un'azienda acquista beni da un'altra impresa situata in un altro Stato membro dell'UE. In questo caso, è l'acquirente a dover dichiarare e versare l'IVA nel proprio Stato membro, applicando l'inversione contabile. L'acquirente è tenuto a:- Auto-fatturarsi, cioè emettere una fattura per sé stesso, indicando l'IVA dovuta nel proprio paese.
- Annotare la fattura sia nel registro degli acquisti che nel registro delle vendite, garantendo così la corretta contabilizzazione dell'IVA.
Le Prestazioni di Servizi Intracomunitari
Oltre alla cessione di beni, l'IVA intracomunitaria si applica anche alle prestazioni di servizi. La regola generale per le prestazioni di servizi intracomunitari è che l'IVA deve essere applicata nel paese in cui il cliente utilizza i servizi, con alcune eccezioni.3.1. Servizi B2B (Business-to-Business)
Nel caso di transazioni B2B, dove sia il prestatore del servizio che il cliente sono soggetti passivi d'imposta, l'IVA è applicata secondo il principio del “reverse charge”. Il prestatore emette una fattura senza IVA e il cliente, situato in un altro Stato membro, è responsabile del pagamento dell'IVA nel proprio paese.3.2. Servizi B2C (Business-to-Consumer)
Per i servizi resi ai consumatori finali (B2C), l'IVA viene solitamente applicata nel paese in cui il prestatore del servizio è stabilito, con alcune eccezioni relative a specifici tipi di servizi, come quelli digitali, dove l'IVA è dovuta nel paese del consumatore.Adempimenti Fiscali: Modello Intrastat e Dichiarazioni
Le imprese che effettuano operazioni intracomunitarie sono soggette a specifici obblighi dichiarativi. Uno dei principali adempimenti è la presentazione del modello Intrastat.4.1. Il Modello Intrastat
Il modello Intrastat è una dichiarazione che deve essere presentata dalle imprese che effettuano cessioni o acquisti intracomunitari di beni e/o prestazioni di servizi. Questo modello consente alle autorità fiscali di monitorare i flussi commerciali all'interno dell'UE e di prevenire l'evasione fiscale. La frequenza della presentazione del modello Intrastat dipende dal volume delle operazioni intracomunitarie:- Mensile: obbligatorio per chi supera determinati limiti di valore nelle operazioni.
- Trimestrale: per chi non supera tali limiti.
4.2. Dichiarazione IVA e Comunicazioni Esterometro
Oltre al modello Intrastat, le operazioni intracomunitarie devono essere riportate nella dichiarazione IVA annuale. Inoltre, dal 2019, le operazioni estere che non rientrano nel sistema Intrastat devono essere comunicate attraverso l'Esterometro, un adempimento che serve a tracciare le operazioni con soggetti non residenti nell'UE.Operazioni Extra-UE: Importazioni ed Esportazioni
Oltre alle operazioni intracomunitarie, le imprese devono gestire anche le operazioni con paesi extra-UE, che seguono regole diverse in materia di IVA.5.1. Importazioni
L'importazione di beni da paesi extra-UE è soggetta all'IVA nel paese di destinazione, ossia dove i beni vengono immessi in consumo. L'IVA viene generalmente pagata al momento dello sdoganamento, insieme a eventuali dazi doganali. L'importatore può successivamente detrarre l'IVA pagata come credito d'imposta, se utilizzata nell'ambito della sua attività economica.5.2. Esportazioni
Le esportazioni verso paesi extra-UE sono esenti da IVA nel paese di origine. Tuttavia, l'esportatore deve essere in grado di fornire prove adeguate che i beni sono stati effettivamente spediti fuori dall'UE. Le esportazioni esenti da IVA consentono all'esportatore di mantenere la competitività sui mercati internazionali, poiché il prezzo finale non include l'IVA.Le Nuove Regole per il Commercio Elettronico (e-commerce)
Con l'aumento del commercio elettronico, l'UE ha introdotto nuove regole per l'IVA, che mirano a garantire una tassazione equa e a ridurre le frodi. A partire dal 1° luglio 2021, le nuove normative prevedono un'estensione del sistema OSS (One Stop Shop) per semplificare la gestione dell'IVA per le vendite a distanza.6.1. Il Regime OSS (One Stop Shop)
Il regime OSS consente alle imprese di dichiarare e versare l'IVA dovuta su tutte le vendite a distanza effettuate verso consumatori finali in altri Stati membri dell'UE attraverso un'unica dichiarazione elettronica, evitando così la necessità di registrarsi ai fini IVA in ciascun paese di destinazione. Questo regime si applica alle vendite di beni e servizi, comprese le prestazioni digitali.6.2. Soglia Unica per le Vendite a Distanza
Una delle principali novità introdotte riguarda l'introduzione di una soglia unica di 10.000 euro per tutte le vendite a distanza all'interno dell'UE. Se un'impresa supera questa soglia, è obbligata ad applicare l'IVA del paese di destinazione e a utilizzare il regime OSS per la dichiarazione.Le Frodi IVA e il Ruolo del Sistema VIES
Le operazioni intracomunitarie sono particolarmente vulnerabili alle frodi IVA, come il "carosello" (o "vat carousel"), una pratica fraudolenta che sfrutta la complessità delle norme intracomunitarie per evadere l'IVA. Per combattere queste frodi, l'UE ha implementato vari strumenti, tra cui il sistema VIES.7.1. Il Sistema VIES (VAT Information Exchange System)
