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Commercialista esperto cinema e diritti cinematografici

Diritti cinematografici studio commercialista e tributarista specializzato nel trattamento iva, corretta applicazione delle ritenute, calcolo dell’imponibile irpef – ires derivante da cessione del diritto in regime privato, di impresa o lavoratore autonomo.

Cinema e diritti cinematografici: guida completa

Valeria Ceccarelli - Data di Pubblicazione: 21/06/2024
Cinema e diritti cinematografici: guida completa

Il mondo del cinema è un’industria complessa che si basa su una serie di diritti e accordi che regolano la produzione, la distribuzione e la fruizione di opere cinematografiche. Conoscere i diritti cinematografici è fondamentale per chiunque operi nel settore, dagli autori ai produttori, dai distributori agli esercenti cinematografici.

Cosa sono i diritti cinematografici?

I diritti cinematografici sono i diritti esclusivi di sfruttamento di un’opera cinematografica. Questi diritti possono essere suddivisi in diverse categorie, tra cui:

  • Diritti di autore: Sono i diritti spettanti all’autore dell’opera originale, come il soggetto, la sceneggiatura e i dialoghi. Questi diritti includono il diritto di riproduzione, rappresentazione, comunicazione al pubblico, elaborazione e traduzione.
  • Diritti connessi: Sono i diritti spettanti a soggetti diversi dall’autore, come il produttore, il regista e gli attori. Questi diritti includono il diritto di distribuzione, noleggio e proiezione in pubblico.
  • Diritti di sfruttamento commerciale: Sono i diritti di utilizzare l’opera cinematografica per scopi commerciali, come la vendita di DVD, Blu-ray, merchandising e la messa in onda in televisione.

 

Acquisizione dei diritti cinematografici

I diritti cinematografici possono essere acquisiti in diversi modi, tra cui:

  • Opzione: L’opzione dà al potenziale acquirente il diritto di acquistare i diritti cinematografici dell’opera a un prezzo predeterminato entro un certo periodo di tempo.
  • Licenza: La licenza concede all’acquirente il diritto di sfruttare l’opera cinematografica per un periodo di tempo specifico e in un determinato territorio.
  • Cessione: La cessione trasferisce all’acquirente la proprietà dei diritti cinematografici dell’opera in modo definitivo.

 

Contratti cinematografici

I diritti cinematografici sono regolati da una serie di contratti, tra cui:

  • Contratto di opzione: Stabilisce i termini e le condizioni dell’opzione, come il prezzo di esercizio, la durata e le modalità di esercizio.
  • Contratto di licenza: Definisce i diritti concessi all’acquirente, la durata della licenza, il territorio di sfruttamento e il canone di licenza.
  • Contratto di cessione: Trasferisce la proprietà dei diritti cinematografici all’acquirente e ne stabilisce il prezzo.

 

Legislazione

La disciplina dei diritti cinematografici è contenuta in diverse norme, a livello nazionale e internazionale, tra cui:

  • Legge sul diritto d’autore (L. 633/1941): disciplina i diritti spettanti all’autore di un’opera cinematografica.
  • Accordi internazionali sul diritto d’autore: come la Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche e la Direttiva europea sul diritto d’autore e sui diritti connessi nella società dell’informazione.

 

Tutela dei diritti cinematografici

I titolari di diritti cinematografici possono tutelare i propri diritti in caso di violazione attraverso diverse azioni, tra cui:

  • Azione inibitoria: Per far cessare la violazione del diritto.
  • Azione di risarcimento del danno: Per ottenere il risarcimento del danno subito a causa della violazione.
  • Sequestro: Per impedire la diffusione o lo sfruttamento illegale dell’opera cinematografica.

 

Conclusione

Il mondo dei diritti cinematografici è complesso e in continua evoluzione. Conoscere i propri diritti e le modalità per tutelarli è fondamentale per chiunque operi nel settore cinematografico. In caso di dubbi o incertezze, è consigliabile rivolgersi a un avvocato esperto in materia di diritto d’autore.

