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martedì 1 Ottobre 2024

Guida fiscale alla deducibilità costo delle auto aziendali studio commercialista e tributario esperto

Auto aziendali novità fiscali 2013 guida fiscale e sintesi della riforma introdotta dal governo monti sulla deducibilità dei costi, sul fringe benefit, utile prospetto di riepilogo sulle novità fiscali introdotte dal governo monti, a decorrere dal 1° gennaio 2013 in materia di auto aziendali. L’auto aziendale: 1) se utilizzata da un socio (né dipendente, né amministratore): a. Per il socio costituisce fringe benefit aci quale reddito diverso ex art. 67 h-ter; b.

Autovetture ad uso promiscuo: nuove regole di deducibilità

Valeria Ceccarelli - Data di Pubblicazione: 25/09/2024
Autovetture ad uso promiscuo: nuove regole di deducibilità -

Le autovetture ad uso promiscuo, cioè quelle utilizzate sia per fini aziendali che personali, rappresentano un tema chiave per molte imprese e liberi professionisti, soprattutto in materia fiscale. Le regole di deducibilità delle spese legate a queste vetture sono da sempre oggetto di attenzione da parte del legislatore e delle autorità fiscali. Nel 2024, alcune importanti novità sono state introdotte, andando a modificare i criteri e le percentuali di deducibilità.

Deducibilità al 20% per uso promiscuo

La regola principale per le autovetture ad uso promiscuo rimane la deducibilità del 20% delle spese sostenute. Questo limite riguarda i veicoli intestati a professionisti e imprese che li utilizzano sia per l’attività lavorativa sia per fini personali. Tra le spese deducibili rientrano i costi di acquisto, carburante, manutenzione, assicurazione, e leasing o noleggio del veicolo.

Soglia di costo deducibile per le imprese

Per le imprese che acquistano autovetture ad uso promiscuo, resta confermato il limite di deducibilità relativo al costo massimo del veicolo, fissato a 18.075,99 euro. Qualora il costo del veicolo superi questa soglia, la deducibilità si applica solo entro il limite fissato. Questa norma mira a garantire che l’acquisto di auto di lusso non sia completamente deducibile a fini fiscali.

Leasing e noleggio: limiti di deducibilità

Le novità del 2024 chiariscono i limiti di deducibilità per i veicoli presi in leasing o a noleggio. Per il leasing, la deducibilità è riconosciuta solo entro il valore del canone annuale rapportato al limite di costo ammesso. Per il noleggio, invece, è stato fissato un limite annuo massimo deducibile, pari a 3.615,20 euro. Anche in questo caso, se il valore del noleggio supera tale soglia, la deducibilità si applica solo fino al limite previsto.

Novità per le auto concesse in fringe benefit

Un altro cambiamento significativo riguarda le vetture concesse in uso promiscuo ai dipendenti, ovvero come fringe benefit. Le nuove regole riducono l’imponibilità per il dipendente sul valore di utilizzo dell’auto a scopo personale, in linea con le politiche di welfare aziendale. Contestualmente, le imprese possono beneficiare di una deducibilità maggiore, fino al 70%, sui costi relativi alle vetture assegnate ai dipendenti per l’uso promiscuo, a condizione che l’utilizzo per l’attività lavorativa sia predominante.

Deducibilità delle auto elettriche e ibride

Con l’obiettivo di incentivare la sostenibilità, sono state introdotte alcune agevolazioni per le autovetture ibride ed elettriche. In particolare, per questi veicoli, il limite di costo deducibile è stato innalzato a 25.000 euro. Le spese di ricarica e manutenzione per le auto elettriche possono essere dedotte nella misura del 100% se utilizzate per fini esclusivamente aziendali, mentre per l’uso promiscuo si applica la deducibilità al 20%.

Documentazione e tracciabilità delle spese

Una novità importante riguarda l’obbligo di una più rigorosa tracciabilità delle spese sostenute. Per poter fruire della deducibilità, le imprese devono dimostrare in modo chiaro l’uso promiscuo del veicolo attraverso una documentazione adeguata, come i registri di utilizzo o le note spese dettagliate. In mancanza di prove sufficienti, l’Agenzia delle Entrate potrebbe contestare l’uso promiscuo e limitare o negare la deducibilità.

Conclusione

Le nuove regole di deducibilità per le autovetture ad uso promiscuo puntano a favorire una maggiore equità fiscale e promuovere l’acquisto di veicoli più sostenibili. Tuttavia, è fondamentale per le imprese e i professionisti tenere un’attenta gestione delle spese e rispettare i limiti imposti dalla normativa, pena la riduzione dei benefici fiscali. Consigliamo, quindi, di affidarsi a un consulente fiscale per ottimizzare la deducibilità e non incorrere in sanzioni o accertamenti da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Plusvalenza cessione auto: cosa deve sapere il professionista

Plusvalenza cessione auto: cosa deve sapere il professionista

La cessione di un'autovettura da parte di un professionista può generare una plusvalenza o una minusvalenza, che impattano sul reddito imponibile e, di conseguenza, sulle imposte da versare.

Come si calcola la plusvalenza o minusvalenza?