Il VIES è un sistema elettronico che consente alle autorità fiscali degli Stati membri di scambiare informazioni sui soggetti registrati ai fini IVA e di verificare la validità dei numeri di partita IVA intracomunitaria. Questo strumento è fondamentale per prevenire le frodi IVA e garantire la correttezza delle operazioni intracomunitarie.7.2. Controlli e Sanzioni
Le autorità fiscali effettuano controlli regolari sulle operazioni intracomunitarie, utilizzando i dati raccolti attraverso il VIES e il modello Intrastat. Le sanzioni per la mancata osservanza delle norme IVA possono essere severe, includendo ammende pecuniarie e, in casi gravi, azioni legali.Le Implicazioni Fiscali per le Imprese
La corretta gestione dell'IVA intracomunitaria e delle operazioni estere è cruciale per le imprese che operano a livello internazionale. Oltre a garantire la conformità fiscale, una gestione efficiente dell'IVA può avere un impatto significativo sulla competitività e sulla redditività di un'azienda.8.1. Pianificazione Fiscale
Le imprese devono pianificare attentamente le loro operazioni intracomunitarie e internazionali per ottimizzare il carico fiscale e minimizzare i rischi di non conformità. Questo include la scelta della struttura aziendale più efficiente, l'analisi delle implicazioni fiscali delle transazioni internazionali e la gestione accurata degli adempimenti IVA.8.2. Consulenza Fiscale e Supporto
Data la complessità delle normative IVA, molte imprese scelgono di avvalersi di consulenti fiscali specializzati per gestire le operazioni intracomunitarie e internazionali. Un consulente esperto può fornire supporto nella redazione delle dichiarazioni IVA, nella presentazione del modello Intrastat e nella gestione delle relazioni con le autorità fiscali.Il Futuro dell'IVA Intracomunitaria: Prospettive e Sfide
L'IVA intracomunitaria è destinata a evolversi ulteriormente nei prossimi anni, con l'UE che sta già lavorando a nuove riforme per migliorare la trasparenza e l'efficienza del sistema fiscale. Queste riforme mirano a ridurre le frodi IVA, semplificare la normativa e adattarla alle esigenze del commercio digitale.9.1. La Riforma del Sistema di IVA Unificata
Una delle principali sfide future riguarda l'implementazione di un sistema di IVA unificata a livello europeo, che potrebbe sostituire l'attuale sistema basato su transazioni intracomunitarie esenti da IVA. Questo nuovo sistema, noto come "destinazione unica", prevede che l'IVA sia versata direttamente nel paese di consumo finale, riducendo così le opportunità di frode.9.2. Impatto della Digitalizzazione
La digitalizzazione del commercio e la crescente importanza dell'e-commerce rappresentano sfide e opportunità per la gestione dell'IVA. Le nuove regole per il commercio elettronico e l'introduzione del regime OSS sono solo i primi passi verso un sistema fiscale più moderno e adattato alle esigenze del mercato globale.Conclusioni
Gestire l'IVA intracomunitaria e le operazioni estere richiede una conoscenza approfondita delle normative fiscali e un'attenzione costante agli adempimenti burocratici. Le imprese che operano a livello internazionale devono essere pronte a fronteggiare un ambiente normativo in continua evoluzione, adottando strategie di pianificazione fiscale efficaci e avvalendosi del supporto di esperti quando necessario.Liquidazione periodica IVA: guida completa ai versamenti
La liquidazione periodica IVA è un adempimento fondamentale per le aziende che applicano il regime IVA ordinario o il regime forfettario. Con questa procedura, il contribuente determina l'ammontare dell'IVA da versare all'Erario o da recuperare, in base alle operazioni effettuate nel periodo di riferimento.
Periodicità
La periodicità della liquidazione periodica varia a seconda del regime IVA adottato:
- Regime IVA ordinario: mensile, trimestrale o annuale
- Regime forfettario: trimestrale
Calcolo dell'IVA
Per calcolare l'IVA da versare, è necessario:
- Determinare l'IVA a debito, ossia l'IVA addebitata ai clienti sulle fatture emesse
- Determinare l'IVA a credito, ossia l'IVA versata sui beni e servizi acquistati
L'IVA da versare è pari alla differenza tra l'IVA a debito e l'IVA a credito.
Versamenti
I versamenti dell'IVA devono essere effettuati entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento. Il pagamento può essere eseguito tramite:
- Modello F24
- Bonifico bancario o postale
- MAV
Liquidazione IVA online
La liquidazione IVA può essere effettuata online tramite il sito web dell'Agenzia delle Entrate.
Casi particolari
Esistono alcuni casi particolari in cui la liquidazione periodica IVA può essere semplificata o addirittura non dovuta. Ad esempio, i contribuenti che effettuano solo operazioni esenti IVA non sono tenuti a presentare la liquidazione periodica.
Conclusioni
La liquidazione periodica IVA è un adempimento importante che richiede attenzione e precisione. Per evitare errori e sanzioni, è consigliabile affidarsi a un commercialista o a un consulente fiscale.
Professionista forfettario e Socio di SRL: Quando è possibile?
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