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Contributo Unificato

Contributo unificato: risoluzione n. 105/e,  roma, 7 dicembre 2012 – contributo unificato nel processo tributario: modalità di versamento, nei casi di mancato addebito, delle somme riscosse dai rivenditori di generi di monopolio e di valori bollati all’uopo convenzionati, ai sensi del decreto del presidente della repubblica del 30 maggio 2002, n. 115 l’articolo 37, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

CONTRIBUTO UNIFICATO: RISOLUZIONE N.105/E ROMA, 7 DICEMBRE 2012

Dott. Alessio Ferretti - Data di Pubblicazione: 07/12/2012 - 46421 visualizzazioni.

Contributo unificato nel processo tributario: Modalità di versamento, nei casi di mancato addebito, delle somme riscosse dai rivenditori di generi di monopolio e di valori bollati all’uopo convenzionati, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115       

Contributo Unificato: RISOLUZIONE N. 105/E  Roma, 7 dicembre 2012        

Contributo unificato nel processo tributario: Modalità di versamento, nei casi di mancato addebito, delle somme riscosse dai rivenditori di generi di monopolio e di valori bollati all’uopo convenzionati, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115      

L’articolo 37, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ha esteso anche al processo tributario il contributo unificato disciplinato dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.  

In particolare, l’articolo 9 del citato d. P. R. 30 maggio 2002, n. 115, al comma 1, prevede che “è dovuto il contributo unificato di iscrizione a ruolo, per ciascun grado di giudizio,(…) nel processo tributario, secondo gli importi previsti dall’articolo 13 e salvo quanto previsto dall’articolo 10”.   

L’articolo 192 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.   115, disciplina le modalità di versamento del contributo unificato prevedendo, tra l’altro, il versamento presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati.

L’articolo 193 del citato decreto stabilisce che i rapporti tra le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati e il Ministero dell’economia e delle finanze sono regolati da apposita convenzione.  

Con la convenzione del 31 maggio 2011 è stato regolato lo svolgimento del servizio di riscossione in via telematica anche del contributo unificato mediante rilascio di contrassegno sostitutivo.   In particolare, l’articolo 7 della citata convenzione prevede le “Modalità di riversamento e sanzioni per tardivo versamento” da parte dei rivenditori, disponendo al comma 4, che, in caso di mancato addebito sul conto corrente, i versamenti tardivi possono essere effettuati mediante modello F24.  

Per consentire ai rivenditori di generi di monopolio e di valori bollati il riversamento, mediante modello F24, delle somme riscosse a titolo di contributo unificato per il processo tributario, in caso di mancato addebito, si istituiscono i seguenti codici tributo: 

·        “171T” denominato “Riversamento da parte degli intermediari delle somme riscosse nel restante territorio nazionale a titolo di contributo unificato per il processo tributario e dei relativi interessi”; 

·        “171S” denominato “Riversamento da parte degli intermediari delle somme riscosse nel territorio della Regione Siciliana a titolo di contributo unificato per il processo tributario e dei relativi interessi”.  

Tali codici tributo sono indicati nella sezione “Erario” esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati” con indicazione,  quale  “anno  di  riferimento”,  dell’anno  per  cui  si  effettua  il  versamento, espresso nel formato “AAAA”.  

I suddetti codici tributo sono operativamente efficaci a decorrere dal 12 dicembre 2012.  

Per   il   versamento   dei   costi   sostenuti   dall’Agenzia   delle   entrate   per l’operazione di addebito, i rivenditori di generi di monopolio e di valori bollati devono effettuare il versamento utilizzando il codice tributo “TABF” denominato “Commissioni per riversamento intermediari”, da indicare esclusivamente nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a debito versati”.      

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