La plusvalenza o minusvalenza si ottiene dalla differenza tra:

  • Corrispettivo o indennità percepiti: il prezzo di vendita dell'auto
  • Costo non ammortizzato: il costo originario dell'auto meno gli ammortamenti già dedotti
 

In caso di plusvalenza

  • Solo una parte è imponibile: la plusvalenza è tassata solo al 20%, in quanto si presume che il restante 80% sia già stato consumato dall'uso del bene.
  • L'imponibile varia in base al regime fiscale: per i professionisti che determinano il reddito con il regime forfettario, la plusvalenza è imponibile al 15%.
 

In caso di minusvalenza

  • Non è interamente deducibile: la minusvalenza è deducibile solo per la stessa quota in cui sono stati dedotti gli ammortamenti.
 

Esempio

Un professionista ha acquistato un'auto nel 2020 per 30.000 euro e l'ha ammortizzata per il 50%. Nel 2024 la vende per 25.000 euro.

  • Costo non ammortizzato: 30.000 euro - (30.000 euro x 50%) = 15.000 euro
  • Plusvalenza: 25.000 euro - 15.000 euro = 10.000 euro
  • Imponibile plusvalenza: 10.000 euro x 20% = 2.000 euro
  • Imposte da versare: 2.000 euro x 26% (aliquota IRPEF) = 520 euro
 

Cosa fare per la dichiarazione fiscale

  • Regime forfettario: la plusvalenza o minusvalenza va indicata nel quadro RE del Modello Redditi.
  • Regime ordinario: la plusvalenza o minusvalenza va indicata nel quadro RL del Modello Redditi.
 

Casi particolari

  • Auto beni strumentali: se l'auto è stata usata esclusivamente per l'attività professionale, la plusvalenza o minusvalenza è tassata per intero.
  • Auto beni non strumentali: se l'auto è stata usata anche per fini personali, la plusvalenza o minusvalenza è tassata solo in proporzione all'uso professionale.

Guida fiscale alla deducibilità del costo delle auto aziendali

Guida fiscale alla deducibilità del costo delle auto aziendali

L'acquisto, il noleggio o il leasing di un'auto aziendale da parte di un'impresa o di un professionista rappresenta un costo che può essere dedotto, in parte, dalle proprie imposte. La deducibilità del costo, tuttavia, è soggetta a specifiche regole e limitazioni stabilite dalla normativa fiscale italiana.

Requisiti per la deducibilità

Per poter dedurre il costo di un'auto aziendale, è necessario che siano soddisfatte alcune condizioni:

  • Utilizzo lavorativo: L'auto deve essere utilizzata prevalentemente per l'attività lavorativa dell'impresa o del professionista. L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 4/2006, ha chiarito che l'utilizzo lavorativo si presume sussista quando il contribuente percorre almeno il 50% del chilometraggio annuo per motivi di lavoro.
  • Documentazione: È necessario conservare la documentazione che attesti l'utilizzo del veicolo per lavoro, come ad esempio il libretto di circolazione con le annotazioni dei chilometri percorsi, le fatture relative all'acquisto o al noleggio del veicolo, i rimborsi chilometrici ricevuti dai dipendenti, etc.
  • Registrazione del veicolo: Il veicolo deve essere intestato all'impresa o al professionista, oppure deve essere utilizzato in base a un contratto di locazione o leasing.
 

Percentuale di deducibilità

La percentuale di deducibilità del costo di un'auto aziendale varia in base al tipo di veicolo e alle sue emissioni di CO2:

  • Autovetture di categoria Euro 0, Euro 1, Euro 2 e Euro 3: deducibilità del 20% per i primi 18.075,99 euro di spesa e del 12% per la parte eccedente.
  • Autovetture di categoria Euro 4, Euro 5 e Euro 6: deducibilità del 20% per i primi 18.075,99 euro di spesa e del 12% per la parte eccedente.
  • Autovetture elettriche e ibride: deducibilità del 40% per i primi 30.000 euro di spesa e del 20% per la parte eccedente.
 

Limite di deducibilità

Esiste un limite massimo di deducibilità che varia in base al tipo di veicolo e all'uso effettivo del veicolo per lavoro. Per le autovetture, il limite massimo di deducibilità è pari a:

  • 18.075,99 euro per i veicoli con emissioni di CO2 superiori a 160 g/km;
  • 25.822,84 euro per i veicoli con emissioni di CO2 uguali o inferiori a 160 g/km.
 

Casi particolari

Esistono alcune casistiche particolari che possono influenzare la deducibilità del costo delle auto aziendali. Ad esempio:

  • Agenti di commercio e rappresentanti: gli agenti di commercio e i rappresentanti possono dedurre il 80% del costo di acquisto o di noleggio del veicolo, con un limite massimo di deducibilità pari a 25.822,84 euro.
  • Veicoli utilizzati da dipendenti: se un veicolo aziendale viene utilizzato anche da dipendenti per fini privati, la deducibilità del costo è limitata al 50%.
  • Noleggio a lungo termine: il costo del noleggio a lungo termine di un'auto aziendale è deducibile per intero, senza limiti di spesa.
 

Modalità di deduzione

Il costo delle auto aziendali può essere dedotto dalle imposte compilando il quadro B del modello 730 o il quadro RE del modello Unico.

Consiglio

Si consiglia di consultare un professionista esperto, come un commercialista o un consulente fiscale, per verificare la propria specifica situazione e per ricevere assistenza nella compilazione della dichiarazione dei redditi e nella deduzione del costo delle auto aziendali.

Riferimenti normativi

  • Articolo 164 del Tuir (Testo Unico delle Imposte sui Redditi)
  • Circolare n. 4/2006 dell'Agenzia delle Entrate

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