La formazione sulla sicurezza è un obbligo previsto, per il datore di lavoro, dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n° 81 (TUSL).
Sommario
Il datore di lavoro deve garantire la sicurezza anche tramite la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti.
Da ultimo, il decreto fiscale 2022 ha introdotto all’art. 37 del TUSL l’obbligo di formazione anche per lo stesso datore (già prevista per i dirigenti e i preposti) che dovrà svolgere in presenza i richiesti corsi sulla sicurezza, con aggiornamento periodico.
Quali i requisiti per erogare la formazione sulla sicurezza?
I corsi
La formazione sulla sicurezza sul lavoro si articola in vari corsi.
I corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi (art. 32 TUSL) sono finalizzati ad abilitare addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni o esterni, gli “RPP” (responsabili della prevenzione e protezione).
Questi sono incaricati ad individuare i fattori di rischio per la sicurezza e salubrità degli ambienti di lavoro, al fine di predisporre misure in ottica preventiva, protettiva ed informativa. Tali corsi possono essere erogati anche al datore di lavoro che intende svolgere, direttamente, tali compiti (art. 34 TUSL) nelle ipotesi previste dal TUSL nell’allegato 2.
I corsi di formazione sulla sicurezza del lavoro ai lavoratori, loro rappresentanti e al datore di lavoro sono diretti all’acquisizione di una formazione sufficiente e adeguata in materia di salute, sicurezza e rischi specifici. La formazione deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.
Il ruolo delle associazioni datoriali, organismi paritetici e strutture di diretta emanazione nella formazione sulla sicurezza
Tal soggetti possono erogare la formazione con modalità e requisiti ricavabili dalla lettura combinata del TUSL, e degli accordi Stato – Regioni raggiunti, in proposito, per ciascun tipo di percorso formativo sulla sicurezza. Tra questi requisiti emergono i concetti della rappresentatività e dell’accreditamento.
In particolare, per la formazione di addetti interni/esterni al ruolo di RPP, l’art. 32 TUSL, comma 4, individua espressamente le associazioni sindacali dei datori di lavoro, tra i soggetti formatori, con i requisiti specificati nell’accordo CSR n. 128/2016, punto 2, lett. L. L’accordo ammette, tra i soggetti formatori dei corsi per la formazione dei RPP, le “Associazioni sindacali (dei datori di lavoro o dei lavoratori) comparativamente più rappresentative”.
L’associazione datoriale può provvedere all’erogazione anche tramite strutture di diretta emanazione, le quali dovranno risultare accreditate alla Regione di riferimento. Secondo la risposta del Ministero del Lavoro ad un interpello n. 14 del 2014, sono di diretta emanazione anche le strutture che operano, per conto delle associazioni di categoria, tramite contratto di associazione in partecipazione, in quanto lo svolgimento dell’attività formativa, che costituisce l’affare del contratto, è di diretta gestione dell’associante per il tramite dell’associato.
I corsi ex art. 32 TUSL sono articolati in più moduli, la cui durata e contenuti sono specificati nell’allegato a dell’accordo 128/2016. Per tale formazione è previsto un aggiornamento quinquiennale, di durata variabile in base al ruolo svolto.
Per la formazione del datore di lavoro che intenda svolgere direttamente il ruolo di RPP, l’art. 34 del TUSL, non fornisce indicazioni sui soggetti formatori. Le associazioni sindacali vi sono abilitate a norma dell’accordo CSR n. 223/2011 ex art. 34 TUSL. , che al punto 1 lettera g), ad oggi sostituito dal citato accordo del 2016, al quale occorre far riferimento.
La durata dei corsi, ex art. 34, varia in base alla natura dei rischi presenti in azienda (inquadrabile mediante codice ateco), e l’aggiornamento della formazione è ogni 5 anni. Programma e contenuti minimi del corso sono stabiliti dall’Accordo tra Stato e Regioni.
Anche in tale caso, le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori possono avvalersi di soggetti formatori esterni alla propria struttura, e di strutture di diretta emanazione e questi ultimi devono essere in possesso dell’accreditamento regionale.
