Redditometro KO per violazione diritto alla riservatezza ed alla tutela del contribuente ordinanza giudice di Napoli 20 febbraio 2013. Un pensionato ha sostenuto che attraverso il monitoraggio delle spese si possono conoscere anche gli aspetti più privati della vita del singolo cittadino, includendo anche le spese per cure mediche ledendo in tal modo il diritto alla riservatezza proprio di ogni cittadino.
REDDITOMETRO: KO IL RECENTE D.M. 65648 DEL 24.12.2012 POICHÉ ILLEGITTIMO E LESIVO DEL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA DEL CITTADINO
Il Caso: Un pensionato ha sostenuto che attraverso il monitoraggio delle spese si possono conoscere anche gli aspetti più privati della vita del singolo cittadino, includendo anche le spese per cure mediche ledendo in tal modo il diritto alla riservatezza proprio di ogni cittadino. E il redditometro finirebbe per passare al setaccio anche le spese per soggetti diversi dal contribuente.
Redditometro: KO il recente D. M. 65648 del 24. 12. 2012 poiché illegittimo e lesivo del diritto alla riservatezza del cittadino
Premesso che anche se l’ordinanza del Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Pozzuoli ha valenza solo ai fini del singolo caso giudicato, ci si attende comunque una eco a livello nazionale che metta sotto esame l’intero apparato su cui si fonda il sistema del redditometro.
Il Caso: Un pensionato ha sostenuto che attraverso il monitoraggio delle spese si possono conoscere anche gli aspetti più privati della vita del singolo cittadino, includendo anche le spese per cure mediche ledendo in tal modo il diritto alla riservatezza proprio di ogni cittadino. E il redditometro finirebbe per passare al setaccio anche le spese per soggetti diversi dal contribuente.
Ragioni che il giudice ha ritenuto fondate costituendo così un precedente giurisprudenziale destinata a far discutere. Lo stesso magistrato ha anche ordinato la cancellazione dei dati acquisiti.
Di fatto si è sancita l’illegittimità del recente D. M. 65648 del 24. 12. 2012, che ricordiamo amplia i poteri di accertamento ed acquisizione dei dati in capo alla Agenzia delle Entrate allo scopo di determinare in via induttiva il reddito reale del contribuente in base alla sua capacita di spese e “tenore di vita”.
Per il Giudice di Pozzuoli il dm in oggetto “è non solo illegittimo, ma radicalmente nullo ai sensi dell’articolo 21 septies Legge 241/1990 per carenza di potere e difetto assoluto di attribuzione in quanto emanato del tutto al di fuori del perimetro disegnato dalla normativa primaria (Articolo 38 DPR 600/73) dai suoi presupposti”. In sintesi il DPR 600/73 Art. 38 non individua categorie di contribuenti, ma li ripartisce limitatamente per aree geografiche e numerosità del nucleo familiare. Pertanto il decreto va ben oltre il disposto normativo e “non ha le spalle coperte”.
Per il giudice, viene leso il diritto alla riservatezza e la libertà di gestire il proprio denaro come meglio si crede, oltre che il diritto alla difesa (non potendo contestare e conoscere nel merito l’algoritmo segreto con cui l’Agenzia fa valere le proprie presunzioni).
L’Agenzia delle Entrate ha dichiarato che impugnerà i la decisione del giudice. Ricorso che dovrà essere presentato in Cassazione. Per il momento l’ordinanza dispone che l’amministrazione finanziaria non può intraprendere alcuna ricognizione o archiviazione e utilizzare i dati relativi a quanto previsto dall’articolo 38 4° e 5° comma del DPR 600/73.
Effettua download della ordinanza del Giudice di Napoli (Pozzuoli) sul KO del redditometro
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