Editoria: trattamento Iva

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Editoria: trattamento Iva

Il trattamento dell'Iva nel settore editoriale è caratterizzato da un regime speciale, disciplinato dall'articolo 74 del Decreto Presidenziale n. 633/1972 (DPR 633/72) e da successive modifiche e integrazioni. Tale regime prevede l'applicazione di un'aliquota Iva ridotta al 4% per la cessione di alcuni prodotti editoriali, a fronte di specifiche condizioni e adempimenti.

Prodotti editoriali beneficiari

L'aliquota Iva ridotta del 4% si applica a:

  • Libri: Sono inclusi libri di qualsiasi genere, cartacei o digitali, con contenuto educativo, culturale o scientifico.
  • Quotidiani e periodici: Si tratta di pubblicazioni periodiche stampate, con cadenza almeno settimanale, aventi carattere prevalentemente informativo.
  • Pubblicazioni d'arte: Sono incluse le monografie illustrate relative all'arte e all'archeologia, nonché i cataloghi di mostre d'arte.
  • Pubblicazioni scolastiche: Comprendono libri scolastici, atlanti, dizionari e altri materiali didattici destinati agli studenti.
 

Esclusioni

L'aliquota Iva ridotta non si applica a:

  • Pubblicazioni pubblicitarie: Sono escluse le pubblicazioni aventi carattere prevalentemente pubblicitario, come brochure, volantini e depliant.
  • Pubblicazioni pornografiche: Non beneficiano dell'aliquota ridotta le pubblicazioni che, per contenuto e immagini, presentano carattere osceno o comunque contrario alla morale comune.
  • Cataloghi diversi da quelli di informazione libraria: Sono esclusi i cataloghi di prodotti commerciali, ad eccezione di quelli che forniscono informazioni bibliografiche e culturali sui libri.
 

Regime monofase

Il regime speciale dell'editoria è caratterizzato dall'applicazione del regime "monofase". Ciò significa che l'Iva viene assolta una sola volta, all'atto della cessione dei prodotti editoriali da parte dell'editore. Le successive cessioni, effettuate da librai, edicolanti e altri rivenditori, sono esenti da Iva.

Forfetizzazione delle rese

Per semplificare gli adempimenti Iva degli editori, il DPR 633/72 prevede un sistema di forfetizzazione delle rese. In sostanza, l'editore può applicare l'Iva solo sulle copie effettivamente vendute, anziché su tutte quelle stampate. La percentuale di resa forfettizzata varia a seconda del tipo di prodotto editoriale e viene stabilita annualmente dall'Agenzia delle Entrate.

Obblighi dell'editore

L'editore che applica il regime speciale dell'editoria è tenuto a:

  • Registrare le cessioni dei prodotti editoriali con annotazioni separate nelle scritture contabili;
  • Conservare la documentazione che giustifica l'applicazione dell'aliquota Iva ridotta (ad esempio, fatture di acquisto della carta e delle altre materie prime);
  • Presentare la dichiarazione annuale Iva, indicando separatamente le operazioni effettuate con il regime speciale dell'editoria.
 

Sanzioni

In caso di inosservanza degli obblighi previsti dal regime speciale dell'editoria, l'editore può incorrere in sanzioni amministrative.

Modifiche recenti

Con la Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022) è stata introdotta una riduzione temporanea dell'aliquota Iva al 4% per la cessione di libri stampati, con decorrenza dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024. Tale riduzione si applica anche ai libri digitali, a condizione che siano dotati di sistemi di protezione che ne impediscano la copia illegale.

Conclusione

Il trattamento dell'Iva nel settore editoriale è complesso e richiede una conoscenza approfondita della normativa vigente. Gli editori che intendono applicare il regime speciale dell'editoria sono tenuti a osservare una serie di adempimenti specifici. In caso di dubbi o incertezze, è consigliabile rivolgersi a un professionista esperto in materia fiscale.

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