Per la formazione mirata all’abilitazione all’uso delle attrezzature (articolo 73 comma 5 del TUSL e Accordo 53/2012), l’articolo 73 non fornisce indicazioni circa i soggetti formatori. L’Accordo CSR 53/2012 al punto B 1. 1 interviene per individuare i soggetti formatori per i corsi e per l’aggiornamento dell’abilitazione all’uso delle attrezzature, tra cui indica alla lettera d) “le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori nel settore di impiego delle attrezzature anche tramite le loro società di servizi prevalentemente, totalmente partecipate”.
Anche in questo caso al punto 1. 3 viene specificato che i soggetti esterni alla propria struttura devono essere in possesso dell’accreditamento regionale.
La rappresentatività delle associazioni sindacali
Per la verifica del requisito, l’accordo CSR n. 128/2016 elenca gli indici di rappresentatività (“consistenza numerica associati; diffusione delle strutture organizzative; partecipazione alla formazione del Ccnl e alla trattazione delle controversie di lavoro”). Mancano però i dati concreti per quantificare e verificare la rappresentatività, la cui sussistenza si pone in sede di attività ispettiva. è presente un progetto di legge n. 788 presentato nel 2018, fermo (dal 2020) all’esame della Commissione parlamentare lavoro.
In presenza di un quadro normativo che non consente di identificare con certezza la presenza della rappresentatività, da circolare del Ministero del Lavoro (n. 20/2011) la Direzione generale dei rapporti di lavoro risulta, ad oggi, di eventuale supporto per la verifica del requisito. La stessa non può fornire una valutazione nel merito, che certifichi l’esistenza della rappresentatività, ma può dare risposte ai quesiti dell’utenza.
L’accreditamento regionale alla formazione
Con l’accreditamento la Regione riconosce il rispetto di standard qualitativi da parte dell’ente accreditato che, sul piano reputazionale, risulterà qualitativamente superiore, con garanzia di essere scelto con preferenza, rispetto agli altri organismi non accreditati. Sul piano economico, l’accreditamento è condizione necessaria per l’accesso ai finanziamenti pubblici della Regione.
Nella specifica materia della sicurezza, l’accreditamento, in base all’accordo CRS 128/2016, è obbligatoriamente richiesto alle strutture di diretta emanazione delle associazioni sindacali più rappresentative e agli organismi esterni, delle quali le associazioni sindacali possono avvalersi.
L’accordo CSR N. 153/2012, contiene un’importante precisazione sull’accreditamento e i soggetti formatori. Di seguito
Quindi, ricapitolando, gli accordi menzionano tra gli addetti alla formazione:
– le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative e loro strutture di diretta emanazione;
– gli organismi paritetici e loro strutture di diretta emanazione, composti da professionisti, competenti in materia di sicurezza sul lavoro, con il compito di supportare le aziende in diversi ambiti, tra i quali l’organizzazione delle misure di sicurezza nel luogo di lavoro e la formazione. Ai sensi dell’art. 2 del TUSL, tali organismi sono definiti “organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”. Deve trattarsi di organismi le cui associazioni abbiano firmato il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dall’azienda ed operare nel settore di riferimento dell’azienda non in diverso settore.
Entrambi i soggetti possono erogare la formazione sulla sicurezza:
– direttamente;
– a mezzo strutture formative di loro diretta emanazione oppure strutture esterne / formatori esterni, che devono aver richiesto e ottenuto l’accreditamento.
Pertanto, possono erogano la formazione sulla sicurezza senza necessità di accreditamento le associazioni sindacali più rappresentative e gli organismi paritetici.
Conclusioni
Per erogare percorsi formativi in modo conforme ai requisiti di legge, l’associazione interessata potrà procedere ove comparativamente più rappresentativa o, se operi in qualità di organismo paritetico.
Tutti gli altri enti (di diretta emanazione / esterni alle associazioni sindacali), per operare in qualità di formatori dovranno ottenere l’accreditamento regionale, valutando, ove associazioni non riconosciute, l’eventualità di inserirsi nel registro delle persone giuridiche, se la Regione di riferimento chieda tale registrazione, ai fini dell’accreditamento.